Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6549/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE TRECASTAGNI
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 3473/2018 depositata il 22/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Trecastagni aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta ICI per l’anno 2010 relativa agli immobili ubicati in quel Comune e individuati al foglio 14, particella 311 sub 2,3,4 e 4 e al foglio 18 particella 206 sub 7;
la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 12064/6/2016, rigettava il ricorso e tale sentenza veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la pronunzia n. 3473/13/2018, in forza della quale veniva rigettato l’appello proposto dal contribuente sul rilievo che questi non era riuscito a fornire la prova che le unità immobiliari, distinte in catasto da diversi numeri di subalterno, costituissero un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
avverso la tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi;
il Comune di Trecastagni è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
1. con i primi tre motivi di ricorso -da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi il contribuente denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 7, comma 1, legge 212/2000, 11, commi 1 e 2 d.lgs. 504/1992 e 3 legge 241/1990, il mancato esame e l’omessa motivazione sulla questione relativa al difetto di motivazione dell’atto di accertamento anche con riferimento al fatto che l’ ente impositore aveva proceduto, solo nel corso del giudizio, ad una non consentita modifica della motivazione dell’atto impugnato;
con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nullità della sentenza per avere la C.T.R. omesso di valutare che il compendio immobiliare benché contraddistinto da diversi subalterni costituiva un’unica villetta che fruiva delle
agevolazioni fiscali legate alla prima casa di abitazione, come desumibile dalla documentazione in atti che i giudici di appello non avevano in alcun modo preso in esame;
i primi tre motivi sono fondati;
3.1. invero le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”;
3.2. come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”;
3.3. tale nullità si è verificata nella fattispecie in esame in quanto benché, come si desume dalla lettura del ricorso originario e dell’atto di appello richiamati, il ricorrente avesse denunciato la mancanza di
motivazione dell’avviso di accertamento e con specifico motivo di impugnazione avesse censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto tale doglianza infondata, la C.T.R. ha del tutto omesso di trattare la questione, incorrendo nella dedotta violazione della legge processuale per motivazione assolutamente carente;
il quarto motivo è inammissibile;
4.1. la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, disposizione che si applica, agli effetti dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012
(quale quello in esame) implica la inammissibilità di tale motivo; 4.1. nel caso in questione non solo non è stato dimostrato che la «doppia conforme» si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado ma vi è la prova, desumibile dalla lettura delle sentenze della C.T.P. e della C.T.R., che i due giudizi di merito sono giunti alle medesime condizioni della mancata dimostrazione da parte del contribuente della unicità dell’immobile;
P.Q.M.
la Corte, accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione