Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30015/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 97/2016 depositata il 24/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE era destinatari di processo verbale di constatazione da cui risultava aver svolto attività commerciale produttiva di reddito d’impresa fin dal momento della sua costituzione. Ne seguiva avviso di accertamento per corresponsione di retribuzioni ai dipendenti senza aver operato e versato le dovute ritenute d’imposta.
La parte contribuente adiva il giudice di prossimità, esitando però sentenza di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda, non comprendendosi se oggetto del ricorso fosse l’atto impositivo ovvero l’avviso di accertamento, se fosse contestata la natura di RAGIONE_SOCIALE ovvero il mancato versamento delle ritenute.
Spiccava così appello, trovando favorevole apprezzamento delle proprie ragioni dal collegio di secondo grado, ove annullava l’atto impositivo, affermando che la contribuente avesse provato la propria natura di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per Cassazione il Patrono erariale affidandosi ad un unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.
CONSIEDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura in parametro all’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per motivazione apparente, nullità della sentenza per violazione degli articoli 61 e 36 del decreto legislativo 546 del 1992, violazione dell’articolo 132 il codice di procedura civile e dell’articolo 111 della Costituzione.
Nella sostanza si lamenta che le poche righe argomentative della sentenza in scrutinio si limitino ad affermare, senza dimostrare, che la parte privata abbia provato la propria natura di RAGIONE_SOCIALE, mentre il thema decidendum riguardava se avesse o meno versato le ritenute l’imposta sulle retribuzioni erogate ai dipendenti.
Il motivo è fondato e merita accoglimento. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva come dalla
motivazione della sentenza in scrutinio non si riesca ad evincere il percorso logico giuridico in base al quale la contribuente abbia dimostrato la sua natura di RAGIONE_SOCIALE, in disparte la circostanza che altro fosse il thema decidendum , cioè la verificazione della ritenuta e relativo versamento delle imposte sulle retribuzioni erogate ai dipendenti.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr . Cass V , n. 24313/2018).
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché esplichi le attività di accertamento in fatto connesse all’oggetto della domanda come interpretato alla luce del contenuto dell’atto impositivo impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa
composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/05/2024.