Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1317 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1317 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
Irpef 2007 – Motivazione apparente – Cartella 36bis -Redditi tassazione separata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21337/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi sito in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME, in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1381/20/16 pronunciata in data 18 gennaio 2016 e pubblicata in data 16 marzo 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva parzialmente accolto il loro ricorso contro la cartella di pagamento n. 09720120257942008 per Irpef 2007 e relativa ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, confermando la pretesa tributaria ma annullando le sanzioni. In particolare i giudici regionali accertavano che la cartella era stata notificata a NOME COGNOME in data 11 settembre 2012 (data del ritiro della stessa da parte della moglie presso l’ufficio postale) e quindi diciotto giorni prima del suo decesso, sicché erano infondate le eccezioni di nullità della notifica proposte sia in relazione all’art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 che in relazione al completamento della notifica e alla violazione RAGIONE_SOCIALE norme della l. n. 898 del 1982; evidenziavano che l’appello non conteneva una confutazione della sentenza relativamente al rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di mancata notifica del preavviso e di tardività della notifica ai sensi dell’art . 25 d.P.R. n. 602 del 1973; infine, rigettavano l’eccezione relativa alla nullità dell’atto di accertamento della pretesa per essere sottoscritto da funzionario non avente i requisiti previsti da Corte Cost. n. 37 del 2015.
Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione i contribuenti, sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2023 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, chiamato davanti alle Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 9785 dell’11/04/2024 hanno dichiarato inammissibili i primi due motivi, disponendo restituirsi gli atti alla sezione tributaria per la decisione sugli altri motivi; la causa è stata quindi fissata per l’adunanza camerale de l 24 ottobre 2025, per la quale la parte contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 602 del 1973 , lamentando che in forza di un evidente errore di percezione caduto sulla data di decesso di NOME COGNOME (il 29 settembre 2011, come da certificato di morte allegato al ricorso di primo grado) la C.T.R. non ha rilevato che questi era già deceduto alla data di notifica della cartella ( l’ 11 settembre 2012) e che quindi la notifica in questione violasse il precetto normativo espresso dalla citata disposizione c he consente la notifica all’ultimo domicilio del de cuius ma solo ove essa sia rivolta collettivamente e impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c. , laddove la C.T.R., sulla base del medesimo errore di cui al precedente motivo, ha ritenuto valida una notifica effettuata sul presupposto della irreperibilità temporanea di un soggetto in realtà deceduto da oltre un anno.
1.1. La causa è stata fissata sul ruolo RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite che con sentenza n. 9785 depositata in data 11/04/2024, hanno dichiarato inammissibili i primi due motivi, evidenziando che «essi denunciano un errore percettivo collocato al di fuori dell’ambito del controllo del giudice di legittimità, secondo quanto osservato, in tema di travisamento della prova, nella sentenza n. 5792 del 2024, la cui motivazione viene in parte qua integralmente richiamata, con particolare riguardo ai §§ da 10.1 a 10.17».
Le Sezioni Unite, alla luce di tale pronuncia sui primi due motivi, hanno disposto la restituzione degli atti alla sezione tributaria per la pronuncia sui restanti motivi, che occorre quindi esaminare.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione della l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, della l. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c . e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, laddove la C.T.R. ha ritenuto che la statuizione di primo grado non era stata oggetto di confutazione in appello, lamentando di aver fin dal primo grado di giudizio eccepito che la cartella non era stata preceduta dalla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità, che la statuizione di rigetto dell ‘ eccezione da parte dei giudici di primo grado era stata espressamente censurata in appello con particolare riferimento alla previsione dell’art. 1, comma 412 , della l. n. 311 del 200 4, che prevede l’obbligo della comunicazione preventiva di irregolarità in caso di redditi a tassazione separata, come nel caso di specie.
Col quinto motivo deducono la violazione e falsa applicazione del principio di diritto iura novit curia , e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e la violazione e falsa
applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, laddove la C.T.R. ha ritenuto che la statuizione di primo grado, in relazione alla decadenza, non fosse stata oggetto di confutazione in appello.
