Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29198 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18577/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 14/2022 depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento n. 02790201800550679501 del 15/06/2018, l’RAGIONE_SOCIALE comunicava a NOME COGNOME il diniego all’istanza di adesione alla definizione agevolata, dal
medesimo presentata il 15/05/2018 in ordine alla cartella esattoriale n. 02720110004267035000.
Il diniego era motivato con l’assenza dei presupposti di legge, atteso che, come indicato nel provvedimento, il carico in questione ‘si riferisce a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali e, pertanto, è escluso da tale ambito applicativo ai sensi dell’art. 6, comma 10, lettera e-bis), del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016’.
Con ricorso notificato in data 20/09/2018, il contribuente adiva la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento del citato provvedimento di diniego, ritenendo che la sanzione contenuta nella cartella di pagamento in contestazione fosse definibile ed evidenziando, in ogni caso, la carenza di motivazione dell’atto opposto.
Con sentenza n. 264/01/2019, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso nel merito, rilevando la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per non essere stato indicato, né specificato, quali fossero quelle irrogate nel caso di specie per giustificarne l’esclusione.
Con sentenza n. 14/01/2022, depositata il 18/01/2022, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’a ppello dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e fals a applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 546/1992 e dell’art 132 n. 4. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.. Motivazione apparente o comunque perplessa’, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la
sentenza impugnata laddove, pur correttamente richiamando la normativa e la giurisprudenza in punto di motivazione degli atti tributari, ha genericamente e apoditticamente ritenuto sussistente un difetto di motivazione del diniego dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Violazione dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, si censura, in subordine, la pronuncia impugnata per non aver correttamente applicato i principi in tema di motivazione degli atti tributari.
Va preliminarmente respinta la censura, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del primo motivo di ricorso motivo perché dedotto, si assume erroneamente, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) è stata correttamente ricondotta all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. Il motivo è fondato.
La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
3.2. Nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE, aveva specificamente contestato la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto sussistente un difetto di motivazione del diniego opposto, evidenziando la sufficienza degli elementi posti a base del provvedimento e già sottoposti all’attenzione del primo giudicante.
La rag ione del diniego, aveva argomentato l’RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di appello, era motivata dalla esclusione dal perimetro della definizione agevolata, normativamente prevista dall’art. 6,
comma 10, lettera e-bis) del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative in esame, irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Osservava l’RAGIONE_SOCIALE appellante che nel prospetto ‘Debiti non definibili’ contenuto nel provvedimento di diniego, erano stati analiticamente indicate il numero della cartella, l’RAGIONE_SOCIALE impositore, (RAGIONE_SOCIALE) , l’identificazione del carico, il codice e la descrizione del tributo, l’importo del debito non definibile e la seguente motivazione dell’esclusione dalla definizione: ‘la cartella oggetto del provvedimento di diniego attiene a crediti di natura non tribu taria (sanzioni della DTL)’.
3.3. Nel caso di specie, benché la motivazione della sentenza impugnata sia graficamente presente, di fatto essa si traduce nella mera riproposizione di norme di legge e di principi giurisprudenziali, senza nessun riferimento concreto al caso di specie.
Le argomentazioni del giudice di appello consistono infatti in generici richiami alla normativa in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, seguiti da una sintesi dei principi da essa desumibili, così sintetizzati: ‘affinché il diritto alla difesa possa essere consentito effettivamente e che quindi sia garantito in concreto il costituzionale diritto alla difesa è indispensabile – che la motivazione non sia di mero stile e – che la motivazione sia non carente di contenuti ma fondata su notizie certe e non già su presunzioni semplici o indizi.’
Tale generica premessa è seguita dalla lapidaria conclusione ‘Aspetti questi, di cui non si trova compiuta traccia nell’atto dell’ufficio ‘, con omissione di ogni motiv azione sulle censure
dell’appellante, rispetto alle quali la RAGIONE_SOCIALE non si è confrontata in alcun modo.
Trattasi in buona sostanza di una motivazione contenente affermazioni del tutto neutre, adatte a qualunque decisione, che non consente all’interprete di comprendere la reale ratio decidendi.
E’ assorbito il secondo motivo.
Ricorrendo ipotesi di nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, la stessa va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui spetterà anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11/10/2023