Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 914/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1651/2016 depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto la tassazione di plusvalenza per cessione di terreno edificabile sito nel Comune di Bolano, località Debbio, l ‘Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, reiettiva del ricorso della contribuente, ha determinato l a porzione dell’area ceduta da ritenersi edificabile e soggetta a pagamento della plusvalenza in mq. 245, misura inferiore a quella accertata dall’Amministrazione.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Nullità della sentenza difetto di motivazione. Violazione degli artt. 36, comma 2, n., 4, e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111, VI comma, Cost.», lamentando che la sentenza sia priva di una reale motivazione, idonea a sostenerne, in modo coerente, il dispositivo.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b del Tuir e dell’articolo 36 comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223».
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero (…) essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
3.2. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e,
quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
3.3. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
3.4. Peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017).
4. Nel caso di specie, la CTR ha motivato nei seguenti termini: «All’udienza in data odierna la Commissione, trattandosi di materia
urbanistica che richiede l’acquisizione di elementi conoscitivi di particolare complessità, dispone la nomina di un CTU ai sensi dell’art 7 comma 2 del DLGS 546/92 al fine di verificare, se secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, l’area censita al NCT del Comune di Bolano località Debbio al foglio 12, mappale 1455, classe 1, fosse da ritenere edificabile e, in caso affermativo, per quanti metri quadrati. La Commissione, in relazione al parere tecnico fornito dal CTU, determina in mq. 245 l’area da ritenersi edificabile e in caso e, conseguentemente, su questa area come determinata dal CTU dovrà essere pagata la plusvalenza».
La laconicità della motivazione non consente di appurare se alla decisione il giudice d’appello sia pervenuto attraverso la specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. Ciò a maggior ragione se si considera che il parere del CTU, come da verbale di udienza che, ai fini dell’autosufficienza, l’Amministrazione ricorrente ha riportato integralmente nel corpo del ricorso, è stato reso in forma oracolare, senza alcuna relazione scritta o argomentazioni di supporto registrate a verbale.
In conclusione, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.