Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6658 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1621/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 3206/2024 depositata il 23/09/2024, non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza qui impugnata ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la quale era stato accolto, in parte, il ricorso avverso gli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2010, e NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2011 – recanti rettifica, per le annualità in questione, le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES, IRAP e IVA -, e ha annullato l’atto emesso, limitatamente all’anno 2010.
La Corte di merito al contempo, ha rigettato il ricorso incidentale, con il quale l’Ufficio, preso atto che il giudice di primo grado aveva rettificato il recupero a tassazione in base all’avvenuta produzione, da parte della ricorrente, di documentazione attestante l’esistenza di costi deducibili per le due annualità in questione ‘ conformemente alla proposta conciliativa formulata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ‘, aveva lamentato che la CTP di Bari era incorsa in errore nell’interpretare i termini economici della proposta conciliativa per l’anno 2011, sicché i redditi individuati in sentenza non coincidevano con quelli derivanti dalla proposta medesima.
I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello incidentale riportandosi integralmente, per relationem , alla motivazione del giudice di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un solo motivo. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d. Lgs. n. 546 del 1992, sul rilievo che una statuizione del tenore di quella adottata nella sentenza impugnata (ossia « Va altresì rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio le cui ragioni non scalfiscono la motivazione svolta dal Giudice di prime Cure che questo Collegio intende fare propria ») non rappresenta, nemmeno graficamente, una motivazione effettiva, risolvendosi in una mera ed apodittica adesione al dictum di primo grado, del tutto inidonea a far comprendere l’ iter logico-giuridico seguito dalla CTG2 nell’addivenire al rigetto dell’appello incidentale.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza di appello tributaria è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d. L gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., laddove il giudice abbia omesso l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che lo hanno indotto a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024, Cass. n. 24452/2018). In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. ‘minimo costituzionale’ di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053/2014 (seguita da Cass. n. 5209/2018). In termini, si veda anche quanto stabilito in altro caso, (Cass. n. 161/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass. n. 24313/2018).
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nel provvedimento impugnato, ha radicalmente omesso di riepilogare il motivo di ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria, limitandosi ad affermare che l’Ufficio si è costituito chiedendo ‘ …il rigetto del ricorso e proponendo a sua volta appello incidentale chiedendo la rideterminazione dei redditi accertati .’. La laconicità con cui le ragioni dell’RAGIONE_SOCIALE sono state sunteggiate fa sì che il mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado (sopra riportato), operato in parte motiva dalla pronuncia di merito, nel rispondere alle doglianze dell’Ufficio, appaia del tutto non dirimente ai fini della comprensione del compendio motivazionale.
La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME