Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19809 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
Avviso di accertamentoMotivazione per relationem Direzione regionale Entrate-Poteri istruttori
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5645/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME già legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ora fallimento RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4621/2016 depositata in data 19/07/2016; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 4/06/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’ Avv. NOME COGNOME per la parte ricorrente; uditi l’Avv. NOME COGNOME per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Roma (CTP) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento relativi a imposte dirette e Iva dell’anno di imposta 2008, per l’importo di euro 17.235.660,00 in quanto la società risultava fallita e la legittimazione a impugnare spettava esclusivamente al curatore del fallimento.
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), pur accogliendo il primo motivo di appello e ritenendo quindi legittimato processualmente il COGNOME a proporre ricorso quale rappresentante legale della società, alla luce del disinteresse della curatela fallimentare, rigettava nel merito il gravame, ritenendo infondati tutti gli altri motivi; ed infatti, con riguardo all ‘ eccezione di vizio di motivazione dell’avviso, evidenziava che esso conteneva una motivazione esauriente che non si limitava al rinvio a precedenti PVC e che l’unico PVC richiamato, quello della Direzione regionale del Lazio, era stato notificato al COGNOME quale rappresentante legale della società mentre il PVC dell’Agenzia delle entrate di Pisa, cui il ricorso faceva riferimento, non era richiamato nell’avviso di accertamento, per cui nessun vizio derivava dalla sua omessa allegazione; riteneva infondata la doglianza per la quale il PVC era stato redatto dalla
Direzione regionale del Lazio, ufficio incompetente; nel merito della pretesa impositiva evidenziava che l’appello era del tutto generico mentre l’avviso di accertamento recava una motivazione ampia e corretta in cui si indicava nel dettaglio il contenuto delle indagini da cui emergeva un meccanismo fraudolento realizzato attraverso l’utilizzo artificioso di un preliminare di compravendita immobiliare, concludendo che le operazioni sottese alle fatture contestate fossero inesistenti.
Contro tale sentenza NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 4/06/2025.
Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ricorso, ribadendo in udienza tale richiesta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 7 della legge n. 212 del 2000; censura in primo luogo l ‘affermazione secondo cui l’avviso di accertamento cont enga una motivazione esauriente e non si limiti al rinvio a precedenti PVC, deducendo invece che l’avviso si fondi sul richiamo a precedenti atti dell’ufficio ; censura poi le affermazioni secondo cui l’avviso si limit i a richiamare il PVC redatto dagli uffici del Lazio e che il PVC dell’Agenzia di Pisa, cui faceva riferimento l’appello, non sia nemmeno richiamato e che non si comprenda quale potrebbe essere il rilievo della sua omessa allegazione; deduce invece che l’avviso di accertamento richiami l’attività svolta dall’Agenzia di Pisa e che il PVC a sua volta richiam i per
relationem il PVC redatto da tale ufficio, concludendo che la sua omessa allegazione vizi il provvedimento impugnato.
1.1. Il motivo è infondato.
La prima censura in realtà non indica alcuna ragione che supporti l’erroneità dell’ affermazione della CTR secondo cui l’avviso di accertamento contiene una motivazione esauriente e non si limita al rinvio a precedenti PVC.
Come è noto, l’interpretazione dell’avviso di accertamento è quaestio facti , rimessa all’apprezzamento del giudice del merito. Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte che l’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quale è l’avviso di accertamento, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche, in particolare gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., che, disposte dal legislatore per l’interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta però, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (Cass. 29/09/2003, n. 14482; Cass. 24/01/2007, n. 1602; Cass. 28/02/2025, n. 5286).
Ciò non avviene nel caso di specie poiché la censura si limita ad affermare che l’avviso si fondi sul richiamo a precedenti atti dell’ufficio, senza confrontarsi con l’affermazione della CTR secondo cui esso contenga comunque una motivazione esauriente (come del resto
emerge dalla sua lettura, avendolo il ricorrente trascritto integralmente).
E’ inammissibile e in parte infondata anche la seconda censura .
