Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11177/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4800/2021 depositata il 26/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Fondazione Opera Pia dei Bresciani ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 4800/06/2022, depositata in data 26.10.2021 in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo grado, la quale aveva disatteso l’impugnazione della parte contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI annualità 2010 e 2011.
Il Comune di Roma Capitale resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.36 d.lgs.546/1992 e degli artt.112, 113 e 132 n.4, c.p.c., in ragione della mera apparenza della motivazione.
Tale motivo è da ritenere fondato, con carattere assorbente.
2.1. Osserva questa Corte che la C.T.R, dopo aver rilevato che non era stata proposta impugnazione quanto alla debenza delle sanzioni, così ha motivato: ‘ Sulla questione della tassazione agevolata, l’appellante non ha fornito alcun nuovo elemento diverso da quanto già depositato in primo grado, che possa consentire di valutare la sussistenza delle agevolazioni richieste. Né per i vincoli né per le locazioni. Le conclusioni del primo giudice e le relative motivazioni possono essere integralmente condivise, così come le deduzioni difensive dell’appellata ‘.
2.2. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232/2016), “la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
Invero dal tenore della sentenza impugnata emerge che i giudici di appello hanno inteso assolvere il loro obbligo di motivazione limitandosi ad enunciare che le censure erano da ritenere infondate non avendo la parte contribuente prodotto adeguati elementi idonei a comprovare il diritto alla chiesta esenzione ed atteso che la motivazione della sentenza di primo grado appariva corretta anche alla luce di quanto dedotto dell’ente impositore. Nella descritta situazione non si è in presenza di una motivazione per relationem legittima cioè fondata sulla condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal giudice, perché detto tipo di motivazione suppone o la riproduzione del contenuto degli atti esterni al fine di farlo valere come argomento a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione, o almeno un rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il contenuto oggetto di esso, si accompagni all’indicazione della ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito. Si è, invece, in presenza non solo di un rinvio che prescinde dalla riproduzione di ciò a cui si è inteso fare rinvio e far proprio come motivazione, ma anche dell’assenza di qualsiasi indicazione delle ragioni giuridiche o fattuali che si è ritenuto di condividere, non bastando l’allusione, del tutto generica, alla mancata allegazione di ‘nuovi elementi’ ed alla condivisibilità delle deduzioni della parte appellata.
Ne deriva che la motivazione risulta materialmente carente per tutti gli oggetti del rinvio come parte formale della sentenza, prima che come parte sostanziale. Mette conto di ricordare che con riguardo alla specie di motivazione per relationem in cui la relatio cui ha fatto ricorso il giudice d’appello concerne la motivazione della sentenza di primo grado Cass. SS.UU., n. 5612/1998 ha precisato che «adempie
all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per ” relationem ” alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico – giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte», il che nella specie non è avvenuto.
3. In ragione dell’accoglimento del primo motivo rimangono assorbiti gli altri motivi, vale a dire: il secondo motivo in forza del quale parte ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. dovuta ad omessa pronuncia in merito alla eccepita esenzione ICI prevista dall’art. 7 del d.lgs. 504/92, nonché il terzo motivo con il quale è stata dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.4 della legge n.1089/1939 e dell’art.10 del d.lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 2697 cod.civ. e dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova, oltre che dell’art.2 del d.l. n. 16/1993 convertito co n legge n.75/1993 e dell’art.1, comma 5, della legge n. 449/1997 non avendo i giudici di appello tenuto conto dell’illegittimità degli avvisi in contestazione dal momento che gli immobili accertati erano soggetti a vincolo di storicità e, pertanto, avrebbero dovuto beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in questione.
4. In conclusione accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia in esame, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data