Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33332 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22249/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 705/2017 depositata il 20/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni emesso ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo all’evasione dell’Iva contestatagli con distinti avvisi di accertamento relativamente agli anni 2005, 2006, 2007. La CTP di Roma respingeva il ricorso. Non miglior sorte assisteva l’appello del contribuente, del pari rigettato dalla CTR del Lazio.
Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso.
Ragioni della decisione.
Con il motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per ‘ totale carenza di motivazione ‘, essendosi il giudice d’appello limitato a reiterare acriticamente il contenuto della motivazione della decisione di primo grado.
La censura è fondata e va accolta.
La CTR si è limitata lapidariamente ad osservare che ‘ va pienamente ritenuto legittimo il ragionamento della sentenza di prime cure, atteso che vi sono state connessione e stretta consequenzialità tra i giudizi riguardanti gli avvisi di accertamento, già esitati con il rigetto dell’impugnazione, e quello attuale riguardante le ricadute sanzionatorie. Né, effettivamente, sarebbe stata praticabile una riunione tra dette procedure, alla luce della collocazione di detti giudizi in fasi tutt’affatto diverse ‘.
Come osservato da questa Corte ‘ In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame ‘ (Cass. n. 27112 del 2018; Cass. n. 6758 del 2022).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.