Laddove, infatti, il ricorrente deduce che il PVC della Direzione regionale del Lazio (pacificamente richiamato dall’avviso di accertamento) rimandava ad un PVC dell’ufficio di Pisa, ess o, sotto il primo profilo, omette del tutto di trascrivere, riassumere o localizzare il passaggio di detto processo verbale in cui sarebbe operata la relatio, presentando evidenti profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., applicabile ratione temporis , anche accedendo ad un’interpretazione non formalistica di tale disposizione.
Infatti, questa Corte ha già ritenuto che il principio di specificità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., S.U., 18/03/2022, n. 8950); nello stesso senso sui limiti di compatibilità tra principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, in ossequio al criterio di proporzionalità, cfr. Cass. 19/04/2022, n. 12481 e Cass. 2/05/2023, n. 11325).
I n secondo luogo, l’attività svolta dall’ufficio di Pisa è compiutamente descritta nell’avviso di accertamento (con motivazione che la CTR, come visto in precedenza, ha ritenuto esauriente,
evidenziando espressamente che esso contenesse tutti gli elementi necessari per consentire una adeguata difesa), mentre l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 consente di omettere l’allegazione ove dell’atto sia riprodotto il contenuto essenziale (Cass. 30/12/2024, n. 34906) o comunque la motivazione sia sufficiente (Cass. 25/03/2024, n. 8016) e il ricorrente omette, come già rilevato dai giudici di appello, di indicare la ragione per cui l’omessa allegazione anche di tale PVC avrebbe viziato la motivazione dell’ avviso.
Sul punto, va ribadito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass., 5/10/2018, n. 24417; Cass. 10/02/2016, n. 2614; Cass. 16/05/2012, n. 7654).
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 2, 58, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14 Cost., dell’art. 23 lett. pp) del d.P.R. n. 107 del 2001 , dell’art. 27 d.l. n. 185 del 2008 conv. nella legge n. 2 del 2009, censurando la sentenza laddove ha ritenuto legittimo il PVC posto a base dell’avviso di accertamento nonostante fosse stato redatto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ufficio incompetente al riguardo.
2.1. In primo luogo, va segnalata la parziale inammissibilità del motivo, laddove, nel dedurre la competenza della Direzione regionale a svolgere attività accertativa solo nei confronti dei grandi contribuenti, evidenzia che la società non apparterrebbe a tale categoria.
La censura è inammissibile laddove deduce sulla dimensione della società, circostanza evidentemente attinente alla preliminare ricostruzione del fatto, della quale la CTR non si occupa nè la parte indica in quale atto processuale abbia effettuato tale allegazione difensiva (la lettura dell’atto di appello prodotto non lascia in effetti emergere che la doglianza fosse proposta con riferimento alla natura dimensionale della società ma fosse formulata come illegittimità dell’avviso dove richiama un PVC emesso da Direzione regionale priva di alcun potere di verifica); mentre il riferimento al contenuto dell’avviso di accertamento, quale elemento probatorio della dimensione, è evidentemente inammissibile in questa sede, dovendo la parte dedurre di aver nel giudizio di merito fatto valere tale specifico vizio nei termini in cui in sede odierna è specificato.
Soccorre sul punto il consolidato orientamento secondo cui qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 11/02/2025, n. 3473; Cass. 21/06/2018, n. 16347; Cass. 21/11/2017, n. 27568).
Il motivo, relativo all ‘ attribuzione di poteri istruttori e di accertamento ai soli uffici periferici, dedotto in appello, come evidenziato dal ricorso incidentale ed esplicitato dalla stessa sentenza, va poi complessivamente respinto, alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte, ribadito con numerose pronunce (Cass. 28/02/2025, n. 586; Cass. 02/08/2024, n. 21936; Cass. 31/05/2022, n. 17482; Cass. 08/10/2020, n. 21694; Cass. 21/12/2018, n. 33289; Cass. 14/10/2016, n. 20856; Cass. 19/01/2016, n. 848; Cass. 27/11/2015, n. 24263; Cass. 03/10/2014, n. 20915), applicabile, per quanto di seguito indicato, anche al caso di specie.
