Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19928 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19703/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE CON UNICO SOCIO IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 453/2018 depositata il 17/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Udit o per l’Amministrazione ricorrente l’Avvocato dello Stato C arlo NOME COGNOME che ha richiamato le conclusioni già formulate.
FATTI DI CAUSA
La presente controversia trae origine dagli avvisi di accertamento nn. TC303T1005192011 (anno d’imposta 2004), TC303T100520-2011 (anno d’imposta 2005), TC303T100523 -2011
(anno d’imposta 2006), TC303T1005262011 (anno d’imposta 2007), TC303T100528-2011 (anno d’imposta 2008), emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE allora in bonis ed oggi, invece, in fallimento).
1.1. Con i suddetti atti l’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale eseguita dai funzionari della Direzione Regionale della Basilicata ed esitata nel PVC del 23.03.2011, contestava alla RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, nonché l’emissione di note di credito non supportate da adeguata documentazione e la dichiarazione di variazioni in diminuzione prive di giustificazioni in ordine alla composizione ed al contenuto.
1.2. Sia gli avvisi di accertamento, sia il prodromico processo verbale di constatazione venivano notificati anche alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cessionaria di un ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE in forza della responsabilità solidale prevista dall’art. 14, commi 4 e 5 d.lgs. n. 472/1997.
1.3. Nella motivazione degli avvisi di accertamento, l’Ufficio evidenziava che, in data 7.01.2011 la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto, per l’importo di € 3.593,00, un ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE. Tale cessione, nella prospettazione dell’Ufficio, era stata effettuata al solo scopo di sottrarre fraudolentemente i beni alla garanzia del debito erariale.
Per quanto qui rileva, la RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento avanti alla CTP di Potenza, che accoglieva il ricorso, con pronuncia confermata in appello dalla CTR della Basilicata, con la sentenza n. 453/2018, depositata il 17/09/2018.
Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, già socia unica della predetta società, sono rimaste intimate.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva la tempestività della notifica del ricorso, in applicazione de ll’art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, che aveva disposto la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadevano tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.
1.1. Sempre preliminarmente, si rileva che l’intimata RAGIONE_SOCIALE risulta estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 2.01.2015 a seguito di richiesta datata 31.12.2014, ma la cancellazione non produce effetto ai fini della legittimazione passiva della società per via del differimento quinquennale ex lege disposto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, rilevandosi che la notifica del ricorso presso il difensore della società è anteriore alla scadenza del quinquennio. Inoltre, è parte in giudizio anche l’unica ex socia della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 111, comma 6, cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992», deducendo che la sentenza impugnata è nulla per assoluta mancanza della motivazione, ovvero perché sorretta da una motivazione apparente e apodittica.
Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione del combinato
disposto dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992: nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello principale », con il quale l’Ufficio aveva esplicitato le ragioni di particolare cautela fiscale e di motivata urgenza, così come richieste dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, che lo avevano indotto all’emissione anticipata dell’atto impositivo .
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce, infine, la «V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, dell’art. 33 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 52 d.P.R. 633/1972, dell’art. 1, comma 360, l. n. 244/2007 e dell’art. 27, comma 13, d.l. n. 185/2008», nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la Direzione regionale della Basilicata non fosse competente alla redazione del PVC ., «stante l’abrogazione della norma, cui si richiama ancora l’Agenzia, operata per effetto dell’art. 23, lett. p) del d.P.R. n. 107/2011 del 26.03.2011».
Con il primo motivo di ricorso si deducono due distinti profili di apparenza della motivazione, osservando l’Agenzia delle entrate che: i) da un lato, nella motivazione non si dà conto delle ragioni che hanno indotto il giudice di secondo grado a confermare la decisione di prime cure alla luce delle critiche specificamente mosse dall’appellante; ii) dall’altro lato, la decisione viene motivata per relationem ad altre sentenze di merito che vengono solo menzionate e, inoltre, ad oggi sono state tutte cassate con rinvio alla CTR della Basilicata, peraltro proprio in ragione della apoditticità della loro motivazione (con le ordinanze di questa Corte, sez. VI-5, nn. 11128, 11129, 11130, 11131 del 2017).
6. A tale riguardo, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).
6.1. In termini, si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 dell’08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi ( ex multis Cass, Sez. V, n. 24313/2018).
6.2. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» (Cass., S.U. n.14815/2008).
6.3. Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
6.4. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve,
poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
7. La sentenza in esame risulta palesemente affetta dai vizi contestati, essendosi limitati i giudici di appello ad argomentare quanto segue: «La sentenza appellata appare veramente ben articolata e con riferimento alla normativa di cui è cenno che fa salva la posizione della contribuente relativamente alle eccezioni proposte. Tale valutazione va confermata anche con riferimento alla incompetenza dell ‘ organo che avrebbe provveduto alla redazione del pvc stante l’ abrogazione della norma, cui si richiama ancora l’ Agenzia, operata per effetto dell ‘art.23, lett . p) del DPR n.107/2011 del 26.03.2011. Peraltro, con riferimento al ‘vincolo di solidarietà’ tra la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, attuale convenuta e la ‘Alice multimediale’ invocata dall’Agenzia, analoghi accertamenti e per gli stessi anni operati a carico della ‘vincolata’ hanno visto vittoriosa detta società, con analoghe motivazioni e di cui alle sentenze rese da questa stessa CTR e di cui ai nn. 416, 417, 418 e 419 rese dalla seconda sezione e depositate tutte il 1° luglio 2015. Per quanto non dedotto, sì fa espresso riferimento alle motivazioni rese dal primo Giudice che qui si hanno per confermate nella loro interezza».
8. Si osserva, in primo luogo, che le succinte argomentazioni spese nella sentenza impugnate sono inidonee a dar conto del percorso decisionale seguito dalla CTR, né tanto meno a evidenziare che si sia proceduto ad un adeguato esame dei motivi di appello.
8.1. Ancora, i richiami alla sentenza di primo grado e ad altre sentenze di merito pronunciate in casi analoghi dalla Commissione territoriale, peraltro tutte cassate con rinvio per analoghi vizi motivazionali da questa Suprema Corte, risultano apodittici e dunque sforniti del necessario requisito della autonoma valutazione.
In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025.