Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32075 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32075 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30158-2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del medesimo;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2757/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 3616/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e cartelle esattoriali ad esse sottese;
la Concessionaria resiste con controricorso;
la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e lamenta che la sentenza impugnata risulti «sostanzialmente priva dell’illustrazione dei motivi della decisione essendovi solo un apodittico riferimento alla documentazione prodotta dall’appellante senza alcuna … menzione delle allegazioni ed argomentazioni dell’odierna ricorrente»;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 Preleggi e dell’art. 60, D.P.R. n. 600/1973;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ.;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per «violazione di giudicato interno ed esterno»;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
2.1. il primo motivo è fondato, con assorbimento delle rimanenti censure;
2.2. il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
2.3. nel caso di specie la sentenza impugnata, in poche righe di motivazione, riforma la sentenza di primo grado in merito all’accoglimento delle censure dell’appellante circa la regolarità delle notifiche degli atti prodromici all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato ed il mancato decorso del termine di prescrizione, limitandosi ad affermare quanto segue: «Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, si evince che le singole notifiche pregresse delle singole cartelle di pagamento, sono regolari, pertanto anche l’iscrizione ipotecaria devesi ritenere regolare sulla base degli atti prodromici e non invece prescritte»;
2.4. né nella parte introduttiva, né in quella motiva si fa cenno alcuno alle argomentazioni dei Giudici di primo grado in difformità rispetto a tali conclusioni, cosicché la motivazione in parola, nel riformare la sentenza di primo grado senza esplicitare le valutazioni operate sulla documentazione prodotta dalla Concessionaria, risulta apparente a fronte delle specifiche censure circa l’assenza o l’invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali in quanto eseguite all’indirizzo in cui la società non aveva più sede legale;
2.5. la Commissione tributaria regionale si è invero limitata a fare generico rinvio alla documentazione inerente la procedura di notifica da parte della Concessionaria, senza indicare le ragioni del proprio convincimento ma rinviando, genericamente e per relationem , al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (conforme Cass. n. 12664/2012);
2.6. la sentenza è quindi affetta da error in procedendo , atteso che, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
il primo motivo ricorso va dunque accolto, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità