Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35872 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5674/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SUPERDISCOUNT DI NOME COGNOME , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA-GENOVA n. 88/2021 depositata il 27/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione, emerge che NOME COGNOME , in qualità di titolare dell’omonimo superdiscount export-import con sede in Reggio Emilia, era attinta da avviso di definizione di accertamento sospeso n. 5088 del 1.2.17 relativamente alla dichiarazione doganale di importazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 26.7.16 presso la dogana di Genova. All’atto dell’importazione di merci provenienti dalla Repubblica Dominicana, aveva richiesto il trattamento tariffario preferenziale producendo il certificato NUMERO_DOCUMENTO rilasciato dallo Stato di provenienza. Presentando detto certificato alterazioni e/o cancellazioni non autenticate e altre irregolarità, veniva dalla Dogana inviato al controllo presso le autorità estere; prima dell’effettivo invio, tuttavia, la Dogana considerava il certificato comunque “inapplicabile”. Neanche altro certificato NUMERO_DOCUMENTO, prodotto in seguito dalla contribuente, con effetto retroattivo, era stato ritenuto valido, in quanto non rientrante nelle ipotesi previste.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Genova, che, con sentenza n. 204/6/18, l’accoglieva.
Riporta la sentenza in epigrafe che i giudici provinciali
rilevavano che con ‘processo verbale di definizione dell’accertamento’ in data 27.10.16 le autorità doganali avevano dichiarato il certificato NUMERO_DOCUMENTO, rilasciato dalla Repubblica Dominicana, ‘inapplicabile senza che sia necessario intraprendere la procedura del controllo a posteriori’ in base ‘all’art. 33 RAGIONE_SOCIALE note esplicative, riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine’; rilevavano però che tale richiamo era errato, come ammesso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, che aveva precisato che intendeva riferirsi all’art. 32 ritenevano che tale errore, in assenza di ulteriori spiegazioni, avesse precluso al destinatario dell’atto la possibilità di comprendere le ragioni dell’Ufficio. In ordine poi all”avviso di definizione accertamento sospeso’ del 1.2.17, e cioè all’atto impugnato, rilevavano che secondo l’RAGIONE_SOCIALE neppure il nuovo documento poteva essere accettato ‘in quanto il primo documento prodotto era stato considerato come inapplicabile e pertanto al di fuori dei casi eccezionali in cui è consentita la presentazione a posteriori individuati tassativamente dall’art. 16 reg. 1528/06′. Rilevavano al riguardo i giudici provinciali che anche questo riferimento normativa era errato, riguardando il regolamento citato materia diversa da quella oggetto di controversia, e concludevano nel senso che la motivazione dell’atto dovesse ritenersi del tutto insufficiente, non evidenziando le ragioni del decidere da parte dell’Autorità, rimaste fumose e poco comprensibili .
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
Tenuto conto di tali principi , deve osservarsi che, nella specie, circa il processo verbale di definizione dell’accertamento del 27.10.16, le autorità doganali avevano dichiarato il certificato NUMERO_DOCUMENTO, rilasciato dalla Repubblica Dominicana, inapplicabile in base all’art. 33 RAGIONE_SOCIALE note esplicative. Tuttavia tali disposizioni riguardavano i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine, ed infatti la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva poi ammesso che tale richiamo era errato, ed aveva (solo successivamente) precisato che intendeva riferirsi all’art. 32.
In ordine poi all’ “avviso di definizione accertamento sospeso” del 1.2.17, e cioè all’atto impugnato, documento che, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere accettato, deve osservarsi che anche questo riferimento normativa era errato, riguardando il regolamento citato materia diversa da quella oggetto di controversia (gare per l’importazione di granturco nell’UE).
Pertanto ritiene questa Commissione che debba confermarsi l’illegittimità del gravato avviso, non rispondente ai detti criteri di validità indicati dalla S.RAGIONE_SOCIALE., per non essere atto a far comprendere tempestivamente al contribuente destinatario le ragioni della ritenuta irregolarità e RAGIONE_SOCIALE relative conseguenze, in assenza, oltre
che del corretto riferimento normativo, anche di qualsivoglia ulteriore chiarimento adeguatamente esplicativo idoneo a far comprendere le ragioni giuridiche del suo fondamento, elementi il cui onere è posto dalla legge a carico dell’Ufficio.
Quanto sopra esime da ogni considerazione circa la fondatezza della pretesa nel merito.
Propone l’RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione con tre motivi. Si costituisce con controricorso la contribuente, la quale consta aver altresì depositato, ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, memoria telematica in data 31 agosto 2023, accettata l’1 settembre 2023.
Considerato che:
Preliminarmente deve rilevarsi come i motivi di ricorso si sottraggano all’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, poiché contengono puntuali riferimenti sia agli atti del procedimento che agli atti di causa, con specifica individuazione, in definitiva, degli atti su cui fondano, richiamati, in assolvimento degli oneri di precisione ed autosufficienza, nei contenuti essenziali alla luce RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni di doglianza, a loro volta impingenti su questioni esclusivamente giuridiche, correttamente raccordate ai paradigmi dell’art. 360 cod. proc. civ.
Un tanto consente di procedere con la disamina dei motivi.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 5-bis, del D.lgs. n. 374/1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.’.
‘a motivazione dell’atto impugnato è stata ritenuta tale da ingenerare nel contribuente incertezza e difficoltà nella difesa per il fatto che contene meri errori materiali nei richiami normativi riportati -che peraltro non hanno impedito alla ditta ricorrente di proporre impugnazione contro l’accertamento in questione -senza considerare che la motivazione è costituita anche RAGIONE_SOCIALE parti dove sono riportati i tratti essenziali della lite ed individuati gli elementi di fatto ed i presupposti di diritto considerati e posti a fondamento della decisione’. ‘Nel caso di specie, l’esercizio effettivo del diritto di ascolto da parte della ditta ricorrente è indicativo del fatto che la procedura di accertamento, a partire dall’emissione del processo verbale, ha messo in grado contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria, dimostrando in concreto la sussistenza dei requisiti di determinatezza ed intellgibilità anche del successivo atto impositivo’. ‘ Con riferimento alla erronea indicazione da parte dell’atto impositivo della norma tributaria che sarebbe stata violata , tale errore non è mai, di per sé, causa di nullità dell’atto ‘. ‘Il fatto che nell’atto impugnato veniva riportato non correttamente il riferimento al Regolamento UE n. 1528/2006 anziché n. 1528/2007, era stato evidenziato dall’Ufficio
già in sede di costituzione dinanzi al giudice di primo grado, dove era stata indicata la normativa corretta applicata alla fattispecie’.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ricorre nella giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio a termini del quale, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’erronea indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell’atto per inosservanza dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa (Sez. 5, n. 28968 del 10/12/2008, Rv. 605824-01; Sez. 5, n. 3257 del 06/03/2002, Rv. 553397-01).
Leggesi, in particolare, nella motivazione di Sez. 5, n. 3257 del 2002:
“Il requisito motivazionale dell’accertamento, ai sensi dell’art. 42, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi
e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 14700/2001; conf. 658/2000, 14626/2000, 4061/2001, 7149/2001, 11608/2001). Inoltre, “In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il carattere di “provocatio ad opponendum” dell’avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta l’Ufficio, …, abbia posto il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza” (Cass. n. 14566/2001; conf. 1209/2000, 7991/1996). Quindi, la erronea indicazione della disposizione legislativa sulla quale si basa il recupero, non è, di per sé, causa di nullità dell’accertamento, quando il recupero stesso sia basato su fatti espressamente indicati che, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente, anche sulla base di un’altra disposizione di legge. Diverso è il caso in cui il recupero sia basato su una disposizione che implichi presupposti di fatto che non siano ricostruibili dalla motivazione dell’atto di accertamento. Nel qual caso, però, il contribuente deve dolersi non del mutamento del riferimento normativo, ma della carenza di motivazione in punto di fatto o, addirittura, della insussistenza del presupposto impositivo. Nella specie, il ricorrente denuncia soltanto che il fatto (rimasto immutato: assegnazione del natante a seguito di cessazione di attività) costituente il presupposto del recupero in contestazione sia stato “spostato” in
un diverso alveo normativo, rispetto a quello originariamente indicato. Tale spostamento, però, di per sé, non comporta nessun pregiudizio se gli elementi di fatto utili per la “nuova” qualificazione giuridica erano tutti presenti nella motivazione (circostanza che non appare contestata). È noto, infatti, che, fermo restando i presupposti di fatto, “jura novit curia”.
Anche sul piano processuale la censura è infondata, atteso che, in linea di principio, l’art. 183, comma 4, c. p. c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, d.p.r. 546/1993) consente, nella prima udienza di trattazione ad entrambe le parti, di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” (nella specie, il ricorrente assume che l’Ufficio ha “rettificato” l’indicazione della norma all’atto della sua costituzione in giudizio). Peraltro, non costituisce domanda nuova la semplice modifica della norma invocata a sostegno della domanda stessa (e nella specie l’Ufficio riveste il ruolo di attore in senso sostanziale), se i fatti che integrano la “causa petendi” (nella specie acquisizione di beni per cessazione di attività) siano rimasti immutati (v. Cass. 10737/2001, 9239/2000, 1104/1999, e, più risalente, 2034/1986). Soltanto la introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, costituisce domanda nuova improponibile (Cass. 5120/2001); invece, la modifica della domanda iniziale che incide sulla “causa petendi”
unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giudica del fatto costitutivo del diritto e sul “petitum” nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, integra una semplice “emendatio”, consentita (Cass. 9239/2000) che, quindi, non viola il principio del contraddittorio, né limita il diritto di difesa.
