Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18760 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
SANZIONI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26412/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3525/2017 depositata in data 13/04/2017; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 23/05/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi l’Avv. COGNOME e l’avv. COGNOME per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
L’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, emetteva atto di irrogazione sanzioni (art. 6, comma 8, d.lgs. n.471 del 1997), per l ‘ anno di imposta 2015, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per omessa fatturazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
La Commissione tributaria provinciale di Benevento (CTP) accoglieva il ricorso per carenza di motivazione in quanto al provvedimento gravato non era allegato il p.v.c. redatto nei confronti della Nuova Santa Rosa cui faceva riferimento nonché per la insufficienza dei documenti allegati al provvedimento ed evidenziando altresì l’esistenza di un giudicato esterno.
La Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), rigettava l’appello erariale ; in particolare evidenziava che le considerazioni della CTP erano corrette e non erano scalfite dalla novità, aggiunta in grado di appello per la prima volta, dell ‘ esistenza di un altro p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza di Montesarchio in data 29/01/2015 nei confronti direttamente della società appellata e consegnato al suo legale rappresentante, nel quale vi era la contestazione trasfusa nel provvedimento di irrogazione impugnato; tale deduzione era infatti inammissibile in quanto mai introdotta nel giudizio di primo grado. Riteneva non rilevante l’esame della questione del giudicato esterno la cui sussistenza escludeva comunque.
Contro tale sentenza l ‘Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo.
La società resiste con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 23/05/2025, per la quale la difesa erariale ha prodotto memoria illustrativa.
Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso, ribadendole in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l’avviso di fissazione di udienza è stato comunicato dalla cancelleria personalmente alla società contrricorrente, in persona del suo amministratore p.t., NOME COGNOME in data 26 febbraio 2025, sul presupposto della cancellazione dall’albo del difensore avv. NOME COGNOME (cancellazione che non determina interruzione del giudizio di legittimità: Cass. n. 11300/2023).
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 2699 e 2700 c.c., evidenziando che dalla segnalazione della Guardia di finanza di Salerno indirizzata alla Guardia di finanza di Montesarchio, ed allegata all’atto di irrogazione delle sanzioni, emerge il riferimento al p.v.c. redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contenente i fatti oggetto di contestazione pacificamente conosciuto dalla stessa in quanto notificato al suo amministratore, e tempestivamente depositato nel giudizio di appello. Su tali assunti in fatto evidenzia di essere in presenza di un provvedimento motivato con una duplice relatio ad altri atti, entrambi a conoscenza del contribuente (la segnalazione e il p.v.c. redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE stessa).
2.1 . E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la dedotta inesistenza della sua notifica effettuata al difensore della società costituito in primo grado, in quanto la società era contumace in appello. In casi siffatti non solo va esclusa l ‘ inesistenza della notifica (Cass. Sez. U. n. 14916/2016 riduce i casi di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione oltre che al caso di totale mancanza materiale dell’atto, alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità), con il che opera la generale sanatoria determinata dalla costituzione dell’intimato, ma va esclusa la stessa nullità della notifica (Cass. Sez. U. n. 14916/2016 cit. secondo cui in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione).
Inoltre, costituisce circostanza pacifica che il ricorso sia stato notificato, tempestivamente, a mezzo posta anche presso la sede della società.
E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità, in considerazione dell’intervenuto annullamento in autotutela di altro atto relativo alla medesima vicenda per il medesimo anno di imposta, in assenza di alcuna indicazione delle ragioni dell’annullament o.
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte che l’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quale è l’avviso di accertamento, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche, in particolare gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., che, disposte dal legislatore per l’interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell’esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.
In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta però, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (Cass. n. 14482/2003; Cass. n. 1602/2007).
Il motivo appare dedurre una non corretta interpretazione della lettera della predetta segnalazione, citando il passaggio che farebbe riferimento alla trasmissione da parte della Guardia di Finanza di Salerno alla Guardia di Finanza di Montesarchio del p.v.c. redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (« si trasmette l’unito processo verbale di constatazione redatto nei confronti di quest’ultima società unitamente alla stampa del modello della segnalazione inviata con procedura telematica») ma si scontra non solo co n l’accertamento in fatto operato dalla CTR ma anche con l’assunto (rimasto privo di censura) che la deduzione era del tutto nuova, in quanto nel giudizio di primo grado mai la difesa erariale aveva inteso fare riferimento, quale atto integrativo del provvedimento, al p.v.c. redatto nei confronti della
RAGIONE_SOCIALE tale valutazione di novità non può che considerarsi espressa in generale, sia ove si ritenga che esso fosse proprio l’atto richiamato dalla predetta segnalazione (come si evidenzia nel ricorso) sia ove si ritenga che il p.v.c. fosse stato solo posto a fondamento della ritenuta conoscenza dei fatti fondanti l’accertamento (come sembra evidenziare la difesa erariale nella memoria, per confutare il rilievo del PG che ha evidenziato l’incongruenza della tesi posto che la data del p.v.c. nei confronti della Ingral è successiva a quella della segnalazione).
Giova evidenziare peraltro come la segnalazione richiamata dalla difesa erariale, nella indicazione dell’oggetto , faccia riferimento non al verbale redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ma al verbale nei confronti della Santa Rosa e come il PM abbia evidenziato l ‘ incongruenza dell’assunto erariale in quanto la segnalazione reca una data anteriore al p.v.c. redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Concludendo, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; c ondanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, IVA e CP se dovute.
Così deciso in Roma, in data 23 maggio 2025.