Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12674/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
MAGGINI NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 1463/04/19 depositata il 21/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1463/04/19 del 21/10/2019 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 666/04/17 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2010.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da NOME COGNOME e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker Goldbet Sportwetten Gmbh, con conseguente determinazione RAGIONE_SOCIALE imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2010.
1.2. La CTR dichiarava la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2010 e condannava l’Amministrazione doganale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio «per l’evidente inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica effettuata erroneamente».
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riferimento alla condanna alle spese, avendo affermato la inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’avviso di accertamento senza spiegarne le ragioni.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, condannato l’Amministrazione doganale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduca falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in ragione del mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza.
Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie la CTR ha disposto la condanna alle spese di ADM sul presupposto RAGIONE_SOCIALE inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’avviso di accertamento, ma senza spiegare le ragioni giuridiche in base alle quali è giunta a ritenere l’evidenza RAGIONE_SOCIALE menzionata inesistenza.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 12/06/2024.