Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26866/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1506/2017 depositata il 05/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente veniva resa destinataria, per l’anno d’imposta 2006, di un avviso di accertamento finalizzato al recupero di costi indeducibili collegati a fatture per operazioni inesistenti. Il reddito d’impresa veniva rettificato rispetto a quello dichiarato; analogamente, veniva ricalcolato il valore della produzione ai fini Irap e, infine, veniva ripresa l’Iva indebitamente detratta.
L’accertamento conseguiva ad un’attività di verifica svolta nei confronti della società e di RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE aveva annoverato fra i propri fornitori per l’anno d’imposta 2006. La RAGIONE_SOCIALE riceveva un questionario, col quale le veniva richiesta la documentazione giustificativa ai fini della corretta deduzione dei costi relativi ai fornitori che non avevano incluso detta società nei propri ‘elenchi clienti’.
I costi dedotti dalla RAGIONE_SOCIALE si riferivano a contratti di subappalto, nel cui contesto non veniva indicato il committente principale; non veniva allegato il consenso del committente ai fini dell’affidamento in subappalto; era assente l’indicazione dell’importo presumibile dei lavori; le prestazioni erano genericamente indicate come carpenteria e muratura; infine, i pagamenti sarebbero dovuti essere effettuati in base a s.a.l. mensili, anch’essi mancanti.
Tenuto conto della genericità e dell’insufficienza della documentazione acquisita tramite il questionario, veniva notificato alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento finalizzato al recupero degli importi fiscali Ires, Irap e Iva correlati ai costi non adeguatamente documentati e, come tali, indeducibili e indetraibili.
Il ricorso della contribuente alla CTP di Brescia veniva parzialmente accolto, con la riduzione dell’ammontare della pretesa fiscale riconosciuta all’erario. La CTR della Lombardia rigettava il successivo appello dell’Agenzia. Il ricorso per cassazione di
quest’ultima è affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 364, n. 4, c.p.c., laddove la CTR ha reso una motivazione apodittica e inidonea a far comprendere l’ iter logico -giuridico seguito in punto di sufficiente e/o insufficiente documentazione dei costi e di deducibilità e/o indeducibilità dei medesimi.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R: n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR considerato deducibili costi non documentati, reputandoli certi pure in assenza di un titolo giuridico, determinabili e inerenti.
Con il terzo motivo si censura La violazione e falsa applicazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR condannato l’ufficio al pagamento delle spese del giudizio, ancorché constasse una chiara ipotesi di soccombenza reciproca.
Il primo motivo è fondato.
La sentenza d’appello difetta di una motivazione idonea ad illustrarne, sia pure in modo minimale, la ratio decidendi . A fronte della contestazione erariale relativa alla genericità e alla mancata documentazione dei costi asseritamente deducibili e detraibili dalla contribuente, la CTR si è limitata acriticamente ad osservare che: ‘ circa il primo motivo di appello riguardante i principi della certezza e dell’inerenza i giudici di prima cura hanno distinto tra costi non sufficientemente documentati e costi documentati: i primi indeducibili e i secondi deducibili ‘.
Tale argomentazione non spiega in alcun modo perché taluni costi siano considerati adeguatamente corroborati dalla documentazione versata a riscontro e altri non lo siano, né illustra gli elementi istruttori attraverso i quali il giudice d’appello giunge alla statuizione riportata. Essa si risolve, di fatto, in un mero assioma, privo di qualsivoglia percorso logico -giuridico.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere le ragioni e le basi logiche della decisione, non essendo sufficienti argomentazioni generiche o tautologiche a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture ipotetiche (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758).
Si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», laddove – come nella specie – la sentenza, pur materialmente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice e non soddisfa la soglia minima di motivazione richiesta dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
Ne consegue che la decisione impugnata è affetta da errore di procedura ( error in procedendo ) per carenza assoluta di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione del percorso argomentativo attraverso cui la CTR ha valutato i costi contestati.
Il secondo motivo e il terzo motivo rimangono assorbiti.
In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025.