Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20388 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Oggetto:
Tributi – Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13160/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE (a sua volta incorporante della RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5909/34/2014, depositata il 13.11.2014.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nell’udienza pubblica del 29.02.2024.
Sentito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentiti, per la ricorrente, l’ avvocato NOME COGNOME e per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’avvocato dello Stato NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE) avverso distinti avvisi di accertamento, per IVA e sanzioni, in relazione agli anni 2005 e 2006.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando, in sintesi, che:
-con gli atti impositivi impugnati l’Ufficio aveva recuperato l’IVA in relazione ad alcuni contratti di leasing nautico, riqualificandoli come contratti di compravendita, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 20%, in luogo di quella forfetaria inferiore;
in relazione ad altri contratti di leasing era stata accertata una maggiore IVA sui canoni di locazione finanziaria, in mancanza della dimostrazione dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni da diporto al di fuori RAGIONE_SOCIALE acque territoriali comunitarie , ed era stata applicata l’IVA sui canoni di locazione finanziaria riguardanti imbarcazioni di cui era dimostrata la permanenza in acque comunitarie;
la riqualificazione dei contratti era stata effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della presenza di previsioni contrattuali ritenute anomale, non riscontrabili nella normale pratica commerciale relativa ai contratti di locazione finanziaria;
nessuno dei contratti contestati aveva le caratteristiche che di norma si riscontrano nei contratti di leasing , sia per quanto riguarda i valori percentuali degli importi previsti, sia per la durata del contratto e non presentavano analogie con i contratti di mutuo;
con la circolare n. 49 del 7.06.2002, successivamente integrata dalla circolare n. 38 del 2009, sono state indicate le percentuali presuntive di tassazione anche con riferimento ai canoni di locazione finanziaria, considerato che ‘la rilevanza territoriale di tali prestazioni -in base all’art. 7, quarto comma, lett. f) del dpr n. 633, nel testo allora vigente -era limitata all’utilizzo dei mezzi di trasporto in discorso in acque territoriali comunitarie e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE obiettive difficoltà di seguire con precisione gli spostamenti degli stessi. Ciò posto si ritiene che i chiarimenti e le precisazioni fornite con le richiamate circolari possono ritenersi ancora valide in relazione alle ipotesi in cui la rilevanza territoriale dell’operazione è collegata all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE unità da diporto nella comunità europea’ , come nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 7-quater, lett. e), primo periodo, e 7sexies, lett. e), del d.P.R. n. 633 del 1972;
alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni esposte, ‘ ogni eccezione sollevata dalla soc. contribuente in merito alla questione è da ritenersi superata, ravvisata altresì la difficoltà per l’utilizzatore di fornire idonea dimostrazione dell’effettivo utilizzo RAGIONE_SOCIALE unità da diporto al di fuori RAGIONE_SOCIALE acque territoriali comunitarie’, dovendosi, pertanto, attenere a quanto previsto dalla disciplina normativa in materia e dalle citate circolari in ordine alla ‘possibilità di determinare forfetariamente il tempo di utilizzo del mezzo al di fuori RAGIONE_SOCIALE citate acque, con le percentuali di utilizzo di cui alla nota n. 30439 del 19.3.2002 del RAGIONE_SOCIALE‘ ;
la scelta di accedere al leasing è legittima, ma ‘ non deve sottendere ad alcun secondo fine ed elusione di imposte da parte
degli utilizzatori’ e l’operazione non deve procurare alcun vantaggio fiscale illegittimo, in assenza di diverse ragioni economiche;
-le suddette considerazioni erano assorbenti e rendevano irrilevanti ogni altra eventuale eccezione ‘ sia di diritto che di merito ‘ , sicchè l’appello andava accolto e andava dichiarata ‘la piena legittimità degli avvisi di accertamento in contestazione ‘ .
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente deducendo dieci motivi, illustrato con memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1523 cod. civ. e dei principi regolativi della figura socialmente tipica del leasing traslativo, nonché degli artt. 1470, 1362 e 1363 cod. civ., per avere la CTR errato nella identificazione dei tratti giuridici qualificanti e caratterizzanti la figura contrattuale del leasing e per avere violato le norme di interpretazione dei contratti, riqualificando erroneamente i contratti di leasing in atti di cessione di beni, sulla base dei valori percentuali degli importi pattuiti, soprattutto con riferimento al maxicanone iniziale.
Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto le anomalie che secondo la CTR caratterizzavano i contratti contestati non trovavano riscontro nei dati desumibili dagli avvisi di accertamento e dalle allegazioni di causa, essendo stati diversamente rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello.
Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di esaminare l’eccezione proposta dalla società contribuente con riferimento al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO, stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale era irrilevante l’eventuale riqualificazione, essendo stata l’imbarcazione consegnata direttamente dal fornitore alla società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE in data 15.04.2005 ad Umago (Croazia) e, quindi, in territorio extracomunitario , per cui l’eventuale cessione non sarebbe stata comunque soggetta ad IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale.
Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., riproponendo sotto il profilo dell’omessa pronuncia la medesima censura mossa con il terzo motivo.
Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 53 Cost. e dei principi dell’abuso del diritto in ambito tributario, per avere la CTR ritenuto erroneamente che i contratti di leasing riqualificati fossero stati stipulati in elusione d’imposta e, quindi, in violazione del principio generale dell’abuso del diritto, nonostante la mancata indicazione degli elementi necessari per ravvisare la fattispecie abusiva.
Con il sesto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, 326 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per avere la CTR ritenuto la ‘piena legittimità’ degli avvisi di accertamento impugnati, senza considerare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva prestato espressa acquiescenza ad una parte della sentenza di primo grado, limitandosi a proporre appello solo in ordine ad alcuni contratti contestati (in particolare, ha ‘esplicitato la propria acquiescenza espressa alla decisione dei primi giudici in relazione a 17 dei 23 rilievi/contratti’ ).
Con il settimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 cod. proc. civ. e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del motivo di appello, per novità della questione, nella parte in cui l’Ufficio aveva contestato alla contribuente, per la prima volta, l’omessa applicazione dell’IVA in mancanza di prova in merito al requisito di extraterritorialità, posto che negli avvisi di accertamento impugnati era stata contestata solo l’inapplicabilità del regime forfetario in luogo dell’imposizione piena dell’IVA .
8. Con l’ ottavo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. f) del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR confermato le riprese sull’erroneo presupposto che la contribuente avesse omesso di applicare l’IVA senza fornire la prova del requisito di extraterritorialità, nonostante tutti i casi contestati riguardassero imbarcazioni per le quali era stato applicato il regime forfetario.
Con il nono motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., per insanabile contraddittorietà della motivazione o per motivazione apparente, in quanto la CTR ha dapprima affermato di attenersi alla disciplina relativa al regime forfetario IVA di cui all’art. 7, comma 4, lett. f) del d.P.R. n. 633 del 1972, come precisato dalle circolari emanate in materia, ma poi lo ha inspiegabilmente disconosciuto accogliendo l’appello dell’Ufficio che contestava l’applicabilità di detto regime forfetario applicato dalla contribuente.
10. Con il decimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulle domande
subordinate, formulate dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo con riferimento alla illegittimità / inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni connesse alle contestazioni per riqualificazione e/o abusività dei contratti; con la successiva memoria sollecita, in via subordinata, una rideterminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni secondo la sopravvenuta disciplina più favorevole di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.
Per il loro carattere assorbente vanno esaminati prima e unitariamente, essendo connessi, il sesto e il nono motivo, che sono fondati.