I principi affermati da tale costante giurisprudenza sono i seguenti. Il d.lgs. n. 300 del 1999, in sede di istituzione delle Agenzie fiscali, ha espressamente attribuito un potere di autoregolamentazione all’Agenzia delle Entrate. L’art. 57, primo comma, in particolare, ha previsto che «alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia». L’art. 61, secondo comma, ha poi aggiunto che «in conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria», indicazione poi ripresa dal successivo art. 66, il cui primo comma ha previsto che «Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai
rispettivi statuti deliberati da ciascun comitato di gestione»; il secondo comma ha aggiunto che «gli statuti … recano principi generali in ordine all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia» e il terzo comma che «l’articolazione degli Uffici a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale».
In base a tale quadro normativo, quindi, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che le Direzioni regionali «…esercitano, nell’ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento e del contenzioso». In base a ciò, con provvedimento 23/02/2001, n. 36122 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito esplicitamente la competenza anche delle Direzioni regionali all’attività di verifica.
Tale esito non si pone in contrasto con i principi costituzionali in tema di riserva di legge in materia fiscale, sanciti dall’art. 14 Cost., pure citato nella rubrica del motivo, il cui terzo comma, a tutela del domicilio, ammette ispezioni e accertamenti fiscali alle condizioni stabilite da leggi speciali, posto che la ripartizione delle competenze degli organi operata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate costituisce diretta attuazione dei poteri conferiti dal d.lgs. n. 300 del 1999. Ne deriva, inoltre, che l’espressa abrogazione dell’art. 62sexies d.l. n. 331 del 1993 – da ritenersi necessaria in ragione dell’originaria collocazione delle Direzioni regionali nel Ministero delle Finanze – non può in alcun modo avere amputato i poteri delle Direzioni regionali regolati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, risultando i poteri di accesso, ispezione e verifica già ex lege in capo all’Agenzia delle Entrate nel suo complesso e già attribuiti in via generale dagli artt. 52 d.P.R. n. 633
del 1972 e 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla medesima esercitati secondo la disciplina adottata nell’ambito dei poteri di autorganizzazione.
Da ultimo, va sottolineato, quanto all’intervento operato con l’art. 27 d.l. n. 185 del 2008, che il legislatore non ha inteso attribuire «alle Direzioni Regionali delle Entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente», ma solamente «fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi» (Cass. 21/12/2018, n. 33289).
Come già ritenuto da questa Corte, ne deriva, pertanto, che anche la successiva istituzione di una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore delle Direzioni regionali, non ha comportato il venir meno della competenza generale di detti uffici ad eseguire accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di altri contribuenti, quando si tratta di attribuzioni espressamente previste e disciplinate dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, in forz a del suo potere di autoregolamentazione e di organizzazione (Cass. 26/07/2024, n. 21006).
Da ciò, in conclusione, segue la legittimità dell’attività d’indagine e dell’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale redatto dalla Direzione regionale delle Entrate, settore controlli e riscossione ufficio antifrode (come riportato nell’avviso trascritto dal ricorrente) , ed il rigetto del secondo motivo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, e censura la sentenza laddove non ha ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità dell’avviso per la incompetenza della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, nonostante tale eccezione fosse stata proposta dalla contribuente per la prima volta in appello.
3.1. Il motivo deve essere ritenuto assorbito alla luce del principio ripetutamente espresso da questa Corte secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U. 6/03/2009, n. 5456; Cass. Sez. U. 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass. 25/09/2024, n. 25694).
Ebbene, la questione pregiudiziale posta dalla ricorrente incidentale (relativa alla prospettata inammissibilità dell’appello in relazione alla doglianza non proposta in primo grado) deve ritenersi implicitamente rigettata dalla intervenuta pronuncia nel merito da parte della CTR, sicché il ricorso dell ‘A genzia, totalmente vittoriosa nel merito, deve ritenersi condizionato all’accoglimento del ricorso principale, che come visto è invece infondato in relazione a tutti i motivi in cui è articolato.
Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato mentre quello incidentale va ritenuto assorbito.
Alla soccombenza segue condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 20.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 4 giugno 2025.