Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2707 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1785/18 depositata il 16 novembre 2018.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dell’undici dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Dato altresì atto che l’Avvocatura generale ha concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.
Dato atto che il difensore del ricorrente, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motiv. app.
RILEVATO CHE
1.Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 veniva rettificato il reddito dell’impresa individuale del ricorrente, dichiarato infatti in € 15.117 ed accertato in € 157.817. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la pronuncia di primo grado.
Ricorre quindi in cassazione il contribuente affidandosi a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce «Nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disposizioni di attuazione c.p.c. – applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1 co. 2 d.lgs. 546/92 -, dell’art. 36 co. 2 n. 4 d.lgs. 546/92 applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all’art. 61 d.lgs. 546/92, norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, 111, co. 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte dalle parti».
In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che le argomentazioni addotte a fondamento della decisione non consentono di ritenere che il giudice del gravame abbia effettivamente vagliato le questioni dal medesimo prospettate con l’atto di appello.
1.1.Va ricordato che ‘ è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione
apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione» (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Talché il vizio in parola si produce allorché il giudice di merito ometta d’indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza consentire la ricostruzione del relativo iter logico, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento stesso.
Nella specie come premesso viene addebitato alla sentenza di non aver sostanzialmente nulla aggiunto alla sentenza di primo grado alla luce delle critiche proposte con l’atto d’appello.
Orbene va ricordato che
«In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell ‘ art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell ‘ illustrazione delle censure mosse dall ‘ appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare ‘per relationem’ alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del ‘thema decidendum’ e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24452; Cass. 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass. 11 aprile 2024, n. 9830).
Nella specie la CTR ha solo enumerato i motivi d’appello, ma non ha svolto alcuna considerazione che, anche alla luce degli stessi, abbia sottoposto a vaglio critico la pronuncia di primo grado. Ciò comporta l’impossibilità di individuare il ‘thema decidendum’ del
giudizio di gravame e non consente di ritenere che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24452). La Commissione Tributaria Regionale si è, infatti, limitata in motivazione a dare atto del numero dei motivi di appello proposti e ad affermarne l’infondatezza, ma non ne ha esplicitato le parti essenziali, né ha sviluppato il ragionamento critico volto a giustificare l’adesione alle ragioni addotte a sostegno della sentenza di primo grado e il rigetto delle opposte argomentazioni espresse dal contribuente in fatto e in diritto.
Vi è, sì, un rinvio, oltremodo generico, a due pronunce rese nei confronti della stessa parte ma in altri giudizi dalla stessa commissione; deve però darsi atto che la sentenza CTR Piemonte n.1025 del primo luglio 2015, oggetto di richiamo, è stata a sua volta, in questa stessa camera di consiglio, cassata con rinvio per motivazione meramente apparente (Cass. n. 2227/2025).
Inoltre, gli elementi probatori indicati dalla pronuncia, che paiono tratteggiati sommariamente in chiusura della sentenza, vengono liquidati con una generica indicazione secondo cui gli stessi non soddisfano il requisito di certezza e determinabilità dell’intero costo sostenuto, il che appare più un’affermazione apodittica che una motivazione. Si dà infine atto della presenza in azienda del nipote, destinatario degli accantonamenti che abbattevano il reddito, ma altrettanto apoditticamente se ne deduce l’inidoneità a giustificare il relativo costo.
La fondatezza del primo motivo determina il travolgimento della sentenza impugnata e dunque il rinvio al giudice d’appello che dovrà adeguarsi ai principi qui espressi, oltre che a liquidare le spese del presente giudizio.
Per l’effetto gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà a decidere la controversia conformandosi ai principi qui affermati e altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l’undici dicembre 2024