Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 530 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 530 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 2309/2023 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nata il 18.05.1992 a Eboli (SA) ed ivi residente, alla INDIRIZZO rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata in atti, dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), con studio in Eboli (SA), alla INDIRIZZO e presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA; QUALE
Cartella pagamento imposte di registro ed ipocatastali – Motivazione apparente
SUCCESSORE DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587; FAX: 0696514000; PEC: EMAIL), presso i cui uffici alla INDIRIZZO in Roma domiciliano;
-controricorrenti –
-avverso la sentenza n. 4660/2022 emessa dalla CTR Campania in data 09/06/2022 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’ accoglimento del secondo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
udito il difensore dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso una cartella di pagamento per imposte di registro ed ipocatastali relative all’anno 2011.
La CTP rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, affermando che, fermo restando il profilo della inammissibilità per tardività del ricorso avverso l’atto impugnato, il ricorso in appello riproponeva questioni già affrontate e risolte dai giudici di prime cure in modo del tutto condivisibile e, del resto, dagli atti emergeva la correttezza della cartella, l’esatto calcolo degli interessi e la corretta formazione del ruolo.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (quale successore di RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
Preliminarmente, va rigettata l’istanza di sospensione del giudizio
formalizzata con atto ricevuto il giorno stesso della camera di consiglio e fondata sulla manifestazione di intento di definire il contenzioso in oggetto avvalendosi della cd. rottamazione quater.
Invero, per quanto l’istanza di definizione sia stata inoltrata tempestivamente in data 13.4.2023, abbia ad oggetto tributi astrattamente condonabili e sia sfociata nella concessione, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di un pagamento rateizzato di quanto dovuto, la COGNOME non ha attestato di aver versato le prime due rate. A tal proposito, sebbene il termine per pagare le prime due rate in precedenza era stato fissato, rispettivamente, al 31 ottobre e al 30 novembre scorso, tuttavia il d.l. 145/2023 (c.d. decreto Anticipi), la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre, aveva previsto una proroga delle scadenze di pagamento della rottamazione-quater, fissando la nuova scadenza al 18 dicembre.
Orbene, non risulta che neppure nel termine prorogato la contribuente abbia versato le prime due rate dovute.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver dichiarato la denunciata nullità della sentenza di primo grado per aver incluso nella stessa una parte processuale (l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno) che alla data della pronuncia ancora non risultava costituita.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Anche a voler prescindere dal rilievo che la ricorrente è incorsa in una confusione di piani nel momento in cui ha, in rubrica, denunciato un vizio di violazione di legge e, poi, nello sviluppo del motivo sostenuto che la sentenza qui impugnata sarebbe aff etta da un”anomalia motivazionale’, non vi è chi non veda che, a ben vedere, la contribuente lamenta l’omissione di pronuncia in ordine ad uno dei motivi di gravame che aveva sollevato con l’atto d’appello.
Ebbene, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nel caso di specie, ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
In ogni caso, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20834 del 30/06/2022).
Nella fattispecie in esame, la ricorrente non ha neppure dedotto quali pregiudizi sul piano della sua difesa le siano derivate dalla circostanza che la CTP avesse riportato nell’intestazione della sentenza, come parte costituita, l’Agenzia delle Entrate, n onostante la stessa si fosse tardivamente costituita.
3 . Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992,
132 e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.’ in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver emanato una sentenza nulla, siccome l’estrema concisione della motivazione non rendeva possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stavano a fondamento del dispositivo, e per non aver rilevato che la sentenza di primo grado aveva operato un indebito ‘copia ed incolla’ delle controdeduzioni depositate tardivamente dall’Agenzia delle Entrate.
3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
Tuttavia, la sentenza qui impugnata si pone, quanto alla motivazione, al di sotto del minimo costituzionale, atteso che si è limitata apoditticamente ad affermare che dagli atti emergeva la correttezza della cartella, l’esatto calcolo degli interessi e la corretta formazione del ruolo e che la ricorrente non aveva indicato in ordine a quali profili la sentenza di secondo grado sarebbe stata erronea.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e 214 e 251 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività del ricorso avverso l’atto impugnato, nonostante ella avesse, con le memorie illustrative depositate sia in primo grado che in appello, disconosciuto l’avviso di ricevimento, prodotto in copia dall’Agenzia, recante la data del 20.12.2019, con il quale presuntivamente era stata avvisata della notifica dell’atto mediante il suo deposito presso la casa comunale, contestando altresì l’autenticità della firma.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riforma delle spese processuali previste dal giudice di prime cure in favore dell’Agenzia delle Entrate difesa per ministero del proprio funzionario.
Il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti nell’accoglimento del secondo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della