Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28998 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25616/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, COGNOME NOME -intimati- avverso la sentenza n. 2771/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME del preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, notificatogli dall’RAGIONE_SOCIALE il 28.4.2011, che la CTP di Catania aveva accolto ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti fiscali.
Avverso la sentenza della CTP di Catania, l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello a motivo, fra l’altro, dell’erronea applicazione del termine di prescrizione decennale a fronte della rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici relativi alle pretese erariali, divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La CTR della Sicilia aveva respinto l’appello ritenendolo infondato perché ‘ anche senza tener conto del termine decennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle azionate, non vi è, comunque, prova che le stesse siano state regolarmente notificate, si da potersi legittimare l’impugnato fermo amministrativo .’
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR affidandosi ad un solo motivo e né il contribuente né l’RAGIONE_SOCIALE si sono difesi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza che, in violazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112, 132 c.p.c., avrebbe omesso la valutazione dei motivi di appello e dato una motivazione solo apparente dell’inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE .
La CTR avrebbe, infatti, trascurato di vagliare i motivi di appello svolti dall ‘RAGIONE_SOCIALE in ordine alla ritualità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’impugnato preavviso di fermo senza dare neanche un barlume di spiegazione in ordine all’inidoneità probatoria della documentazione prodotta al riguardo dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o all’ infondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche svolte a sostegno della ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche.
1.2 Il motivo è fondato sotto il profilo dell’apparenza della motivazione relativa all’esame del motivo di appello concernente la validità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
1.3 In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 e in senso conforme Cass. 23/05/2019 n. 13977; Cass. 01/03/2022 n. 6758; Cass. 28/01/2025 n. 1986).
In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14/02/2020, n. 3819).
1.4 Nel caso di specie, la CTR investita, come risulta dalla stessa sentenza, della questione dell’applicabilità o meno del termine di prescrizione decennale all’ipotesi di pretese tributarie derivanti da accertamenti regolarmente notificati all’interessato e mai impugnati, ha argomentato la decisione di rigetto dell’appello sosten endo che ‘ anche senza tener conto del termine decennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle azionate, non vi è, comunque, prova che le stesse siano state regolarmente notificate, si da potersi legittimare l’impugnato fermo amministrativo .’
Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione senza in alcun modo illustrare il quadro probatorio e le risultanze della
documentazione relativa alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE né dare conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui ha ritenuto prive di fondamento le tesi svolte dall’ appellante RAGIONE_SOCIALE a sostegno della ritualità del procedimento notificatorio.
La succinta argomentazione della sentenza della CTR non esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a disattendere i l motivo di appello relativo alla validità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e si risolve in una motivazione meramente apparente.
1.5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame dei motivi di appello, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME