Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 27493/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, (con indirizzo PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimata –
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 588/06/22 depositata in data 21/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
per quanto di interesse in questa sede, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 64 del d. Lgs n. 546 del 1992, avverso la sentenza sopra detta; riteneva l’Amministrazione che la statuizione del Giudice d’appello fosse connotata dall’esistenza di un errore revocatorio in riferimento all’effettivo annullamento RAGIONE_SOCIALE originarie cartelle di pagamento contenute nell’avviso di pagamento impugnato, in applicazione dell’art. 4 del d.L. 119/2018;
il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile dalla C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 558/06/2022, depositata il 21/04/2022, che si impugna in questa sede;
la contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di fronte a questa Corte;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
il solo motivo di ricorso deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla CTR in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è fondato;
va ricordato che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d. Lgs. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598);
– in particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. Un. 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate);
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 3 – ebbene, tale vizio emerge in questo caso con chiarezza dalla sentenza impugnata; invero, la CTR si è qui limitata ad affermare che ‘ la richiesta
formulata concerne l’esistenza e legittimità dei crediti erariali e la prescrizione degli stessi ‘, con ciò dimostrando di non avere minimamente espresso in sentenza le ragioni per le quali le doglianze dell’Ufficio -che vertevano invece sull’errore revocatorio, non sul merito della controversia -erano da disattendere;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.