Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 91/2023 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Agrigento, ove elettivamente domiciliato (per comunicazioni e notifiche – fax: NUMERO_TELEFONO; p.e.c .: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 16 maggio 2022, n. 4573/19/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
CATASTO ACCERTAMENTO MOTIVAZIONE
Rep.
l RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 16 maggio 2022, n. 4573/19/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d i avviso di rettifica catastale -mediante l’ attribuzione della classe 6^ e della rendita di € 3.694,47, in luogo della proposta della classe 2^ e della rendita di € 2.016,51, ferma restando l’attribuzione della categoria C/1 (in conformità alla proposta) – in relazione ad un locale sito in Favara (AG) al INDIRIZZO, posto al piano terra, esteso mq. 104 e censito in catasto con la particella 1765 sub. 13 del foglio 45, all’esito di procedura ‘ DOCFA ‘ dell’anno 2013 , ha accolto l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 3 maggio 2016, n. 1796/05/2016, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice del gravame ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che la motivazione della rettifica catastale fosse inadeguata e non potesse essere integrata mediante le controdeduzioni proposte nel procedimento di primo grado;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
con unico motivo, si denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 1 , comma 2, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la « motivazione, in origine oggettivamente stereotipata ed insufficiente, è stata dalla Direzione provinciale successivamente ed illegittimamente integrata nel corso del giudizio di primo grado, con le controdeduzioni del
03/07/2015, e sotto tale aspetto coglie nel segno la tesi dell’appellante sviluppata attraverso i due convergenti motivi d’appello, con i quali viene sostanzialmente lamentato l’errore commesso dal giudice di primo grado di non aver rilevato la natura ‘postuma’ della motivazione di poi esaminata e recepita al fine della maturazione del convincimento di rigetto del ricorso di primo grado »;
2. Il motivo è fondato;
2.1 è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di variazione (artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. ‘ DOCFA ‘ ) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701;
2.2 l’art. 1, commi 1 e 2, del citato d.m. 19 aprile 1994, n. 701, stabilisce che: « 1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione RAGIONE_SOCIALE stato dei beni, di cui all’art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell’allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso
gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti. 2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unita’ immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1 »;
2.3 come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘ DOCFA ‘ , l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez.
6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127);
2.4 la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi; difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della classe e della rendita per il locale in questione;
2.5 per cui, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura ” DOCFA ” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale;
2.6 il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104);
2.7 nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conteneva una motivazione adeguata allo standard fissato dal citato art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, argomentandosi che: « Le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo uno del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze
19/04/1994, numero 701, hanno comportato la modifica dei dati di classamento e di rendita proposti con la citata dichiarazione e la conseguente determinazione della rendita catastale definitiva, come indicato nel prospetto riportato nel presente avviso di accertamento. La determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità alle seguenti disposizioni che regolano il catasto edilizio urbano: (…) »;
2.8 il collegio non ignora il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di revisione catastale, non è consentito all’amministrazione finanziaria sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento impugnato per difetto di motivazione, mentre resta salva la possibilità, nonostante l’accoglimento della domanda del contribuente, di emettere un nuovo provvedimento, sempre che non si sia verificata decadenza dalla pretesa impositiva e sempre che la pronuncia non abbia statuito nel merito del rapporto tributario (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23248; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 6^-5, 14 luglio 2020, n. 14931; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30250; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37371; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2023, n. 29085);
2.9 tuttavia, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione -con valore sanante -di una motivazione carente o insufficiente non impedisce all’amministrazione finanziaria di controdedurre alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettifica
catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum ;
2.10 così, nella specie, la produzione in giudizio di un prospetto dei classamenti relativi ad immobili con caratteristiche similari all’immobile soggetto a rettifica catastale non è diretta ad implementare la motivazione claudicante dell’atto impositivo, ma soltanto a supportare sul piano probatorio la difesa della sua legittimità da parte dell’amministrazione finanziaria;
pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 31 maggio