Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20390-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3360/10/23 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, depositata il 23 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Accertamento -Sentenza d’appello Motivazione apparente
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME l’avviso d’accertamento con cui rideterminò i redditi relativi all’anno d’imposta 2014. L’atto impositivo traeva origine dall’accertamento eseguito dall’ufficio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il medesimo anno d’imposta, società ritenuta mero strumento finalizzato alla somministrazione illecita di manodopera. L’accertamento nei confronti della società, con cui erano stati recuperati ad imponibile € 1.712.268,99, non fu impugnato, divenendo definitivo. Alla COGNOME, titolare di una partecipazione al capitale sociale unitamente ad altri due soci, fu quindi notificato l’avviso d’accertamento, con il quale l’erario , in ragione della occulta distribuzione dei maggiori utili conseguiti dalla compagine sociale, richiese maggiori imposte ed irrogò le relative sanzioni.
Seguì la controversia. La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettò il ricorso della contribuente con sentenza n. 4571/35/2022. La pronuncia fu appellata dalla COGNOME dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che con sentenza n. 3360/10/2023 accolse invece le ragioni della appellante. Per quanto comprensibile, il giudice regionale, esaminando il quarto motivo d’appello quale la ragione più liquida, ha ritenuto che la condizione di società a ristretta base azionaria, su cui l’erario aveva fondato la presunzione di distribuzione dei maggiori redditi sociali, fosse circostanza al contrario insussistente. Ha dunque tratto il convincimento che mancassero i presupposti per l’attribuzione ai soci de gli utili occulti conseguiti dalla società.
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione a mezzo di due motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso la contribuente.
All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe mal governato il principio dell’onere della prova, dando per acquisita la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE fosse partecipata da sessantaquattro soci, e così di fatto, escludendo la ristretta
base partecipativa della compagine sociale, ponendo a carico dell’ufficio la prova della distribuzione degli utili occulti;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35 del d.lgs. 231 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe affetta da radicale vizio di nullità per motivazione apparente, basata su un dato, la partecipazione alla società di sessantaquattro soci, in alcun modo provato.
Deve esaminarsi prioritariamente il secondo motivo, che, qualora fondato, investirebbe radicalmente la validità della pronuncia, assorbendo anche il primo motivo.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
Nel caso di specie, a fronte di un accertamento e di una difesa processuale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fondata sulla operatività di una società composta da tre soci, i soci fondatori tra cui la COGNOME, che avevano organizzato una struttura finalizzata alla somministrazione illecita di manodopera, e che, come già contestato con l’atto impositivo indirizzato alla società medesima -non impugnato e divenuto definitivo- si trattava di una falsa società cooperativa con finalità illecite quanto alla somministrazione del personale, il giudice d’appello si è limitato ad affermare che « l’AF accertava trattarsi di una falsa cooperativa svolgente attività di somministrazione di personale. Tuttavia tale elemento non elide il dato formale e non contestato della presenza di oltre sessanta soci lavoratori e ciò risulta del tutto incompatibile con la circostanza che l’appellante era detentrice di una quota pari al 33% del capitale sociale. A fronte di tale prova documentale, anche alla stregua della norma di cui all’art. 7-bis D.Lgs. 546/92, l’AF avrebbe dovuto implementare un quadro probatorio univoco e concordante tale da smentire quanto documentato dall’appellante».
Rispetto alle ragioni già rappresentate nella motivazione dell’avviso d’accertamento e reiterate nel processo, in ordine alla simulata esistenza di una società cooperativa, priva di strutture organizzative e di mezzi, priva di elementi di democraticità della compagine cooperativa, che persino nei verbali d’assemblea obliterava il nominativo dei soci suddetti, la succinta più che sintetica motivazione con cui il giudice regionale ha inteso risolvere la controversia manifesta una irrimediabile illogicità quando non si traduce in una motivazione del tutto apparente.
Neppure sono accennate le ragioni sin base alle quali il giudice regionale abbia inteso affermare che i riscontri addotti dall’ufficio a conforto della artificiosa configurazione di una società cooperativa fossero privi di valore, né, al contrario, sulla base di quali elementi abbia al contrario inteso valorizzare il dato della partecipazione di sessantaquattro lavoratori alla sedicente cooperativa.
Il motivo va dunque accolto, con conseguente riconoscimento della nullità della sentenza, perché radicalmente viziata. Conseguentemente il primo motivo resta assorbito.
La sentenza va dunque cassata perché nulla e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che in diversa composizione, oltre che procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, dovrà r iesaminare le ragioni d’appello, tenendo conto dei principi di diritto enunciati da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2024