Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25695 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25695 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME e COGNOME tutti rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il secondo che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
TributiAccertamentosocietà di personeDefinizione agevolata parziale
-controricorrente – avverso la sentenza n.3615/7/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26 settembre 2019; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica udienza del 3 giugno 2025; udito il P.M., in persona della Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione parziale del giudizio e , per il resto, per il rigetto del ricorso; l’Avv.
uditi per i ricorrent i l’Avv. NOME COGNOME e per la controricorrente NOME COGNOME.
Fatti di causa
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE e dei soci della stessa NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME degli avvisi di accertamento, relativi a IVA e IRAP per la società e a IRPEF per i soci, per l’anno di imposta 2011 , emessi a seguito dell’esito negativo dell’accertamento con adesione a causa della mancata accettazione della proposta avanzata dall’Ufficio.
La Commissione tributaria provinciale di Lecco, innanzi alla quale i contribuenti impugnarono gli avvisi, previa riunione dei ricorsi, li accolse integralmente, annullando gli atti impositivi.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, dopo una diffusa esposizione della motivazione del primo giudice e delle deduzioni difensive delle parti, riteneva di rideterminare i maggiori rica vi nell’importo di e uro 93.482,00 come già proposto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione, ritenendolo equo e equilibrato laddove gli argomenti addotti
dai contribuenti, i quali avevano posto in essere varie irregolarità contabili, erano surrettizi e apodittici .
Avverso la sentenza la Società e i soci hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, l ‘Agenzia delle entrate.
La società e i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato istanza di estinzione del giudizio rassegnando di avere definito gli avvisi di accertamento che li riguardavano ai sensi dell’art. 5 della legge n.130 del 2022.
L’Agenzia delle entrate, con memoria depositata telematicamente, ha dato atto della regolarità delle predette definizioni agevolate e ha chiesto, previa declaratoria di estinzione parziale del giudizio, che questo continui nei soli confronti di NOME COGNOME
In prossimità dell’udienza , il P.M., nella persona del Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato due memorie.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente, il giudizio va dichiarato estinto, per intervenuta definizione agevolata, come risultante dalla documentazione prodotta e come dato atto anche dall’Agenzia delle entrate, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Conseguentemente le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei predetti del cd. doppio contributo.
Per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte la definizione agevolata effettuata dalla Società in nome collettivo non spiega alcun effetto sull’avviso di accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti dei soci, con la conseguenza che il giudizio prosegue nei
confronti di NOME COGNOME che non risulta avere aderito alla definizione agevolata. Si è, infatti, condivisibilmente statuito che i soci sono titolari di una distinta ed autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo e, poiché l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va affermata l’irrilevanza ai fini dell’Irpef , del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché l’Ufficio non è tenuto a rideterminare il reddito da partecipazione dei soci a quello, rideterminato in base al condono, della società (v. Cass. 6.10.2022 n.29162; id. 15.7.2020 n.15076).
3.Può procedersi, quindi , all’esame dei motivi di ricorso come proposto da NOME COGNOME.
3.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 laddove la C.T.R. aveva omesso di confermare la prima decisione di annullamento integrale degli avvisi di accertamento, malgrado tali atti fossero fondati su semplici presunzioni, attraverso l’utilizzo di informazioni contabili relativi ad altri periodi di imposta (anno 2015), superate dai dati concreti forniti dai contribuenti.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 , primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2 e dell’art.6 del d.lgs. n.218/1997 e delle disposizioni che disciplinano il procedimento per adesione per avere la C.T.R. erroneamente affermato che la proposta di accertamento con adesione formulata dall’amministrazione e non accettata dal contribuente era allo stesso opponibile.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso si denunzia di nullità la sentenza impugnata per motivazione apparente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n,4 c.p.c.
Tale ultima censura va trattata, per ragioni di ordine logicogiuridico, da prima, anche per il suo carattere assorbente rispetto agli altri mezzi di impugnazione, ed è fondata.
4.1. Costituisce, ormai, ius receptum l’orientamento consolidato di questa Corte (v, ex multis di recente Cass. n. 1986 del 28/01/2025; id. n. 6758 del 2022; Cass., Sez. u., n. 22232 del 2016) secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
4.2 Nel caso in esame si verte in tale ipotesi. Per quanto siano state graficamente riportate le considerazioni che hanno indotto il Giudice di appello ad accogliere parzialmente l’impugnazione dell’ufficio e a rideterminare il maggior reddito sulla base di quello proposto dall’Amministrazione in sede di accertamento con adesione, rimangono oscure o quanto meno appaiono inintelligibili le ragioni logiche giuridiche e, ancor prima, gli elementi fattuali che hanno condotto la C.T.R. a tale soluzione.
Le argomentazioni presenti nel corpo della sentenza, invero, lungi dal prendere posizione concreta sugli argomenti difensivi svolti dalle parti e sugli elementi probatori dalle stesse addotte, paiono fondarsi esclusivamente, senza spiegarne in concreto i dati obiettivi, sulla natura equitativa e equilibrata attribuita alla proposta di accordo formulata dall’ Ufficio in sede di accertamento con adesione.
5. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al Giudice di merito il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art.5 della legge n.130 del 2022, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con spese a carico di chi le ha anticipate.
Accoglie il terzo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME.