Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 28005  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 26328-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t. domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 69/08/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 7 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO.
Iva -Op. sogg. e ogg. inesistenti — Prova -Motivazione apparente
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE due avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 20 11 e 2012, con cui contestò l’indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.
La società propose ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che, riuniti i processi, con sentenza n. 129/01/2018 accolse le ragioni della contribuente quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, confermando invece gli atti impositivi relativamente alle operazioni oggettivamente inesistenti . L’appello erariale e quello incidentale della società furono respinti dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 69/08/2018, così confermandosi le statuizioni di primo grado.
Il  giudice  regionale  ha  ritenuto  che  gli  indizi  sul  coinvolgimento  della contribuente e sulle connivenze con società cartiere non avevano offerto un quadro sufficiente a provare le prospettazioni erariali.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito  dell’adunanza  camerale del  29  aprile  2025,  la  causa  è  stata riservata e, previa riconvocazione del 9 ottobre 2025, decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice regionale avrebbe applicato erroneamente le regole di distribuzione dell’onere della prova e quelle re lative al governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive in materia di contestazione di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.p., dell’art. 111 comma, Cost. ,  in  relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.  La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente e comunque per omessa pronuncia sui motivi d’appello spiegati dalla difesa erriale.
In  via  prioritaria  è  necessario  esaminare  il  secondo  motivo,  che,  se fondato, assorbirebbe il primo.
La priorità del vaglio del suddetto motivo persiste ancorché la controricorrente  abbia  allegato  copia  della  sentenza  penale  n.  271/2020, pronunciata dal Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile il 17/07/2020, con la quale gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti dai reati commessi negli anni d’imposta per cui è causa.
Questo perché, a prescindere se la stessa possa produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la denunciata apparenza della motivazione precede logicamente la necessità di verifica dei presupposti di efficacia della sentenza penale. Infatti, ove accolta la denuncia di nullità della decisione della Commissione regionale, questa ne sarebbe travolta, imponendosi una nuova valutazione in sede di giudizio di rinvio, solo all’esito del quale potrebbe emergere o meno l’interesse all’applicazione dell’art. 21 bis cit.
Il giudice del rinvio, infatti, ove investito di un nuovo giudizio a seguito dell’annullamento della sentenza ora impugnata, dovrà innanzitutto valutare se l’appello erariale sia pertinente e fondato. Se infondato, dovrà procedere a confermare, con motivaz ione questa volta esente da vizi, l’annullamento dell’atto impositivo, senza necessità di ricorso al controllo della idoneità della sentenza penale a produrre gli effetti previsti dall’art. 21 bis cit., ampiezza di effetti che peraltro, allo stato, è tutt’ altro che pacifica (cfr., ex multis , Cass., 14 febbraio 2025, n. 3800, 27 luglio 2025, n. 21594, 15 gennaio 2025, n. 936, e sul cui contrasto interpretativo pende peraltro questione dinanzi alle Sezioni unite). Diversamente, se ritiene fondate le contestazioni erariali e valido l’accertamento, dovrà procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicaz ione degli effetti della sentenza penale, e, ove sussistenti, ponderare quali siano questi effetti.
Ciò chiarito, ed esaminando dunque il secondo motivo, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo de ll’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio
2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Nel caso di specie, a fronte di un ampio quadro descrittivo della vicenda, con cui sono state evidenziate le operazioni oggetto di verifica, identificati i fornitori quali ‘ cartiere ‘ , riportati gli indizi allegati al processo (i suddetti fornitori risultavano privi di sedi effettive, oppure totali evasori d’imposta, non avevano presentato dichiarazioni fiscali, era stata appurata la brevità della vita RAGIONE_SOCIALE suddette società, gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE avevano omesso ogni attività di acquisizione di informazioni sulle società con cui negoziavano, e, nonostante il rilevante valore RAGIONE_SOCIALE operazioni con esse definite, avevano fatto mostra di non conoscere neppure gli amministratori RAGIONE_SOCIALE contraenti, ecc.), la Commissione regionale, dopo aver riportato gli esiti del giudizio dinanzi alla Commissione provinciale, e dopo sommaria
descrizione dei fatti, ha rilevato che « l’Ufficio mette a disposizione elementi rilevanti  che  però non riescono a coinvolgere le responsabilità della Ditta contribuente  e  certamente  gli  indizi  non  sono  tali  da  concludere  per  le responsabilità e le connivenze della Ditta».
Si  tratta  di  argomentazioni  che  risultano  totalmente  generici,  non indugiando a spiegare concretamente neppure una RAGIONE_SOCIALE ragioni, relativa ad un solo indizio, su cui si fondino le conclusioni del giudice regionale.
La sentenza è dunque gravemente carente di motivazione, nel senso della sua assenza integrale perché apparente.
Il motivo va pertanto accolto. Resta assorbito il primo.
La  sentenza  va  conseguentemente  cassata perché nulla, e  il  giudizio deve essere rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, che in diversa composizione, oltre che a liquidare le spese processuali di legittimità, provvederà al riesame dell’appello erariale.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza in relazione al  motivo  accolto  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  II  grado  del Veneto, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 29 aprile 2025 e, previa riconvocazione, il 9 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME