Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18764/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 115/01/2016, depositata il 21 gennaio 2016;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa.
Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio relativamente al periodo d’imposta 2007 rilevava l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e rideterminava i tributi e l’iva dovuti, oltre a richiedere gli interessi e irrogare le sanzioni, mediante l’esame degli elenchi clienti e fornitori trasmessi per il medesimo periodo.
Con riguardo specificamente al recupero a tassazione dell’importo di euro 1.509.000,00 -che qui interessa – derivante dalla cessione di un capannone con aree attigue, l’Ufficio non scomputava dall’importo della stessa il costo storico in quanto non era stata fornita adeguata documentazione.
La CTP accoglieva sul punto l’impugnazione del contribuente, ritenendo che lo stesso coincidesse con il fabbricato acquistato con atto del 25 agosto 1997, riconoscendo il valore storico determinato in euro 804.444,75.
Appellava l’Ufficio in INDIRIZZO principale mentre la contribuente proponeva appello incidentale con riferimento all’incremento del valore storico, che andava -secondo la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE – rettificato in aumento.
Con la sentenza ora gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’appello confermava la pronuncia di primo grado.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede di Legittimità.
Ragioni della decisione.
Va esaminato per primo, in quanto preliminare e dirimente, il secondo motivo di ricorso.
Con tale motivo si lamenta la violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente del proprio decisum.
Nel ritenere che l ‘ immobile acquistato nel 1997 fosse lo stesso ceduto nel 2007, secondo parte ricorrente, la sentenza di appello ha limitato la propria disamina al dato -incontestato ma irrilevante -secondo il quale il fabbricato risulta esser stato in possesso della contribuente sino al 7 marzo 2007, senza però verificare a chi appartenesse dopo tale data. Circostanza questa di centrale rilevanza, secondo l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ricorrente, in quanto l’Ufficio sosteneva che RAGIONE_SOCIALE ne aveva la proprietà anche dopo tale data.
Il motivo è fondato.
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto ex art. 111 Cost., comma 6 ed espresso dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare compiutamente l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione
meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 9627/2021; Cass. n. 28829/2021).
In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a decidere di respingere l’appello dell’Ufficio.
Nella fattispecie, era essenziale -per chiarire ogni dubbio in ordine alla cessione dell’immobile che aveva generato la plusvalenza, oltre che in ordine alla determinazione dell’ammontare della plusvalenza generatasi -verificare quale fosse il bene oggetto del controllo. E tale verifica andava certamente condotta con l’esame della intera e completa documentazione notarile e anche catastale (le c.d. ‘visure’, che contengono l’indicazione dei beni di proprietà di quel determinato
contribuente, per verificare quali fossero i beni effettivamente venduti e i beni effettivamente interessati dal controllo dell’Ufficio), senza limitarsi, come ha fatto il giudice di appello, alla superficiale lettura del solo atto di compravendita del 7 marzo 2007.
In conclusione, quindi, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame del fatto.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 TUIR e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito formato un proprio erroneo convincimento secondo il quale il valore storico del capannone alienato sarebbe individuabile nel prezzo di acquisto dello stesso indicato nell’atto del 5 agosto 1997 (lire 350 milioni, pari a euro 180.759,91) atteso che l’immobile in argomento era un altro .
Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR mancato di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello dedotto dall’Ufficio.
Il quarto motivo nuovamente lamenta, sotto altro profilo -sempre in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 86 TUR (ma anche dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiamato nel corpo della censura) per avere la CTR erroneamente riconosciuto, nel caso di accertamento induttivo, la detrazione dell’IVA.
Alla luce della decisione in ordine al secondo motivo, i restanti mezzi di impugnazione sono assorbiti in quanto divenuti privi di rilevanza -stante il travolgimento della intera sentenza impugnata -ai fini del decidere.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti tutti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione alla
quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME