Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17574 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18197 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e rappresentante legale pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza n. 7741/05/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 20 settembre 2022;
Oggetto:
motivazione apparente
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della Catania Sportiva RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, per imposte dirette ed IVA per gli anni d’imposta dal 2007 al 2009. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente per carenza di valida prova sulla sottoscrizione dell’atto impugnato. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (or Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che, seppure fosse «meritevole di accoglimento l’eccezione , ai fini della legittimità degli atti impositivi impugnato, sulla valida sottoscrizione degli stessi, come da documentazione prodotta attestante, seppur non chiaramente, la regolarità della delega», «l’ufficio si limita, nel merito a generiche argomentazioni, richi amando l’atto di controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ribadendo la legittimità e fondatezza degli atti impositivi opposti, ma senza efficacemente contestare quanto esposto dalla parte contribuente». Evidenziava, inoltre, che «per gli atti impositivi riguardanti gli anni precedenti, i giudizi hanno avuto tutti esiti positivi per la società, come risulta dalle sentenze sopra indicate prodotte in questo grado».
Avverso tale statuizione l ‘Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente rimane intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 20/09/2022 e non notificata, il cui termine lungo di impugnazione, ex art. 327, primo comma, cod.
proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 per i giudizi, come quello in esame, instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, andava a scadere il 20 marzo 2023. Tale scadenza ricade nella cornice temporale di operatività della sospensione di undici mesi dei termini per l’impugnazione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022, secondo la quale «per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso per cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023». Pertanto, nel caso di specie, il termine di impugnazione di sei mesi, originariamente scadente, come detto, il 20 marzo 2023, è rimasto sospeso per undici mesi e, quindi, senza l’ulteriore aggiunta del termine feriale stante l’incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (da ultime: Cass., 29 maggio 2020, n. 10252; Cass., 26 marzo 2021, n. 8581; Cass., 12 maggio 2021, n. 12488; Cass., 15 ottobre 2021, n. 28398; Cass., 24 novembre 2022, n. 34637) -, è andato a scadere il 20 febbraio 2024 sicché il ricorso in esame, notificato il 19 settembre 2023 deve ritenersi tempestivamente proposto.
2. Venendo al motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione» per avere la CTR genericamente affermato che l’amministrazione finanziaria nell’atto di a ppello si era limitata a ribadire «la legittimità e fondatezza degli atti impositivi
opposti, ma senza efficacemente contestare quanto esposto dalla parte contribuente» e a richiamare e a condividere altre sentenze depositate in giudizio dalla società e relative «agli atti impositivi riguardanti gli anni precedenti» senza nulla aggiungere a tale apodittica affermazione ed in particolare, senza riportare i passaggi salienti delle sentenze richiamate e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame dell’Ufficio, del tutto trascurati.
Il motivo è fondato e va accolto.
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo
procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
4.1. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, non contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni che avevano indotto i giudici di appello a ritenere che le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate nell’atto di appello fossero generiche, e comunque inidonee ad «efficacemente contestare quanto esposto dalla parte contribuente», senza alcuna evidenziazione né delle une né della altre. Rimangono, quindi, inespresse le ragioni che
avrebbero indotto i giudici di appello a ‘ribadire’ « la legittimità e fondatezza degli atti impositivi opposti», così come del tutto inespresse sono le ragioni dell’incidenza sulla decisione dei giudizi favorevoli alla società contribuente relativi ad altri atti impositivi, anche in questo caso senza alcuna evidenziazione né delle sentenze né degli atti impositivi presi in considerazione.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, in diversa composizione, provveda a nuovo esame fornendo adeguata motivazione della decisione che andrà ad assumere. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025