Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24168 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
REGISTRO – BASE IMPONIBILE VALORE BENE MOTIVAZIONE APPARENTE SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5380/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Cervia (RA) il DATA_NASCITA e residente in Campomarino (CB), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 427/2/2019 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 19 giugno 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 13 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti, con cui l’Ufficio rideterminava il valore dei terreni dichiarati usucapiti in favore del ricorrente dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza n. 580/2011, la cui imposta di registro, autoliquidata dal contribuente sulla base del valore di 209.880,00 € (come stimato da un professionista incaricato dal ricorrente), veniva rettificato dall’Ufficio sulla scorta di una relazione tecnica che ne determinava il valore della maggior misura di 485.000,00 €, così recuperando a tassazione le relative maggiori imposte di registro ed ipo-catastali;
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’istante, ritenendo che la pretesa creditoria avesse un « sufficiente riscontro probatorio , non contraddetto dal contribuente con il corredo di avversi elementi, osservando che, a fronte di valori così diversi (caratterizzati dal fatto che lo stesso professionista a cui il contribuente aveva commissionato la stima, aveva attribuito, con altra stima, ai medesimi beni il valore di 815.186,00 €), il ricorrente « avrebbe dovuto quanto meno supportare le proprie argomentazioni con diverse evidenze ovvero con un ulteriore elaborato tecnico le cui conclusioni avrebbero dovuto evidenziare, con particolare riferimento alle argomentazioni svolte e considerate dall’Ufficio, gli errori commessi da quest’ultimo nell’operata determinazione del valore complessivo dei terreni» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
2.1. la Commissione regionale dichiarava, quindi, di condividere le valutazioni del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto « la stima effettuata dall’Ufficio maggiormente rappresentativa
dell’effettivo valore attribuibile ai beni», aggiungendo il Giudice regionale che « l’atto è supportato da un’adeguata motivazione: 1. intesa quale provocatio ad opponendum ; 2. fondata su criteri e valutazioni di stima, peraltro non contraddetti con diversi elementi probatori, chiaramente composti nella perizia redatta dall’Ufficio», considerando, infine, « superfluo l’esame di ulteriori e diverse questioni o eccezioni»;
NOME COGNOME notificava il 20 gennaio 2020 ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, formulando due motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 28 febbraio 2020.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per la dedotta violazione degli artt. 2697 cod. civ., 7 e 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 61, 115, 191, 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. trans./att. cod. proc. civ., lamentando:
la sussistenza di una motivazione apparente della sentenza, in quanto la Commissione regionale aveva « meramente ed asetticamente richiamato la valutazione della CTP di RAGIONE_SOCIALE, senza esprimere in relazione alle censure dell’appellante una propria valutazione critica al riguardo » (v. pagina n. 7 del ricorso), limitandosi semplicemente a condividere le argomentazioni del primo Giudice, senza considerare che già con il ricorso presentato in primo grado erano state mosse una serie di articolate censure di natura tecnica avverso la perizia di stima redatta dall’RAGIONE_SOCIALE, con le quali si dissentiva circa l’attribuita natura edificatoria dei terreni sulla base di una serie di considerazioni tecniche fondate su di una perizia asseverata, le quali, tuttavia, non
avevano ricevuto alcuna risposta nella pronuncia di primo e di secondo grado
-che l’istante, senza esito, aveva richiesto la nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di accertare il valore del terreno oggetto di usucapione oggetto di controversie;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 52, comma 2bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, eccependo il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, il quale, da un lato, rinviava ad una perizia di stima, che, a sua volta, richiamava altre stime operate negli anni 2009/2011 su terreni asseritamente analoghi, senza però allegare gli atti presi a comparazione, mentre dall’altro, richiamava denunce di successione omettendo di indicare le specifiche caratteristiche dei terreni ivi considerati;
il ricorso va accolto nel suo primo motivo con cui si è lamentata la sussistenza di una motivazione apparente relativamente alla rettifica del valore dei beni oggetto di tassazione;
la seconda doglianza, attinente al vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione, va invece disattesa, non potendo considerarsi assorbita nelle valutazioni che giustificano la cassazione della sentenza, in quanto il dedotto vizio integra, teoricamente, un’ipotesi di nullità insuperabile dell’atto impugnato, che si pone quindi come questione preliminare sul piano giuridico, come tale da esaminare prima dello scrutinio della censura che la precede;
detta secondo motivo di impugnazione non è fondato;
5.1. giova rammentare, sul piano generale, che « l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'” an ” ed il ” quantum ” dell’imposta. In particolare, il
requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 26431/2017)» (così Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571) ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887);
5.2. per come riepilogato nel ricorso nei suoi contenuti essenziali, l’avviso in oggetto ha richiamato la stima, già in possesso del contribuente siccome allegata al processo verbale di contestazione, che rinviava per relationem ad altre stime intervenute negli anni 2009/2011 ed indicava (anche nei loro estremi di registrazione) le varie denunce di successione aventi ad oggetto beni, i cui valori sono stati posti a base della valutazione comparativa compiuta dall’Ufficio;
5.3. il citato apparato argomentativo ha reso compiute le motivazioni dell’avviso, avendo esplicitato le ragioni della stima e consentito al contribuente di assumerne contezza e di approntare le sue difese sul predetto, definito, tema;
5.4. va, poi, sul punto ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” RAGIONE_SOCIALE ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui
contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (ed il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore ‘narrativo’) oppure se comunque il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (Cass. n. 2614 del 10/02/2016; Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018). Va ribadita, inoltre, la distinzione tra la questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, la indicazione ed effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 8399 del 05/04/2013; Cass. n. 6524 del 09/03/2020; Cass. n. 20428 del 28/09/2020)» (così Cass., Sez. T., 10 maggio 2022, n. 14744);
va accolto invece -come anticipato – il primo motivo di impugnazione;
6.1. sul piano dei principi, va, infatti, considerata nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., « la sentenza completamente priva RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattendere i motivi di appello e che si sia limitata a motivare “per relationem ” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e
la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (così, tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830, che richiama Cass., Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 24452; cfr., altresì, Cass., Sez. T., 8 novembre 2022, n. 39213; conf. ex multis Cass. 8 luglio 2021, n. 19417; Cass. 11 novembre 2020, n. 25325; Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139);
-« la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame» (così Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, 12222, che richiama, tra le altre, anche Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n.16159; Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9/ giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557).
6.2. nella specie, il pedissequo resoconto della sentenza impugnata rende palese che la motivazione resa non è valsa ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello, non avendo la Commissione tributaria regionale preso posizione su nessuno dei rilievi mossi dal contribuente sin dal ricorso introduttivo (v., ai fini del requisito dell’autosufficienza, il riepilogo degli stessi alle pagine nn. 8 e 9 del ricorso), come ribadite nell’atto di appello (v. pagina n. 10 del ricorso) circa la natura non edificabile dei terreni;
6.3. il Giudice regionale si è limitato a ribadire l’apodittica affermazione resa dal primo Giudice circa la maggiore efficacia rappresentativa dell’effettivo valore dei beni nei termini stimati
dall’Ufficio, senza però spiegarne il perché ed omettendo, al contempo, di farsi carico di stabilire il più probabile valore di mercato dei cespiti sulla base di un espresso, comprensibile, percorso argomentativo, finendo, invece, con il circoscrivere l’analisi alla mera scelta tra le due stime offerte, trascurando di fornire qualsiasi risposta ai rilievi critici riproposti in sede di appello;
6.4. in tale direzione, la motivazione della sentenza si è ridotta all’immotivata enunciazione del giudizio finale di condivisione della valutazione espressa dal primo Giudice, senza l’esame critico RAGIONE_SOCIALE censure mosse dal contribuente, riaffermando un’asserita maggiore attendibilità di una RAGIONE_SOCIALE due stime, senza rappresentarne i motivi e quindi senza che sia dato comprenderne le ragioni;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, la sentenza impugnata va allora cassata in relazione al primo motivo di impugnazione e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per liquidare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per liquidare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.