Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34839 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34163/2018 R.G. proposto da AVV. COGNOME difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (ADER), successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1676/2018 depositata il 13 aprile 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa a tributi vari, di cui assumeva di
essere venuto a conoscenza soltanto all’esito dell’acquisizione di un estratto di ruolo consegnatogli, dietro sua richiesta, dall’agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a..
La Commissione adìta respingeva il ricorso, ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata, mediante consegna nelle mani del portiere dello stabile del destinatario e successiva spedizione della «seconda raccomandata» , e che il contribuente non avesse sollevato contestazioni in ordine alla pretesa tributaria ad essa sottostante.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1676/2018 del 13 aprile 2018 rigettava l’appello della parte privata soccombente, sulla scorta dei seguenti rilievi: -l’impugnante si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza nulla aggiungere; -a ragione la CTP aveva ritenuto validamente eseguita la notificazione della cartella di pagamento; -l’estratto di ruolo non può costituire oggetto di opposizione, essendo un atto che ; -le ulteriori doglianze sollevate dal contribuente apparivano «non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidone (e) a condurre ad una conclusione di segno diverso» .
Avverso questa sentenza il Quarta ha spiegato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato all’Agenzia delle Entrate -Riscossione (ADER), nella qualità di successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, la quale è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Sostiene il ricorrente che la decisione assunta dalla CTR si risolverebbe nell’apodittico rinvio alla pronuncia di primo grado, non accompagnato da un’autonoma disamina delle doglianze da lui articolate con l’atto di appello.
Con il secondo motivo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è nuovamente lamentata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, in aggiunta alla quale si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Viene rimproverato alla CTR di aver omesso di pronunciare sui motivi di appello concernenti questioni diverse dalla contestata validità della notificazione della cartella di pagamento, e comunque di non aver giustificato le ragioni del loro mancato accoglimento.
2.2 Al riguardo, si evidenzia che il ricorso proposto dal contribuente risultava tempestivo rispetto al termine di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde la Commissione regionale avrebbe in ogni caso dovuto prendere in esame i suddetti motivi, con i quali erano stati contestati: (a)la fondatezza della pretesa tributaria sottostante alla cartella esattoriale; (b)la regolarità della costituzione in giudizio di Equitalia, rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro; (c)il possesso della qualità di soggetto abilitato alla notifica in capo al messo incaricato dall’agente della riscossione del recapito dell’atto esattivo.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c..
3.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nel
reputare validamente eseguita la notificazione della cartella mediante consegna al portiere dello stabile del destinatario, benchè non fossero state attestate nella relata le vane ricerche delle persone preferenzialmente abilitate alla ricezione dell’atto e non fosse stata fornita la prova dell’effettiva spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c..
I primi due motivi possono essere esaminati insieme perché strettamente connessi e in parte accomunati dalla denuncia del medesimo «error in procedendo» .
4.1 Essi sono fondati, nei termini che seguono.
4.2 Va anzitutto osservato che il rilievo preliminare della CTR circa un possibile difetto di specificità dei motivi di appello proposti dal contribuente, non essendo seguìto da una statuizione di inammissibilità dell’impugnazione, costituisce un mero «obiter dictum» svolto «ad abundantiam» e non influente sul dispositivo della sentenza, la cui «ratio decidendi» è rappresentata dal rigetto nel merito dell’esperito gravame per ritenuta infondatezza delle doglianze sollevate dalla parte privata (cfr. Cass. n. 30354/2017, Cass. n. 22782/2018).
4.3 Tanto premesso, si osserva che con l’atto di appello -il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso per cassazione, per la parte che interessa, in osservanza del principio di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c. -il Quarta aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto validamente eseguita la notifica della cartella di pagamento a mani del portiere dello stabile ove egli risiede, sebbene, per un verso, non fossero state attestate le vane ricerche delle altre persone indicate nell’art. 139, comma 2, c.p.c. come abilitate in via prioritaria alla ricezione dell’atto in assenza del destinatario, per altro verso, non risultasse documentata l’effettiva spedizione della raccomandata informativa prevista dal comma 4 del medesimo articolo.
4.4 A fronte di una simile lagnanza, la CTR ha «sic et simpliciter» manifestato la propria condivisione del «dictum» dei primi giudici, senza prendere alcuna posizione sulle critiche rivolte dall’appellante alla sentenza gravata.
4.5 Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione meramente assertiva, e quindi solo apparente, la quale, anche se riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico, non rende percepibili le ragioni del «decisum» , risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
4.6 Giova, in proposito, richiamare il costante orientamento di q uesta Corte secondo cui deve ritenersi affetta da nullità la sentenza d’appello che si limiti ad aderire «per relationem» a quella di primo grado, quando la laconicità della motivazione non consente di appurare che il giudice superiore sia pervenuto alla decisione attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza delle censure mosse dalla parte impugnante (cfr. Cass. n. 20207/2024, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 20883/2019, Cass. n. 28139/2018, Cass. n. 27112/2018, Cass. n. 22022/2017).
4.7 Fermo quanto precede, la CTR ha omesso di appurare se il ricorso del contribuente fosse stato proposto entro il termine di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel qual caso, se da un lato eventuali vizi di nullità della notificazione della cartella si sarebbero dovuti considerare sanati per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. (cfr., ex multis , Cass. n. 18461/2024, Cass. n. 6810/2024, Cass. n. 6683/2024, Cass. n. 24446/2021), dall’altro, avrebbero assunto rilievo le censure inerenti alla fondatezza della pretesa tributaria sottostante all’impugnata cartella, che il Quarta -come pure si ricava dalla sintesi della vicenda processuale contenuta nel presente ricorso –
aveva fatto valere già con il libello introduttivo della lite e successivamente ribadito con l’atto di appello.
4.8 Su quest’ultimo punto i giudici «a quibus» si sono limitati ad asserire, in modo apodittico, che trattavasi di «argomenti… non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso» , così incorrendo nuovamente nel denunciato vizio di motivazione apparente.
4.9 Analogo discorso va fatto per la questione attinente all’eccepita irregolarità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, che il collegio regionale ha disatteso senza minimamente spiegarne le ragioni.
4.10 Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei due precedenti.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione e compiendo gli approfondimenti necessari in ordine alla questione illustrata nel sottoparagrafo 4.7.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione