Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3821 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Motivazione apparente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28836/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2522/10/15, depositata il 4 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2522/10/15 del 04/05/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la
sentenza n. 454/57/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcuni costi per consulenza e per rifornimento dei veicoli aziendali.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da GG evidenziando che: a) il contribuente aveva riproposto in appello le stesse argomentazioni già disattese dalla CTP in primo grado, con motivazione ampia, adeguata e aderente alle risultanze processuali; b) le fatture e le schede di carburante contenevano descrizioni generiche, sicché l’avviso di accertamento era stato legittimamente emesso, anche in ragione della assenza di elementi da cui dedurre l’inerenza; c) l’avviso di accertamento era fondato su presunzioni univoche e attendibili e la società contribuente non era stata in grado di fornire la prova contraria, come suo onere specifico.
Avverso la sentenza della CTR GG proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione complessivamente apparente.
1.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta, rispettivamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso e violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR omesso di motivare in ordine alla illegittimità dell’avviso di accertamento, sottoscritto dal Capo Area senza che sia stata prodotta la delega del direttore dell’Ufficio.
1.2. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto: a) la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture concernenti la consulenza aziendale espletata, nonostante la documentazione depositata in giudizio; b) la certezza ed inerenza dei costi concernenti il contratto cd. di netting , essendo la mancanza di schede carburante un dato solo formale in presenza della evidente prova dei costi sostenuti.
Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2. Nel caso di specie, la CTR: a) nulla ha dedotto in ordine al rilievo di assenza di delega; b) ha ritenuto la genericità e la non
inerenza RAGIONE_SOCIALE fatture concernenti il contratto di consulenza e dei costi relativi al carburante semplicemente rinviando alla decisione di primo grado che, peraltro, non viene riportata; c) in ogni caso, non ha spiegato le ragioni per le quali le fatture prodotte siano generiche e i costi del carburante non siano sufficientemente comprovati e non inerenti.
2.3. Una simile motivazione è meramente apparente perché il giudice di appello non ha spiegato in alcun modo il ragionamento logico-giuridico sottostante alla decisione assunta, sicché la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
3, In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2023.