Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5593/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3660/2022 depositata il 24/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 5 agosto 2017, l’RAGIONE_SOCIALE contestava al sig. NOME COGNOME, in qualità di presunto amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità solidale per le violazioni fiscali commesse dalla società nell’anno d’imposta 2014. In particolare, l’Ufficio rilevava l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, la mancata tenuta e conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e, sulla base di tali elementi, procedeva a rideterminare il reddito della società in via induttiva, accertando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, nonché sanzioni pecuniarie.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, deducendo, tra l’altro, l’assenza di legittimazione passiva, l’infondatezza della pretesa qualità di amministratore di fatto, la carenza di motivazione dell’atto impositivo e l’illegittimità dell’accertamento induttivo.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 764/05/18, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la qualità di amministratore di fatto del contribuente e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, articolando tre motivi di gravame. Il contribuente si costituiva resistendo all’appello e proponeva appello incidentale in punto di regolazione RAGIONE_SOCIALE spese.
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con sentenza n. 3660/2022, pubblicata il 24 agosto 2022, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale del contribuente, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza il sig. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il contribuente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe motivato per relationem al contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio, senza riprodurne o richiamarne le parti essenziali, omettendo altresì di esaminare le questioni sollevate dal contribuente e le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla qualità di amministratore di fatto del contribuente, che la sentenza impugnata avrebbe affermato apoditticamente, senza alcuna valutazione critica degli elementi di prova e RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive.
Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per ultrapetizione, avendo la sentenza impugnata fondato la responsabilità del contribuente anche sulla sua qualità di amministratore di diritto e di dominus della società, in contrasto con l’avviso di accertamento che aveva contestato esclusivamente la qualità di amministratore di fatto.
Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, nonché dei principi di diritto in materia di responsabilità tributaria degli amministratori di fatto, in
quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto configurabile una responsabilità solidale del contribuente per le obbligazioni tributarie della società, in assenza di elementi idonei a dimostrare la fittizietà della società o la sussistenza di un’ipotesi di interposizione fittizia.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre censure.
«La sentenza impugnata è nulla per motivazione meramente apparente. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 8053/2014; conf. Cass. n. 9105/2017), la motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico -giuridico seguito dal giudice, attraverso l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e il confronto con le tesi RAGIONE_SOCIALE parti.
Nel caso di specie, la sentenza – come riconosciuto anche dalla controricorrente – non lascia cogliere la propria ratio decidendi: non è possibile individuare il percorso logico -giuridico seguito dal giudice d’appello, sicché non è integrato il requisito del ‘minimo costituzionale’ di motivazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento si limita a formule generiche e assertive, quali ‘la Commissione ritiene fondato l’appello e condivide le argomentazioni dell’Ufficio’ o ‘l’accertamento appare legittimo’, senza illustrare le ragioni giuridiche né esaminare le doglianze del contribuente, né indicare i presupposti di fatto che giustificano l’accertamento induttivo. Non vi è alcuna analisi RAGIONE_SOCIALE questioni controverse, né alcun riferimento puntuale agli elementi probatori o alle norme applicate, ma solo richiami stereotipati all’art. 39 del D.P.R. 600/73, privi di spiegazione sul loro concreto rilievo nel caso di specie. Tale carenza impedisce ogni controllo sulla correttezza della decisione e integra il vizio di motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., che impone l’obbligo di motivazione quale presidio del giusto processo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la motivazione apparente si realizza quando il giudice si limita a enunciazioni apodittiche, incapaci di rendere percepibile il percorso logico seguito (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 20883/2021), come avvenuto nel caso in esame.
Il ricorso va accolto, in definitiva, in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbite le rimanenti censure. Cassa la sentenza e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME