Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20389 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7078/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di MESSINA, n. 7221/2021 depositata il 11/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente, odierna ricorrente, un avviso di rettifica e liquidazione per l’anno d’imposta 2013, relativo a due compravendite di terreni effettuate nel medesimo anno, l’una relativa alla cessione di un terreno al fratello per un valore dichiarato di € 38.000, la seconda relativa all’acquisto di un terreno da ter za persona, per un valore dichiarato di € 149.500. L’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dei predetti terreni, quanto a quello
ceduto al fratello: da € 38.000 a € 79.440, quanto a quello acquistato dal terzo da € 149.500 a € 306.800. A seguito della rettifica, ha richiesto il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre a interessi e sanzioni.
La contribuente ha impugnato il provvedimento, e la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha rigettato il ricorso, con la sentenza n. 6328/2018.
La contribuente ha indi presentato appello, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando la genericità delle doglianze e la mancanza di prove a sostegno della tesi attorea.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a n. 4 motivi.
La intimata Agenzia ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 d .lgs. 546/92 e dell’art. 111 della Costituzione in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c.: la motivazione sarebbe meramente apparente.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 c. 1 n.5 c.p.c., in ragione dell’omissione, da parte della Commissione Tributaria, dell’esame di un punto decisivo della controversia, ovvero la mancanza di edificabilità del terreno oggetto dell’avviso di rettifica.
Con il terzo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7 comma 1 legge n.212/2000 e 52 comma 2 bis d.P.R. n. 131/1986 in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.: l’Agenzia delle Entrate, pur avendo utilizzato il criterio comparativo per la rettifica del valore dei terreni, non avrebbe fornito sufficienti elementi per permettere alla contribuente di valutare la correttezza della rettifica stessa, essendosi limitata ad allegare un mero stralcio dell’atto di
compravendita del terreno utilizzato a fini comparativi, omettendo di produrre il certificato di destinazione urbanistica, le caratteristiche morfologiche, l’eventuale sfruttamento dell’indice di edificabilità e la vicinanza o meno a servizi pubblici.
Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.51 comma 3 d .P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c.: l’Agenzia avrebbe utilizzato un solo atto di compravendita come parametro di riferimento, violando la disposizione normativa, la quale richiede l’utilizzo di “trasferimenti”, con riferimento dunque ad una pluralità. Inoltre, il terreno utilizzato dall’Agenzia a fini comparativi non presenterebbe caratteristiche analoghe a quelli oggetto di rettifica, sia sotto il profilo della ubicazione, che della consistenza.
Parte controricorrente ha replicato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando l’atto espone le ragioni del provvedimento in modo da consentire al contribuente di difendersi e al giudice di verificare la pretesa fiscale, sicché nella fattispecie l’avviso di rettifica avrebbe adempiuto a tale obbligo, in quanto avrebbe indicato il criterio di valutazione utilizzato (stima sintetico-comparativa ex art. 51, comma 3, Tur) e gli estremi dell’atto di compravendita del terreno “similare” utilizzato per la comparazione.
5.1. Inoltre, l’Agenzia contesta le argomentazioni del ricorrente riguardo alla presunta mancanza di omogeneità tra i terreni, posto che i terreni acquistati dalla contribuente sono confinanti tra loro e con altre proprietà dell’acquirente, il che ne aumenta il valore; l’accesso ai terreni avviene direttamente dalla strada o tramite una strada interpoderale il cui allargamento, concordato con gli altri proprietari, rappresenta un valore aggiunto; la servitù di passaggio grava solo sulla porzione di terreno destinata all’allargamento della strada; l’utilizzo della cubatura da parte del precedente proprietario riguarda solo uno dei terreni oggetto di rettifica. L’Erario ritiene inoltre inadeguato il
riferimento al valore attribuito dal Comune di Milazzo ai fini ICI, in quanto tale valore ha efficacia solo per l’accertamento delle imposte comunali e non è supportato da alcun riscontro tecnico-estimativo.
6.Il primo motivo, inerente alla apparenza della motivazione, è fondato ed assorbente.
6.1. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
6.2. Si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023)
6.3. Nel caso di specie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è assolutamente priva di motivazione, violando quindi l’obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione. La sentenza si limita ad affermare che: “Le contestazioni
sollevate dalla appellante circa la non omogeneità degli atti di trasferimento utilizzati per la comparazione appaiono generici e non documentati.”, e che “Conseguentemente l’appello deve essere rigettato”.
Tale motivazione, risulta evidentemente stereotipata ed insufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice del gravame per giungere alla decisione.
6.4. Ne consegue l’accoglimento del motivo.
6.5. Le altre censure risultano conseguentemente assorbite.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/02/2025.