Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/07/2025
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 1149/01/2020, depositata il 24 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1149/01/2020, depositata il 24 febbraio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure
Misure Cautelari Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32329/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, quale coniuge erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-ricorrente – contro
«relativa ad un’iscrizione ipotecaria ed alle prodromiche cartelle esattoriali.».
1.1 -Il giudice del gravame ha (testualmente) pronunciato nei seguenti termini: «L’appello è infondato. Invero, l’iscrizione ipotecaria è stata annullata dal giudice di primo grado. Inoltre, le cartelle di pagamento risultano notificate, con conseguente tardività delle relative eccezioni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.».
– COGNOME NOMECOGNOME coniuge erede di COGNOME NOME, ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE pur ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 sull’assunto che così come prospettato con memoria depositata nel secondo grado di giudizio -il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la ricorrenza di causa estintiva del debiti (cd. sotto soglia), con conseguente cessazione della materia del contendere, siccome venivano in considerazione ruoli creati (e notificati tra il 28 dicembre 2000 ed il 14 giugno 2006) in relazione all’ICI ed alla Tarsu dovute dal contribuente per importo inferiore a € 1.000,00 per ciascun ruolo;
1.2 – col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. deducendo, in sintesi, che, da un
lato, il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulle eccezioni svolte in punto di prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo oltrechè di cessazione della materia del contendere e, dall’altro, aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione apparente, ed apodittica, che non dava conto delle ragioni postevi a fondamento;
1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, degli artt. 77, 83 e 112 cod. proc. civ. , e dell’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare il difetto di legitimatio ad processum del Direttore della RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE -che aveva conferito il mandato difensivo -non essendo stata prodotta la delibera dell’Assemblea dei Soci menzionata in procura, con conseguente inammissibilità delle depositate controdeduzioni;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2948 cod. civ., assumendo che -tenuto conto della stessa inammissibilità della costituzione di controparte nel grado di appello, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta -il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’estinzione, per prescrizione quinquennale, dei crediti posti in riscossione, prescrizione che doveva, ad ogni modo, ritenersi perfezionata, per alcune delle cartelle in contestazione, anche a voler tener conto degli atti interruttivi.
-Il terzo motivo di ricorso -il cui contenuto la parte ha inteso precisare, con la depositata memoria, nel senso che «Erroneamente è stato indicato nel motivo n. 3 l’omessa produzione della ‘delibera dell’Assemblea dei Soci del 16/10/2023’, anziché indicare esattamente ‘l’omessa produzione della procura notarile’ con la quale il Presidente, quale legale rappresentante della società, ha conferito la
rappresentanza sostanziale al Direttore Generale» – è, ad ogni modo, inammissibile.
2.1 – Con specifico riferimento alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la Corte ha statuito che laddove il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale -come nel caso che di rilascio di una procura notarile – incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (così Cass. Sez. U., 1 ottobre 2007, n. 20596 cui adde , ex plurimis , Cass., 22 marzo 2019, n. 8120; Cass., 30 settembre 2014, n. 20563).
E, in relazione al principio di diritto appena esposto, si è, pertanto, rilevato che con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass., 19 novembre 2024, n. 29779; Cass., 18 maggio 2017, n. 12461; Cass., 5 novembre 2009, n. 23467; Cass., 4 aprile 2008, n. 8806; Cass., 24 ottobre 2007, n. 22330).
-E’, per converso, fondato, e va accolto, il secondo motivo di ricorso dal cui esame consegue l’assorbimento del primo e del quarto motivo.
3.1 – Il contenuto della gravata sentenza -come sopra riassunto -non dà alcun conto dei contenuti decisori oggetto di impugnazione né delle stesse posizioni assunte dalle parti con riferimento ai motivi di appello proposti, alle difese ed alle eccezioni svolte.
A fronte di tanto, non è, dunque, dato comprendere su quali ragioni si siano innestati i rilievi secondo i quali le cartelle di pagamento risultavano notificate e, rispettivamente, dovevano ritenersi tardive le eccezioni nei riguardi delle stesse cartelle articolate.
3.2 – Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
E si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia (anche) a riguardo delle questioni estintive dei debiti iscritti a ruolo in questa sede rimaste assorbite.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto, e dichiara inammissibile il terzo motivo;
-cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.