2.1. Il terzo ed il quinto motivo vanno trattati congiuntamente.
Si premette che essi deducono, oltre alla violazione di legge, la nullità della sentenza per vizio della motivazione, e quindi, sotto tale profilo, di natura processuale, si sottraggono all’eccezione di inammissibilità, perché non sono volti a un riesame del fatto storico.
Il contestuale riferimento alle due tipologie di vizio non rende inammissibile l’intero motivo in quanto in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (da ultimo Cass. 09/12/2021, n. 39169), il che nel caso di specie appare possibile.
Infine, in relazione all ‘ indicazione del paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche in riferimento alla seconda doglianza, si rammenta che l’erronea indicazione della norma processuale violata, nella rubrica del motivo, non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto della
impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 23/05/2018, n. 12690); nel caso di specie , il riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., anche in relazione alla seconda doglianza, non impedisce di comprendere agevolmente, alla luce dei riferimenti normativi alle norme processuali e del tenore RAGIONE_SOCIALE difese, che essa è volta censurare il vizio di mancanza di motivazione.
2.2. I due motivi sono fondati nella parte in cui deducono la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, doglianza da esaminare preventivamente per ragioni di ordine logico.
In relazione al motivo di appello relativo alla nullità della cartella per mancato invio della comunicazione di irregolarità, della quale i ricorrenti avevano evidenziato la necessità, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004 e dell’art. 6 , comma 5, della l. n. 212 del 2000, nonché in relazione al motivo di appello relativo alla decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) secondo periodo, per la omessa notifica entro il quarto anno successivo a quello della dichiarazione del sostituto di imposta, i giudici di appello si sono limitati ad evidenziare che nessuna confutazione è contenuta nell’atto di appello rispetto alle ragioni del rigetto riportate nella sentenza di primo grado .
I ricorrenti hanno invece espressamente riportato i passaggi dell’atto di appello, debitamente localizzandoli, con cui avevano censurato la statuizione di non necessità della comunicazione di irregolarità, evidenziando il disposto dell’art. 1, comma 412, d ella l. n. 311 del 2004, che tale comunicazione preventiva invece impone, nonché il disposto dell’art. 25, primo comma, lett. a ) nella parte in cui pone un termine di decadenza di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, ove si tratti, come sostenuto nel caso di specie, di cartella relativa a somme soggette a tassazione separata.
Anche in memoria risulta inoltre richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha già ritenuto che in tema di controlli automatizzati RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass. 20/05/2014, n. 11000; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n. 4481; Cass. 12/07/2018, n. 18398; Cass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834; Cass. 17/07/2025, n. 19914).
Ciò esposto, la sentenza pronunziata in sede di gravame è da ritenere legittimamente motivata per relationem (ed in particolare ove la relatio sia alla sentenza di primo grado) quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 30/05/2018, n. 13594;
Cass. 30/03/2018, n. 8012; Cass. 19/07/2016, n. 14786; Cass. 11/06/2008 n. 15483).
Ciò vale anche in tema di processo tributario, ove è nulla, infatti, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass. 26/06/2017, n. 15884; Cass. 16/12/2013, n. 28113).
Nel caso di specie, invece, la RAGIONE_SOCIALE si è limitata a un generico richiamo RAGIONE_SOCIALE motivazioni del primo giudice senza dare in alcun modo conto dei motivi di appello sul punto, con conseguente fondatezza dei motivi, nei termini descritti.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. , costituito dalla circostanza che l’ufficio aveva evidenziato di aver inviato la comunicazione di irregolarità ma senza offrire la prova del suo recapito ai contribuenti, il che darebbe la prova della consapevolezza da parte dell’amministrazione della sua necessità.
3.1. Dall’accoglimento del terzo e del quinto motivo deriva l’assorbimento del q uarto.
In conclusione, assorbito il quarto, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo nei termini appena indicati e, cassata la sentenza
impugnata, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME