Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto:
motivazione
inesitente
della
sentenza
impugnata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 17439/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO con la quale – ai fini del presente giudizio -è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, al INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 139/28/23 depositata in data 23/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto per l’annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA notificatole lamentando la carenza di motivazione della stessa nonché l’omessa notifica degli atti sottesi. A sostegno dell’azione, controparte eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai crediti intimati con il preavviso opposto, trattandosi di debenze contratte dal defunto marito, rappresentando di non avere accettato la relativa eredità;
-la CTP accoglieva il ricorso;
-appellava il Riscossore;
-con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha accolto l’ impugnazione di COGNOME NOME riformando la pronuncia impugnata e accogliendo il di lei originario ricorso;
-ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate – riscossione con atto affidato a un solo motivo;
-la contribuente resiste con controricorso;
Considerato che :
-il solo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata denunciando la violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla C.G.T. di secondo grado;
Cons. Est. AVV_NOTAIO – 2 -nella prospettazione di parte ricorrente, la decisione resa dal Collegio di appello nel giudizio iscritto al n. di R.G. 2063/2017,
incardinato dall’Agente della riscossione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 519/02/2017, è nulla, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., attesa la discordanza tra l’oggetto del contendere, correttamente indicato nell’intestazione della pronuncia, e la motivazione resa, evidentemente attinente a diversa fattispecie; nel concreto, si sostiene in ricorso, Il Giudice di secondo grado, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, pur avendo, nell’intestazione della stessa, riassunto correttamente il numero di iscrizione a ruolo della causa, le parti processuali, la sentenza impugnata e l’atto in contestazione ha totalmente errato ad indicare, nella motivazione della sentenza, il numero di R.G. (1023/2017, in luogo di 2063/2017), la posizione delle parti processuali (l’appellante era l’Ente di esazione, totalmente soccombente in primo grado), l’atto opposto con il ricorso introduttivo (intimazione di pagamento in luogo di preavviso di ipoteca), la sentenza oggetto di gravame (indicata nella n. 2510/2016, invece della n. 519/2017);
-inoltre, venendo al contenuto della pronuncia, parte ricorrente sostiene che il giudice dell’appello ha sostanzialmente pubblicato la motivazione di un’altra sentenza resa tra le stesse parti; in particolare, ha riproposto erroneamente le motivazioni già pubblicate nella diversa controversia definita con sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2164/28/2022, depositata il 05/08/2022, con cui era stato accolto il gravame proposto dalla COGNOME avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 2510/04/2016, che aveva annullato, a sua volta, l’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO, ossia un atto evidentemente esulante rispetto all’oggetto del giudizio odierno che ha riguardo il preavviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA;
-il motivo è fondato;
-dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso per cassazione si evince come -al di là degli errori formali presenti nella prima pagina della pronuncia – essa contiene nella parte relativa allo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione riferimenti ad altro giudizio, del tutto diverso da quello nel quale era qui chiamata a pronunciarsi. Infine, anche il dispositivo -manifestamente erroneo pure per quanto riguarda la veste processuale di appellante e appellato -è parimenti del tutto privo di collegamento con i fatti e gli atti del processo;
-di qui la nullità della sentenza per completa assenza della motivazione;
-in accoglimento del ricorso, la pronuncia gravata è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2024.