Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31237/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rapp. e dif.;
-ricorrente principale-
Contro:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1288/2020 depositata il 11/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La CTP di Roma rigettava il ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di accertamento teso al recupero di IVA e altri tributi in relazione all’anno d’imposta 2010, avuto riguardo alla compravendita di un’area edificabile. Nella prospettazione erariale la società RAGIONE_SOCIALE assumeva la posizione di acquirente, mentre la società RAGIONE_SOCIALE assumeva quella di venditore, sottraendosi al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA afferente l’operazione. Il profilo fraudolento veniva collegato alla circostanza per la quale ambedue gli enti risultavano controllati dai medesimi soggetti e riconducibili alle stesse famiglie, tutte operanti nell’ambito di un identico consorzio. La CTR del Lazio ha, di converso, accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente. L’erario affida il proprio ricorso a due motivi. Si costituisce con controricorso la contribuente, formulando altresì ricorso incidentale basato su una sola censura.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.p. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi la CTR pedissequamente adeguata alle
risultanze di un procedimento penale, valutando come sostanzialmente vincolante il decreto di archiviazione che ne ha costituito l’epilogo.
Con il secondo motivo del ricorso principale si adombra la nullità per omessa motivazione, avuto riguardo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118, co. 1, disp. att. C.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale relativo a NOME COGNOME.
Va anteposto alla trattazione del primo motivo di ricorso, l’esame RAGIONE_SOCIALEa seconda censura, che rivelandosi fondata comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘altra.
La CTR ha poggiato la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza su una pedissequa adesione alle risultanze di un procedimento penale a carico di NOME COGNOME, in allora rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, come osservato da questa Corte, in materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 408 c.p.p., che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava
la previgente disciplina di cui all’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 429 del 1982).
Giova considerare che la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica al provvedimento emesso in sede penale, senza indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; nel contempo contesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sul motivo d’appello riguardante la dedotta decadenza dal potere accertativo.
Il motivo è fondato e va accolto.
Consta in atti che la contribuente, con l’originario ricorso, aveva veicolato in giudizio la contestazione concernente la dedotta decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio dall’esercizio del potere accertativo.
Su tale questione la CTR è rimasta all’evidenza silente, trascurando di vagliarla, quindi disallineando la pronuncia dal principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. In ultima analisi, il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; va accolto, altresì, il ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa contribuente. La sentenza va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza
impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.