Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25568 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23902/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME dal quale sono rappresentati e difesi
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 447/2022 depositata il 5 aprile 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Modena dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, poi trasformatasi nella RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di riparazione di autoveicoli, un avviso di accertamento con il quale ricostruiva con metodo analitico-induttivo ex artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dalla stessa realizzati nell’anno 2012, rettificando le dichiarazioni fiscali presentate dalla suddetta società e operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA.
Lo stesso Ufficio notificava in sèguito ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME altri due avvisi di accertamento mediante i quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUIR, imputava per trasparenza a ciascuno di loro, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo.
La società e i soci, ognuno per quanto di rispettivo interesse, contestavano le pretese erariali proponendo tre autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le loro richieste.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, che con sentenza n. 447/2022 del 5 aprile 2022, in accoglimento dell’appello delle parti private, annullava gli atti impositivi.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
La RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso, eccependo «in limine litis» l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per difetto di , per non avere la ricorrente fatto
menzione del .
La causa è stata avviata alla trattazione in camera in consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c.. 1.1 Si assume che la motivazione posta a base della gravata pronuncia risulterebbe del tutto omessa o comunque solo apparente.
1.2 Va anzitutto notato che il ricorso, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, è rispettoso dei requisiti di chiarezza e specificità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., non rilevando in contrario che in esso non sarebbe stata fatta esplicita menzione di uno dei diversi temi che avevano formato oggetto del contendere nei pregressi gradi di merito.
1.3 È infatti palese come tale pretesa lacuna assertiva non impedisca alla Corte di comprendere pienamente il senso e la portata dell’unica doglianza sollevata in questa sede dall’Agenzia delle Entrate (non investente in alcun modo la cennata questione o altra ad essa collegata) e di valutarne la consistenza sulla base del solo contenuto del ricorso e del suo raffronto con la motivazione della sentenza censurata, ivi integralmente trascritta.
1.4 Tanto premesso, il ricorso è fondato.
1.5 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla
verifica dell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
1.6 Simili anomalie si tramutano in vizio di nullità della decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.7 Per produrre il descritto effetto invalidante, esse devono emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. 8053-8054/2014; id. , ex permultis , Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023). 1.8 È stato, inoltre, precisato che per motivazione ‘apparente’ deve intendersi quella che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16599/2016, Cass. n. 22232/2016, Cass. n. 13977/2019, Cass. n. 6758/2022, Cass. Sez. Un. n. 2767/2023).
1.9 Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, dopo aver brevemente illustrato i motivi addotti dalla RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME a sostegno
dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, la CTR si è limitata ad affermare: «…convincimento di questa Commissione è che l’appello dei contribuenti sia fondato e debba essere accolto» .
1.10 Tale lapidaria enunciazione rende la motivazione della sentenza in esame meramente apparente, nei termini dianzi chiariti.
1.11 Se, infatti, può riconoscersi sussistente, quantomeno sotto il profilo materiale e grafico, una parte del provvedimento formalmente dedicata all’esposizione dei motivi della decisione, essa, tuttavia, si risolve in un mero assioma, in un costrutto assertivo e apodittico che impedisce qualsivoglia controllo circa la correttezza dell’impianto argomentativo sorreggente le statuizioni di merito adottate dai giudici di seconde cure.
1.12 Invero, dalle poche e generiche parole adoperate dal collegio regionale non è dato comprendere o anche solo intuire quali siano state le ragioni in fatto e in diritto che hanno determinato l’accoglimento del gravame dei contribuenti, quali le tesi difensive di parte appellante reputate idonee a dimostrare l’erroneità del «dictum» di primo grado, quali le prove su cui si è fondato il convincimento espresso.
1.13 Si è, quindi, con ogni evidenza, al cospetto di una delle gravi anomalie motivazionali sopra individuate come suscettibili di cagionare la nullità della sentenza.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 1, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia offrendo congrua motivazione.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385,
comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME