Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 20/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11173/2018 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con l’avvocato COGNOME (DMRFDN46D24C776W) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
COMUNE DI AVELLINO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME AMERIGO (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di SALERNO n. 9112/2017 depositata il 27/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha presentato ricorso contro l’avviso di accertamento n. 907, provv. 7236 emesso da RAGIONE_SOCIALE con cui gli era stato contestato il mancato pagamento della TARSU per gli anni 2009-2012 relativamente ad un immobile di sua proprietà.
Con sentenza n. 420/2016, depositata il 29 marzo 2016, la CTP di Avellino ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
Assoservizi ha indi interposto appello.
Con sentenza n. 9112/2017, resa il 18 ottobre 2017, la CTR di Salerno ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE e compensato le spese. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l’appello e ha riconosciuto ad RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire. Ha chiarito che il giudice tributario è competente a valutare anche questioni incidentali rilevanti per la decisione della controversia, potendo disapplicare eventuali atti amministrativi illegittimi, pur senza annullarli, prerogativa riservata al giudice amministrativo. In merito alla firma dell’avviso di accertamento, ha escluso che fosse necessaria quella del responsabile comunale del servizio tributi, poiché il servizio era affidato alla concessionaria RAGIONE_SOCIALE Ha poi superato la decisione della C.T.P., che aveva considerato illegittima la convalida degli atti da parte del Comune, sostenendo invece che la delibera comunale n. 239 esprimeva chiaramente la volontà di confermare l’efficacia degli atti compiuti da Assoservizi fi no al 16 marzo 2015: pur riconoscendo che la convalida non rientrava pienamente nella categoria giuridica tradizionale, la Commissione ne ha comunque valorizzato la sostanza e la finalità, applicando i principi di conservazione degli atti e
di interpretazione giuridica autonoma da parte del giudice. Relativamente alla rettifica dell’importo minimo garantito, la C.T.R. ha ritenuto erronea la valutazione della C.T.P., richiamando gli articoli 1430 e 1432 del codice civile per affermare che un errore di calcolo non invalida il contratto se non ha influito sulla volontà delle parti. Ha inoltre escluso l’ipotesi di eccesso di potere, poiché nessuna norma imponeva la ripetizione della procedura di aggiudicazione in caso di semplice rettifica. Infine, ha ritenuto infondata anche la censura legata alla mancata dichiarazione di decadenza della società (a seguito del cosiddetto episodio ‘Genzano’ ), poiché la delibera n. 239 del Comune dimostrava chiaramente l’intenzione di mantenere validi gli atti svolti da RAGIONE_SOCIALE fino al 16 marzo 2015.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui hanno resistito con controricorso ambedue i controricorrenti.
Risulta depositato dal ricorrente, in data 02/09/2025, atto registrato quale memoria ex art. 380. bis .1 c.p.c., ma in realtà contenente solo il deposito digitale degli atti già acquisiti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa la eccezione di inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c. formulata dal comune con riferimento all’intero ricorso: la stessa risulta generica, non del tutto comprensibile e sostanzialmente ‘di stile’; comunque il ricorso nel suo complesso non risulta affetto dai vizi lamentati.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 24 Cost, degli articoli 81, 100, 101, 112 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 comma 1, n n. 3 e 4 c.p.c., per contrarietà della sentenza impugnata con i precedenti della Suprema Corte e difetto della legittimazione alla impugnazione in appello della RAGIONE_SOCIALE per avvenuta antecedente risoluzione contrattuale.
2.1. Si sostiene che la convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Avellino fosse già cessata prima della proposizione dell’appello. In particolare, nel gennaio 2016, una transazione tra le due parti -pur basata su una delibera poi annullata dal TAR -ha comunque sancito la definitiva cessazione di ogni potere di RAGIONE_SOCIALE in materia di accertamento e riscossione della TARSU/TARES, con il ritorno della gestione al Comune. Inoltre, il contratto con RAGIONE_SOCIALE era già scaduto naturalmente nel novembre 2014.
2.2. Secondo il ricorrente, una volta terminato l’affidamento, il concessionario perde ogni potere di intervento e qualsiasi atto da esso compiuto risulta viziato per incompetenza. Di conseguenza, RAGIONE_SOCIALE non aveva più la legittimazione ad agire né a impugnare sentenze in appello. Ha sottolineato altresì che il difetto di legittimazione ad causam può essere rilevato d’ufficio dal giudice in qualsiasi fase del giudizio, non essendo soggetto a preclusioni. Pertanto, una volta cessato l’affidamento, la società non può più essere parte processuale né proseguire nei giudizi pendenti, spettando invece al Comune il compito di subentrarvi.
2.3. Alla luce di ciò, il ricorrente ha concluso che la sentenza della C.T.R., nel riconoscere ad RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad impugnare, è viziata e va annullata, poiché fondata su una premessa giuridica errata, essendo la società priva della legittimazione ad agire al momento dell’appello.
2.4. RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la inammissbilità sotto il profilo del difetto di autosufficienza e della violazione del giudicato: il Collegio giudicante ha accolto l’appello, riconoscendo pienamente il potere accertativo di RAGIONE_SOCIALE e affermando la legittimità dell’affidamento del servizio da parte del Comune di Avellino. Ha motivato la decisione sostenendo che non sussistono vizi di legittimità né formali né sostanziali negli atti di affidamento, né irregolarità procedurali o mancanza dei requisiti soggettivi in capo alla concessionaria,
confermando anche la validità ed efficacia del contratto d’appalto. Poiché il ricorrente non ha contestato questa parte della sentenza, il relativo motivo di ricorso risulterebbe precluso.
In via preliminare vanno disattese tali ultime eccezioni, atteso che la censura presenta tutti gli elementi richiesti dalla normativa e che la eccezione di difetto di legittimazione è ricompresa, quale presupposto, nel motivo di impugnazione.
Quanto al merito, la presunta mancanza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a proporre appello, per via di una risoluzione contrattuale precedente, è da ritenere infondata.
4.1. In fatto, va rammentato che l ‘atto di accertamento n. 907/14 risale al 18 novembre 2014, quindi anteriormente alla delibera comunale n. 239/15. Quest’ultima, anziché rimuovere l’incarico, ha espressamente convalidato l’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE fino al 16 marzo 2015, includendo anche l’accertamento oggetto della causa.
4.2. Tale questione non viene comunque censurata né messa in alcun modo in discussione dal ricorrente, per espressa dichiarazione nell’atto di ricorso. Assume invece rilievo, nella doglianza e nella prospettazione del ricorrente, la legittimazione ad appellare, che sarebbe venuta meno.
4.3. Il collegio non condivide tale affermazione: una volta riconosciuta la regolarità dell’ affidamento della concessione (stante l’annullamento, da parte dei giudici amministrativi, della delibera di revoca dell’originario affido ), consegue difatti che il concessionario aveva mantenuti inalterati i propri poteri.
4.4. La legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE , già parte processuale, a proporre appello non può quindi essere messa in discussione. Inoltre, va rilevato anche che l’atto di appello è stato notificato nell’ottobre 2016, dopo il valido riconoscimento del rapporto contrattuale. Pertanto, la pretesa risoluzione non assume rilievo alcuno ai fini del dedotto venire meno del potere rappresentativo in giudizio.
4.5. La censura va conseguentemente respinta.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione, agli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., all’art 118 disp.att. c.p.c. in relazione all’art. 1 D.Lgs 546/1992, all’art. 111 Cost, per omessa pronunzia, nonché violazione e falsa appli cazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 in relazione agli artt. 112,137 e segg. c.p.c., alla L. 2006 n. 296, al DPR 600/1973, alla L.890/1982, al DPR 602/1973 e al D. Lgs. n. 546/92, per difetto/nulli tà della notifica, inesistenza dell’atto di rettifica.
5.1. Il ricorrente sostiene che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sia radicalmente nulla per vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice si sarebbe pronunciato su questioni mai sollevate dalle parti. In particolare, la CTR si sarebbe concentrata sulla legittimità della revoca dell’affidamento del servizio ad RAGIONE_SOCIALE nonostante il contribuente avesse dichiarato espressamente di non voler discutere tale punto, che non era stato da lui contestato ma introdotto d’ufficio dalla CTP di primo grado. Inoltre, la CTR non avrebbe tenuto conto né delle difese del contribuente, né della richiesta di RAGIONE_SOCIALE di dichiarare cessata la materia del contendere.
5.2. Un ulteriore vizio riguarderebbe l’inesistenza dell’avviso di rettifica (14/03/2010) e della sua notifica. Il contribuente afferma di non aver mai ricevuto tale atto, né di conoscerne il contenuto, sottolineando che aveva presentato ricorso solo dopo il rigetto della sua istanza di annullamento in autotutela, e non in seguito a un avviso notificato. Secondo il ricorrente, RAGIONE_SOCIALE non ha mai dimostrato l’avvenuta notifica dell’atto, né l’esistenza di una valida relata. Anzi, l’atto sarebbe viziato d a gravi errori materiali (come il riferimento a un garage e a un contratto di locazione mai esistiti) e falsamente sottoscritto dal contribuente.
5.3. Contesta infine anche la validità della notifica, che dovrebbe essere effettuata da soggetti abilitati (come messi comunali, ufficiali giudiziari o postali) e corredata da una relata che certifichi dettagli fondamentali come data, luogo e identità del destinatario, elementi che in questo caso mancherebbero del tutto. Da ciò deriverebbe l’inesistenza giuridica dell’atto e la nullità della sua notifica.
5.4. La articolata censura non può essere accolta.
5.5. Non si tratta invero di ultrapetizione, ma di analisi del motivo introdotto dal ricorrente, rispetto al quale assume rilievo anche il profilo della revoca dell’affidamento , che è dunque stato necessariamente analizzato dalla CTR.
5.6. Inoltre, il ricorrente non ha specifico interesse a dolersi della presunta ultrapetizione, atteso che -pur costituendo premessa del successivo potere di impugnare in appello (unico aspetto censurato dalla parte contribuente) – la specifica argomentazione sul punto non si è risolta in una statuizione a lui autonomamente sfavorevole. La reiezione della censura relativa al potere di appellare costituisce il nucleo della censura e della risposta della CTR, rispetto alla quale -a maggior ragione se non vi era doglianza sul punto -la premessa teorica sull’affido non ha valenza autonoma.
5.7. La CTR inoltre, conformemente alla domanda del contribuente, si è pronunciata sul l’ atto accertativo conosciuto, ritenuto dallo stesso ricorrente l’unico impugnato, e non ha (implicitamente) accolto la domanda della Assoservizi di intervenuta cessazione della materia del contendere per emissione dell’atto di rettifica. Riguardo a tale ultimo punto non si comprende, in primo luogo, quale potrebbe essere l’interesse del contribuente a dolersi della mancata pronuncia .
In ogni caso, deve ritenersi che si tratti di un rigetto implicito da parte della CTR, come chiaramente comprensibile dalla motivazione letta nel suo complesso.
5.8. La censura va quindi rigettata.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360 co. 1 n. 4 in relazione agli artt, 112, 115 e 116 c.p.c., al D. Lgs. 507/1993 e al D.Lgs 504/1992, per nullità dell’accertamento originario firmato da soggetto privo del necessario potere.
6.1. Il ricorrente contesta la validità dell’avviso di accertamento firmato da tal NOME COGNOME sostenendo la violazione delle norme che regolano la sottoscrizione degli atti tributari. In base all’art. 74 del D.Lgs. 507/1993 e all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, infatti, solo un funzionario formalmente designato dal Comune può sottoscrivere atti come avvisi e provvedimenti relativi alla tassa sui rifiuti. Tuttavia, il Comune di Avellino, con la delibera 187/2014, si era limitato a prendere atto della nomina di COGNOME da parte di RAGIONE_SOCIALE, senza mai procedere a una vera designazione ufficiale. Al contrario, il Comune aveva già nominato formalmente un responsabile del servizio tributi con delibera 186/2014, mai revocata o modificata, e il suo nominativo era stato comunicato al Ministero delle Finanze. Nonostante ciò, la CTR ha ritenuto legittima la firma dell’COGNOME in quanto funzionario interno alla concessionaria, pur avendo precedentemente riconosciuto che la sua nomina non era mai stata formalizzata dal Comune. Il ricorrente denuncia quindi una contraddizione logica nella sentenza della CTR, sostenendo che COGNOME non aveva alcun potere legittimo di sottoscrivere l’atto impugnato.
6.2. La censura è infondata.
6.3. La disposizione di cui all’ art. 11, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 -con la quale si dispone che con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta e che il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi – si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere
amministrativo venga esercitato direttamente dall’amministrazione , e non al caso in cui il servizio sia affidato a concessionario esterno, posto che in tale ipotesi un funzionario designato dall’amministrazione non potrebbe mai risultare quale firmatario dell’atto ; dovendosi piuttosto, in tal caso, far riferimento ai poteri rappresentativi statutariamente riferibili agli organi della società concessionaria.
6.4. Il motivo va rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 1 D.Lgs 546/1992, all’art. 111 Cost., per nullità della sentenza della CTR per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art 360 c. l n. 3 in relazione al d.lgs 15 novembre 1993 n. 507, agli artt. 6 e 9 del Regolamento comunale TARSU, al D P.R. 23/03/1998 n.138, alla legge n. 311 del 2004, al D.L. 201/2011, per l’errato computo delle superfici.
7.1. A fronte del quadro probatorio, la sentenza della CTR sarebbe radicalmente nulla per la sua motivazione meramente apparente e per non aver esaminato le eccezioni di merito documentate del ricorrente, violando la normativa sulla TARSU e i principi generali in materia di accertamento e calcolo delle superfici.
7.2. Tale motivo merita accoglimento.
La motivazione della Commissione Tributaria Regionale è in effetti alquanto lapidaria ed apodittica. Sostanzialmente non si rinviene una vera e propria risposta del giudice del gravame sullo specifico punto di doglianza, a fronte di questione, che presenta profili squisitamente in fatto, questa Corte non può operare alcun accertamento.
Testualmente la CTR ha affermato: ‘ Ciò posto, va rilevato che le contestazioni di merito della parte contribuente appaiono generiche e del tutto indimostrate, sì da doversi confermare la correttezza del
calcolo dell’imposta pretesa, dacché l’avviso di accertamento in oggetto appare ben conforme ad ogni riscontro del caso, anche per quanto concerne la superficie tassabile’.
7.3. Va rammentato che per costante giurisprudenza (Cass. 20/07/2023 n. 2023), invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
7.4. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie e il motivo va conseguentemente accolto, in quanto fondato.
7.5. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 4, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al motivo n. 4, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME