Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34280 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20510/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Veneto n. 524/2018 depositata il 11/05/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per una rendita (proposta in sede DOCFA per euro 35.852,00 e accertata dall’ufficio per euro 66.100,00) di un immobile (multisala, cinematografica e teatrale);
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso, integrato da memoria, la contribuente che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e del principio di autosufficienza;
la Procura generale della Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo;
le parti presenti in udienza si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato relativamente al secondo motivo che assorbe logicamente il primo motivo di ricorso; la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, che provvederà anche relativamente alle spese di questo giudizio di legittimità.
Preliminarmente devono analizzarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte nelle controdeduzioni.
Il ricorso non risulta inammissibile in quanto è autosufficiente e contiene l’indicazione dei motivi e l’indicazione degli atti processuali e dei documenti. Relativamente al secondo motivo del ricorso (vizio di motivazione della sentenza impugnata) nel ricorso è indicata la sentenza e l’appello specifico dell’RAGIONE_SOCIALE, con il riassunto del contenuto dei due atti processuali. Per il primo motivo nelle premesse al ricorso in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE evidenzia in maniera completa le prospettazioni del motivo e i documenti sui quali il motivo si fonda.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU NOME vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e prospetta conteggi precisi sulla determinazione della rendita in relazione al prezzo di costruzione e al valore del terreno.
Con il secondo motivo che si analizza logicamente per prima, l’RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione di legge, art. 36, d. lgs. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (vizio di motivazione della sentenza, motivazione apparente). Il motivo è logicamente riferito al n. 4,
dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto si richiamano gli art. 132, cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992 (mero errore materiale di indicazione del numero).
La sentenza impugnata in effetti non contiene una idonea motivazione, nemmeno per il minimo costituzionale in quanto si limita a richiamare la decisione di primo grado condividendola, senza minimamente affrontare i motivi specifici dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE. Non fornisce una risposta logica alle motivazioni dell’impugnazione.
La motivazione, infatti, non consente alcun controllo, anche minimo, sul ragionamento decisorio.
Infatti, «Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. Sez. 6, 07/04/2017, n. 9105, Rv. 643793 -01; vedi nello stesso senso Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248, Rv. 658088 -01 e Cass. Sez. 5, 15/01/2009, n. 871, Rv. 606087 -01; n. 9830/2024).
Il richiamo alla decisione di primo grado, con l’appello specifico e dettagliato, non soddisfa il minimo costituzionale richiesto dalla norma.
Il primo motivo è logicamente assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
…
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME