Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30621 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30621 Anno 2023
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4087/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 1255/2020 depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 1255/07/2020, depositata in data 23 giugno 2020 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici c.d. prima casa fruiti da NOME COGNOME in relazione all’acquisto di un’unità abitativa in Reggio Calabria con atto in cui la predetta avevano dichiarato di essere già domiciliata in questa città e di avere l’intenzione di trasferirvi la residenza entro i 18 mesi dalla stipula dell’atto medesimo;
1.1. i giudici di appello, dopo avere richiamato i principi generali relativi alla normativa in questione rilevavano testualmente che: “In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell’atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l’acquisto della prima casa”;
la contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo, ed ha depositato memoria;
l’ ufficio resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost.;
1.1. a parere della ricorrente la Commissione Tributaria Regionale, senza in alcun modo esaminare gli specifici motivi formulati con l’atto di appello, aveva semplicemente ‘aderito’ alla pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale -già, di per sé, assai sintetica -senza nemmeno richiamare le argomentazioni della sentenza di
primo grado e senza specificare le ragioni dell’iter logico -giuridico seguito per pervenire alla decisione e senza in alcun modo esaminare le singole critiche mosse alla sentenza appellata;
2. il ricorso -da ritenere ammissibile in quanto contrariamente a quanto affermato dall’ ufficio non sollecita un riesame nel merito ma si fonda su un profilo di nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile – è fondato, dovendosi richiamare i precedenti di questa Corte in cause analoghe (Cass. ord. 33667/22 e 9779/2023) con cui sono stati accolti i ricorsi dei contribuenti, facendo applicazione dei principi consolidati in relazione alla sufficienza della motivazione delle sentenze;
3 . invero in tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni). (vedi Sez. 5 – , Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01);
3.1. le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno interpretato la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”;
3.2. come successivamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”;
3.3. tale nullità si è verificata nella fattispecie in esame in quanto non è dato evincere le ragioni del rigetto dell’appello della contribuente.
Quest’ultima -come la stessa Commissione aveva precisato nella parte espositiva – aveva censurato la decisione di primo grado deducendo che la Commissione Tributaria Provinciale aveva trascurato il fatto che il domicilio lavorativo era presso l’immobile acquistato. Le richiamate argomentazioni con cui i giudici di merito hanno rigettato l’appello: “In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unità abitativa da destinare a
propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell’atto; né la distanza di 12 km può giustificare la richiesta del contribuente dei benefici per l’acquisto della prima casa”- non sono in alcun modo correlate con la censura sopradetta;
3.4. la motivazione d’appello si esaurisce in una affermazione in alcun modo coerente con le censure proposte sicché sono rimaste del tutto oscure sia le ragioni che sorreggono la decisione della Commissione Tributaria Provinciale e sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse con in ricorso in appello;
3.5. le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo;
la sentenza va, dunque, cassata , con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data