Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 954 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11295/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COMUNE MONTE DI PROCIDA
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, sez. di NAPOLI, n. 8020/1/2017 depositata il 03/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che:
L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte del Comune Monte di Procida del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per la maggiore Irap asseritamente versata per l’anno 2009, ha rigettato l’appello dell’ufficio.
La CTR, confermata la validità della notifica dell’appello alla parte personalmente piuttosto che al procuratore domiciliatario, ha ritenuto nel merito assolto l’onere della prova da parte del Comune relativamente alla disabilità dei propri dipendenti, necessaria per ottenere il rimborso della maggiore imposta versata. In particolare la CTR ha considerato assolto l’onere probatorio, avendo il Comune ‘depositato il Modello Uni co 2010, quietanze di pagamento, elenco debitamente certificato dal funzionario responsabile, dei dipendenti aventi diritto agli sgravi’.
Il Comune Monte di Procida è rimasto intimato.
Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, mancando del tutto una spiegazione sulla inidoneità della documentazione prodotta, come dedotto e provato dall’Ufficio, avendo la CTR recepito acriticamente quanto affermato nella sentenza di primo grado, senza specificare la tipologia di prova documentale e senza esplicitare l’iter logico giuridico in base al quale ha attribuito rilevanza a tale prova ai fini della decisione.
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1 l. 68/99 e della l. 482/68 nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.: ciò in quanto l’Ente locale è soggetto al versamento dell’IRAP, la cui base imponibile è costituita dalla somma delle retribuzioni erogate ai dipendenti dei compensi per redditi assimilati e delle erogazioni per lavoro autonomo non abituale. Quanto ai lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili, la legge ne individua le
categorie, con l’unica condizione per fruire del vantaggio fiscale consistente nel riconoscimento del soggetto disabile da parte degli organi competenti, con conseguente onere di dimostrare il grado di inabilità e specificare il tipo di inabilità di ciascun dipendente.
3.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è però soggetto al limite di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito.
3.2.La mancanza di una motivazione nei termini anzidetti determina la nullità della sentenza, come chiarito da questa Corte, secondo cui «la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cfr. Cass., V, n. 20414/2018; n. 3319/2022; v. anche
Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3.3. La sentenza impugnata sconta la dedotta sanzione di nullità, non avendo la CTR dato conto dell’iter logico seguito per il rigetto dell’appello dell’Ufficio, col quale si contestava la valenza probatoria dei documenti prodotti in fattispecie di domanda di rimborso delle spese per il personale disabile (su cui cfr. Cass. n. 33052 del 2019).
Va conseguentemente accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/06/2023.