Occorre premettere che l’Ufficio ha riqualificato alcuni contratti di leasing nautico, stipulati dalla contribuente con vari utenti negli anni d’imposta 2005 e 2006, rilevando che gli stessi presentavano diverse anomalie, in quanto contenevano clausole inconsuete rispetto a quelle inserite nei contratti conclusi nella prassi commerciale del settore, tali da far propendere per una sostanziale simulazione del contratto di prestazione di servizi (locazione finanziaria) in luogo di un contratto di vendita dell’imbarcazione, con la conseguente applicazione (indebita) della relativa IVA stabilita in misura forfetaria ex art. 7, comma 4, lett. f), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nella versione ratione temporis applicabile, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 46 della l. n. 342 del 2000.
12.1 L’art. 7, comma 4, lett. f) cit., nella predetta formulazione, prevede che tutte le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto (e, quindi, anche quelle di leasing di imbarcazioni), anche se rese da soggetto domiciliato o residente in Italia ad altro soggetto domiciliato o residente in Italia, sono imponibili ai fini IVA non integralmente ma solo nella misura in cui il bene viene effettivamente utilizzato in Italia o nel territorio comunitario. Per applicare tale criterio, l’RAGIONE_SOCIALE (con circolare n. 49 del 7 giugno 2002, richiamata dalle
successive nn. 284/2007 e 38/E del 22 luglio 2009) ha dato luogo ad una prassi amministrativa che ammetteva una determinazione forfettaria della permanenza del natante fuori dalle acque territoriali comunitarie (poi dell’UE), secondo una percentuale ricavata dal tipo di propulsore e dalla lunghezza dello stesso natante. L’aliquota IVA per le predette operazioni di leasing nautico, quindi, pur rimanendo quella ordinaria (all’epoca pari al 20%), si sarebbe dovuta applicare su una base imponibile ridotta alla stregua della suddetta percentuale.
12.2 A seguito dell’accoglimento del ricorso introduttivo da parte della CTP, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello solo con riferimento ad alcuni dei contratti contestati, come è stato dalla stessa puntualizzato nel controricorso.
12.3 La CTR, invece, ha ritenuto erroneamente che l’impugnazione riguardasse tutti i contratti di leasing oggetto di ripresa, tanto da concludere per la ‘piena legittimità degli avvisi di accertamento in contestazione’ , senza considerare il giudicato parziale per acquiescenza che si era formato con riferimento ai contratti non oggetto di appello.
12.4 Nel l’affermare, poi, la legittimità di tutte le riprese oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, il giudice di appello non ha distinto fra i vari tipi di rilievi contestati, limitandosi ad affermare che i contratti di leasing erano stati correttamente riqualificati in contratti di compravendita, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, in quanto contenevano previsioni diverse da quelle che si riscontravano nella normale prassi commerciale del settore nautico, soprattutto con riferimento alla percentuale degli importi riguardanti il maxicanone iniziale, al prezzo di riscatto e alla durata.
12.5 Per quello che si può evincere dagli atti di parte (ricorso e controricorso), invece, l’Amministrazione ha contestato alla
contribuente, in relazione ai vari contratti oggetto di ripresa, tre tipi di rilievi: a) riqualificazione di alcuni contratti di leasing nautico in contratti di compravendita, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, con esclusione del prima indicato regime forfetario; b) applicazione dell’aliquota IVA ordinaria su alcuni canoni di locazione finanziaria in ragione del difetto del requisito di extra -territorialità RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni; c) applicazione dell’IVA ordinaria, per il solo anno d’imposta 2005, per dimostrata permanenza in acque comunitarie.
Ora, l ‘anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053). Deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
13.1 Solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232).
Nel caso in esame la CTR ha concluso, con argomentazione contraddittoria e a tratti incomprensibile, che nessuno dei contratti contestati (senza distinguere, quindi, tra quelli oggetti dell’originaria ripresa e quelli per i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello) presentava le caratteristiche del leasing, senza chiarire, peraltro,
quale fosse il regime IVA ritenuto applicabile in relazione ai rapporti contrattuali riguardanti i rilievi per i quali l’RAGIONE_SOCIALE non aveva prestato acquiescenza.
14.1 Poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232).
L’accoglimento dei predetti motivi assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
In conclusione, vanno accolti il sesto e il nono motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto e il nono motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024