Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2882/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4731/16 depositata il 20 luglio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sette estratti di ruolo e le ivi indicate cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti dall’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di tributi vari
(IRPEF, IRAP, IVA) e ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo relativi agli anni d’imposta 1997, 1998, 1999, 2003 e 2005.
A sostegno dell’esperita azione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle e di esserne casualmente venuta a conoscenza dall’esame dei relativi estratti di ruolo, da essa spontaneamente acquisiti.
L’adìta Commissione, pronunciando anche nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, respingeva il ricorso della contribuente.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 4731/16 del 20 luglio 2016, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello della parte privata, annullando quattro RAGIONE_SOCIALE sette cartelle di pagamento opposte -precisamente quelle recanti i numeri 097 2003 1026165740, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e 097 2009 0094352332-, con riferimento alle quali riteneva mancante la prova dell’avvenuta regolare notificazione alla contribuente.
Contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
1.1 Si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE di aver erroneamente affermato la mancanza di prova dell’avvenuta regolare notificazione della
cartella di pagamento n. 097 2009 0094352332, pur risultando acquisito al fascicolo processuale l’avviso di ricevimento dell’atto esattivo in discussione, spedito a mezzo del servizio postale, in calce al quale figurava la sottoscrizione del legale rappresentante della destinataria RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 132, comma 1 ( recte : 2 -n.d.r.), n. 4) c.p.c. e degli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si sostiene che l’impugnata pronuncia risulterebbe affetta da nullità , avendo la Commissione Regionale negato, senza alcun supporto argomentativo, la sussistenza della prova della rituale notificazione della predetta cartella.
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, con il quale viene denunciato un vizio della sentenza suscettibile di determinarne la nullità.
3.1 Esso è fondato.
3.2 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. – di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale
deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022).
3.3 In particolare, si definisce «apparente» la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
3.4 Nel caso di specie, ricorre, per l’appunto, la grave anomalia motivazionale testè descritta, avendo la CTR lapidariamente affermato che per quattro RAGIONE_SOCIALE sette cartelle di pagamento impugnate dalla RAGIONE_SOCIALE -fra le quali è compresa quella di cui in questa sede si discute- non sarebbe stata offerta la prova dell’avvenuta «rituale» notificazione alla contribuente ( «Per le altre cartelle impugnate dalla parte non abbiamo la prova della rituale notifica RAGIONE_SOCIALE stesse» ), senza minimamente farsi carico di spiegare perchè il procedimento notificatorio inerente agli atti esattivi in questione non potesse ritenersi validamente perfezionato.
3.5 Invero, a fronte dell’assunto difensivo dell’RAGIONE_SOCIALE, espressamente riportato a pag. 3 della sentenza (paragrafo 2, ultimo periodo), secondo cui tutte le cartelle risultavano documentalmente «notificate con il rito degli irreperibili
ex art. 60, lettera E), del Dpr 600/1973» , si rendeva necessario chiarire quali fossero, nello specifico, i vizi inficianti la notificazione RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle in discorso, e segnatamente, per quanto qui ancora rileva, di quella recante il n. NUMERO_DOCUMENTO 0094352332.
3.6 Sennonchè, su questo punto il collegio di secondo grado si è completamente sottratto all’obbligo motivazionale, risolvendosi l’intero apparato argomentativo della decisione in un enunciato meramente assertivo e anapodittico, privo di ogni concreto riferimento alle emergenze processuali, sì da non consentire alla Corte un effettivo controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento seguìto dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 22022/2017).
3.7 Ciò determina la nullità della sentenza per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c..
3.8 Resta, conseguentemente, assorbito il primo motivo di ricorso.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della pronuncia gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, fornendo congrua motivazione.
4.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione