Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38665/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -LECCE n. 1773/2019, depositata in data 4/6/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 maggio 2025;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento notificato in data 11 novembre 2011, l’Ufficio controlli della Direzione provinciale di Lecce dell’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un controllo della posizione fiscale della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, a nche ‘la contribuente’ ), determinò un maggior reddito d’impresa, pari ad euro 258.896 per il 2008, accertando una maggiore IRES, una maggiore IRAP, IVA oltre a sanzioni.
Ancora, sulla base del medesimo processo verbale di constatazione, fu notificato in data 14 giugno 2013 un avviso di accertamento con il quale si accertò, per l’anno 2009, una maggiore iva pari ad euro 40.000 oltre a sanzioni per l’indebita detrazione dell’imposta su compensi di competenza del 2008.
Non essendo andate a buon fine due istanze di accertamento con adesione, la contribuente propose distinti ricorsi avverso i menzionati avvisi di accertamento.
Nel contraddittorio tra le parti, esperita una consulenza tecnica d’ufficio, la C.T.P. di Lecce, riuniti i ricorsi, li accolse in parte.
Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la C.T.R. confermò -con la sentenza richiamata in epigrafe – la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente che, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per omessa – o, comunque, meramente apparente – motivazione in relazione alle ragioni del mancato accoglimento delle critiche che il consulente dell’Agenzia delle Entrate a veva dettagliatamente rivolto all’ elaborato peritale del consulente tecnico d’ufficio.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza d’appello è , invero, meramente apparente.
Essa si limita ad enunciare in astratto la nozione di inerenza senza spiegare in concreto quali sarebbero i costi asseritamente inerenti e le ragioni per cui i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate sono stati rigettati.
Il giudice d’appello, inoltre, si limita ad aderire acriticamente alle ‘risultanze peritali’ , senza minimamente argomentare rispetto alle stesse e alle critiche che ad esse l’amministrazione aveva mosso.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CGT-2 della Puglia, in diversa composizione.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.