Nel caso di specie, le ragioni in sé dell”inapplicabilità’, senza necessità del controllo ‘a posteriori’, del certificato NUMERO_DOCUMENTO, rilasciato dalla Repubblica Dominicana e presentato dalla contribuente, erano note a quest’ultima, in quanto esplicate nel processo verbale di definizione di accertamento, tant’è che, come affermato anche nella sentenza impugnata, è stata la stessa ad aver allegato, nel ricorso introduttivo del giudizio, che detto certificato presentava ‘alterazioni e/o cancellazioni non autenticate e altre irregolarità’ (circostanza, questa, che trova conferma nella riproduzione della pertinente parte di detto ricorso effettuata nella nota 1 del ricorso).
La riprova dell’intelligibilità della motivazione del processo verbale, e quindi RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del disconoscimento del trattamento preferenziale, nonostante l’erroneo richiamo alla base giuridica applicabile, si evince da ciò che lo spedizioniere incaricato dalla contribuente (giusta, nuovamente, quanto specificato nel ricorso senza contestazioni) ha prodotto il secondo certificato, l’EUR 1 233820, emesso, ‘a
posteriori’, il 31.12.2016, dopo aver instaurato il contraddittorio sul processo verbale medesimo.
Quanto poi ‘funditus’ all’avviso di definizione di accertamento sospeso, che ne occupa, dalla ricostruzione compiuta dal primo giudice, ripresa e condivisa alla lettera dalla CTR, si evince che, alla stregua di esso, non poteva ritenersi valido neppure il secondo certificato, ‘in quanto il primo documento prodotto era stato considerato come inapplicabile e pertanto al di fuori dei casi eccezionali in cui è consentita la presentazione a posteriori individuati tassativamente dall’art. 16 reg. 1528/06’. Ora, il richiamo all’art. 16 Reg. n. 1528 del 2006, in luogo dell’art. 16 Reg. n. 1528 del 2007, è sicuramente frutto di un (ulteriore) errore materiale; nondimeno, considerate la ragioni dell’inapplicabilità del primo certificato, in funzione RAGIONE_SOCIALE ragioni, note alla contribuente, fondanti il disconoscimento del trattamento preferenziale, di cui si è detto, obiettivamente esplicita e contenutisticamente inequivoca è l’affermazione in diritto che entrambi i giudici di merito attribuiscono all’avviso circa l’insussistenza di condizioni eccezionalmente legittimanti l’emanazione, e quindi la presentazione, di un certificato ‘a posteriori’.
Anche in questo caso, la riprova dell’intrinseca intelligibilità ‘ex ante’ della motivazione dell’avviso, nonostante, ripetesi, l’erroneo richiamo all’art. 16 Reg. n. 1528 del 2006, anziché 2007, si evince da ciò che -come concordemente ricostruito dalla sentenza
impugnata e dal ricorso -la contribuente, pur dedotto l’assoluto difetto di motivazione dell’avviso, ha, non senza contraddizione, assunto congrue difese nel merito, che presuppongono l’afferrabilità della motivazione stessa, contestando la pretesa doganale ed in aggiunta -come puntualizzato in ricorso -protestando la sua buona fede ex art. 220 Reg. n. 2913 del 1992.
L’accoglimento del motivo in disamina determina l’assorbimento dei restanti due: l’uno (il secondo) volto a denunciare ‘violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c .’, per avere la CTR espressamente ricusato di esaminare ‘la fondatezza della pretesa nel merito’, omettendo dunque di pronunciarsi sul corrispondente motivo articolato dalla difesa erariale in ordine alla fondatezza in sé della ripresa; l’altro (il terzo) volto a denunciare ‘violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c’, per avere la CTR disconosciuto ‘le evidenze dell’illegittimità del certificato NUMERO_DOCUMENTO del 16.5.2016 rilasciato dalla Repubblica Dominicana, per cui è stato richiesto un trattamento tariffario preferenziale, in base al quale è stato emesso l’atto impositivo oggetto del presente giudizio’, mentre ‘nulla è stato ‘ex adverso’ provato, in odio al principio che chi richiede un’agevolazione tributaria deve provarne i presupposti’.
Conclusivamente, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame, in
ordine alle ulteriori questioni agitate in appello, ed all’esito altresì per la regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, ivi comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti due.
In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 12 settembre 2023.