Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33358 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33358 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto: Intimazione di pagamento -Decadenza dal beneficio della rateazione per pagamento intempestivo -Variazione o integrazione della motivazione dell’atto impositivo in sede giudiziale -Ammissibilità -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23697/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9066/19, depositata in data 2 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, l’intimazione di pagamento n. TF7IPAU00345/2016 del 02/10/17, conseguente alla declaratoria di decadenza dal beneficio
della rateazione di un debito tributario di complessivi euro 13.561,24 per Irpef 2011 ed accessori. La decadenza, secondo la motivazione dell’atto impugnato, era stata determinata dal mancato pagamento della rata trimestrale n. 2 entro il termine per pagare la rata successiva.
Il ricorrente assumeva che la rata n. 2 era stata pagata il 12/03/2015, ossia in ritardo rispetto al termine previsto del 31/01/2015, ma prima della scadenza della rata successiva, prevista per il 30/04/2015, nel pieno rispetto, quindi, del disposto di cui all’art. 15 -ter del d.P.R. n. 602/1973.
La CTP rigettava il ricorso, assumendo che il contribuente non solo aveva pagato in ritardo la seconda rata, ma successivamente non aveva versato alcuna altra somma, sicché doveva ritenersi corretto il provvedimento di decadenza dalla rateazione.
Il contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania sull’assunto per cui la decadenza era giustificata sia dalla mancata corresponsione della maggiorazione prevista, a titolo di ravvedimento, per la seconda rata, sia, comunque, dall’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE rate successive.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/12/2025.
Il ricorrente ha depositato, in data 24/11/2025, memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 -ter d.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale la decadenza dal beneficio della rateazione può prodursi, tra l’altro, nel caso di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Nella specie, diversamente da quanto sostenuto nella motivazione dell’impugnata sentenza, il ritardo che ha comportato la decadenza non sussiste, essendo stata la seconda rata versata, com’è pacifico tra le parti, entro il termine di scadenza della terza rata.
Con il secondo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di legge; art. 112 c.p.c., divieto di ius novum e/o di mutatio libelli ; Divieto di variazione e/o integrazione della motivazione dell’atto impugnato», per aver la CTR posto a fondamento del rigetto dell’appello la mancata corresponsione di maggiorazioni e l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla seconda, ossia una motivazione diversa da quella contenuta nell’intimazione di pagamento, con un’inammissibile integrazione postuma di tale motivazione, lesiva del diritto di difesa del contribuente.
I due motivi, stante l’evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Gli stessi sono, in primo luogo, ammissibili, non difettando di autosufficienza come invece sostenuto dalla controricorrente, atteso che il ricorrente ha indicato le statuizioni della sentenza impugnata oggetto RAGIONE_SOCIALE prospettate censure (essendo sufficiente che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso per cassazione si fondi avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali: cfr. Cass. 19/04/2022, n. 12481), nonché le norme sostanziali e processuali asseritamente violate.
3.2 Nel merito, l’art. 15 -ter del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, prevede, al comma 1, che «In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una RAGIONE_SOCIALE rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e
l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena».
Nel caso di specie, l’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente ha fondato la decadenza di quest’ultimo dalla rateazione concessagli sulla base della seguente motivazione: «Lei, infatti, ha perso la possibilità di pagare a rate le somme dovute in base all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2011 perché non ci risulta versata in tempo utile la rata n. 2. Per legge, il mancato pagamento di una RAGIONE_SOCIALE rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva fa perdere il beneficio della rateazione Perché non ha versato la rata trimestrale n. 2 entro il termine per pagare la rata successiva, Lei ha perso il beneficio della rateazione ».
Tuttavia, la CTR, nel rigettare l’appello del contribuente, non ha motivato la propria statuizione in ragione di quanto desumibile dal contenuto dell’atto di intimazione impugnato, ma ha sostenuto che il contribuente «non solo ha mancato di corrispondere la maggiorazione dovuta sulla 2^ rata a titolo di ravvedimento, ma ha anche omesso il versamento RAGIONE_SOCIALE successive rate spettanti all’RAGIONE_SOCIALE». In sostanza, il giudice d’appello non ha tenuto conto della motivazione dell’intimazione di pagamento -avverso la quale il contribuente ha dedotto di aver pagato la seconda rata trimestrale entro il termine di scadenza della terza rata, e dunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 -ter del d.P.R. n. 602/1973 -ma ha richiamato una contestazione diversa, dedotta dall’Ufficio solo in sede giudiziale.
3.3 Così facendo, però, la CTR ha violato una regola fondamentale del diritto tributario, quella secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, giudizio d’impugnazione d’atto; sicché l’Ufficio finanziario, restando le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell’avviso di
accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o modificare, nel corso del giudizio, quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass. 20/09/2024, n. 25321; Cass. 30/03/2016, n. 6103; Cass. 07/05/2014, n. 9810; Cass. 10/06/2009, n. 13335; Cass. 04/11/2008, n. 26458).
In altri termini, in presenza di un atto d’intimazione fondato sul tardivo pagamento di una rata dell’obbligazione tributaria, l’ambito del giudizio non può estendersi ad ulteriori e distinte violazioni (omesso pagamento della somma dovuta a titolo di ravvedimento e/o di altre rate diverse da quella contestata), dovendo tenersi conto della fondamentale funzione di garanzia che, sul piano del diritto di difesa del contribuente, la motivazione dell’atto impositivo assolve nell’ambito dell’ordinamento tributario.
Non essendosi la CTR attenuta ai predetti principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame, nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME