Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2391 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2391 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto: Sentenza -Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29182/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
TORRE NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 910/06/2020, depositata in data 18 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma i contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio, da un lato, aveva liquidato maggiori IRES ed IRAP nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (cancellata dal registro delle imprese) per effetto del profitto illecito derivante dall’emissione di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti e, dall’altro, aveva acclarato la responsabilità dei ricorrenti, in qualità di soci della detta società (rispettivamente nella misura dell’86% e del 14%) , ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 600/1973.
I contribuenti deducevano l’estraneità della società alla frode comunitaria e, in ogni caso, la propria estraneità al comportamento fraudolento dell’ente.
La CTP, con due distinte sentenze, accoglieva i ricorsi.
Interposti gravami dal l’ Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella contumacia dei contribuenti, confermava, previa riunione degli appelli, la decisione di primo grado.
Avverso la decisione della CTR del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi a quattro motivi. I contribuenti sono rimasti intimati, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso presso il difensore in primo grado (cfr. Cass. Sez. U. n. 14916/2016).
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/0 1/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza di appello per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente , risolvendosi ‘in clausole di stile, puramente assertive, senza che siano enucleate le ragioni della decisione’ (pag. 6 del ricorso). Afferma che non è possibile ripercorrere l’ iter logico-giuridico seguito dalla CTR per giungere al rigetto dell’appello.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
1.3. Nella specie la CTR, dopo aver affermato che ‘l’ iter logicoargomentativo del primo giudice è ineccepibile ed immune da censure’, sostiene che la partecipazione della società alla frode riscontrata è rimasta indimostrata; inoltre, non vi sarebbe traccia di un accordo simulatorio tra cedente e cessionaria ‘p er occultare il reale soggetto tenuto alla emissione della fattura’; trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, non è ipotizzabile ‘una inversione dell’onere della prova che incombe sull’Amministrazione finanziaria’.
1.4. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere fondato il gravame dell’Ufficio.
Nella sentenza manca non solo l’indicazione de i motivi di gravame spiegati dall’Ufficio (si parla solo di una ‘serie di censure volte ad ottenere la riforma delle sentenze di primo grado’ ), ma soprattutto, nella parte motiva, qualsiasi considerazione (puntuale) su gli elementi indiziari portati dall’Ufficio a sostegno della pretesa fiscale (elementi relativi a numerosi fornitori e clienti della società), analiticamente indicati nell’atto di appello (e riportati nel ricorso per cassazione da pag. 15 in poi).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, proposto espressamente in via subordinata dal patrono erariale, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17, 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso che la CTC fosse consapevole (e partecipe) della frode riscontrata, del terzo motivo, anch’esso proposto in via subordinata, con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ovvero tutti gli elementi addotti a sostegno della ripresa fiscale, e del quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 per avere
la RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della responsabilità dei soci ai sensi delle citate norme.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME