Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
Oggetto: motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3351/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (P.E.C.: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO (P.E.C.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2412/14/2021, depositata in data 29/06/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2412/14/2021 decideva sul ricorso in riassunzione depositato dalla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 12904/19.
Si legge nella sentenza impugnata che il giudizio in riassunzione aveva ad oggetto: 1) il «provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art.6, comma 12, d.l. n.119/2018»; 2) la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 9644/36/2015 che aveva rigettato il ricorso introduttivo contro la cartella di pagamento per II.DD., IVA e sanzioni n.P_IVA e il relativo ruolo; 3) il «provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia (…) notificato in data 29.10.2019 dall’RAGIONE_SOCIALE» alla RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, il giudice della fase rescissoria richiamava brevemente la sentenza della Corte di cassazione n. 5905/2019 resa tra le parti, con la quale era stata dichiarata l’ inammissibilità del ricorso originato dall’im-
pugnazione di un’intimazione di pagamento in relazione al ruolo esattoriale. Riassumeva poi il contenuto decisorio dell’ordinanza di cassazione con rinvio n. 12904/19 e, quindi, così decideva: «Pertanto, ferma restando le parti degli atti per cui i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, per le restanti parti e avvisi resta l’obbligo evidenziato dalla Corte di Cassazione. Tale obbligo risulta, tuttavia, diversamente assolto per relationem e comunque riproducendo i passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALE pronunce richiamate; ne consegue la legittimità tanto della cartella quanto della pronuncia della CTR. Il Collegio rigetta, quindi, il ricorso in riassunzione perché in applicazione dei principi enunciati dalla Corte a quo.».
Avverso tale sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a nove motivi, cui replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione con un unico controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dato atto dell’eccezione formulata dai controricorrenti di inammissibilità dei motivi di ricorso ex adverso articolati in quanto, attraverso i medesimi si richiederebbe alla Corte un inammissibile riesame fattuale ad opera del giudice di legittimità; eccezione scrutinabile unitamente ai singoli motivi.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 392 cod. proc. civ. e degli artt. 49 e 63 del d.lgs. n. 546/1992 e la nullità della sentenza, considerato che la motivazione fa riferimento al termine di riassunzione dell’art. 392 cod. proc. civ. che però non trova applicazione nel giudizio di riassunzione nel processo tributario regolato dall’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, mentre nel dispositivo il ricorso in riassunzione è stato dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 61, 63 del d.lgs 546/1992, nonché art. 111 Cost. e la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa, tenuto conto che nel corpo della sentenza il giudice ha dichiarato la «legittimità tanto della cartella quanto della pronuncia della CTP» e conseguentemente ha rigettato nel merito il ricorso in riassunzione, mentre nel dispositivo è stata dichiarata l’inammissibilità in rito del ricorso.
Il terzo motivo di ricorso deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, comma 12, d.l n. 119/2018, per non aver tenuto il giudice conto del fatto che nel ricorso in riassunzione era stata eccepita l’esistenza di un giudicato esterno di annullamento del ruolo formatosi per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 5905/2019 e che potevano essere riproposte le questioni assorbite.
Il quarto motivo di ricorso deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 61 e 63 del d.lgs. 546/1992, nonché art. 111 Cost. e la nullità della sentenza, per radicale assenza o, comunque, apparenza della motivazione, non essendo comprensibile il percorso logico attraverso il quale il giudice ha rigettato o comunque dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione.
Il quarto motivo, più liquido, va trattato in via prioritaria, non è inammissibile in quanto censura la logicità della motivazione e non la valutazione del fatto come operata dal giudice, ed è fondato.
La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
8. Nel caso di specie, infatti, il giudice del rinvio ha deciso sul ricorso in riassunzione depositato dalla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, incardinato a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.12904/19. Si legge nella prima pagina della motivazione della sentenza impugnata che il giudizio in riassunzione ha avuto ad oggetto: 1) il «provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art.6, comma 12, d.l. n.119/2018»; 2) la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 9644/36/2015 che aveva rigettato il ricorso introduttivo contro la cartella di pagamento per II.DD., IVA e sanzioni n.P_IVA e al relativo ruolo; 3) il «provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia (…) notificato in data 29.10.2019 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» alla RAGIONE_SOCIALE
Orbene, il giudice della fase rescissoria ha brevemente richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 5905/2019 resa tra le parti di declaratoria di inammissibilità del ricorso originato dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento in relazione al ruolo esattoriale.
Ha riassunto poi il contenuto decisorio dell’ordinanza di cassazione con rinvio n. 12904/19 e, nel momento di svolgere la propria argomentazione decisoria con riferimento a tale contenuto, ha così stabilito: «Pertanto, ferma restando le parti degli atti per cui i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, per le restanti parti e avvisi resta l’obbligo evidenziato dalla Corte di Cassazione. Tale obbligo risulta, tuttavia, diversamente assolto per relationem e comunque riproducendo i passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALE pronunce richiamate; ne consegue la legittimità tanto della cartella quanto della pronuncia della CTR. Il Collegio rigetta, quindi, il ricorso in riassunzione perché in applicazione dei principi enunciati dalla Corte a quo .».
Tale apodittico argomentare non permette di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e il dispositivo non è neppure coerente con l’asserito rigetto dell’appello contenuto nella motivazione, poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato le spese. La sentenza è perciò nulla dal momento che non rispetta il minimo costituzionale.
Restano assorbiti i motivi primo, secondo e terzo, sopra illustrati, nonché i restanti motivi, con cui viene anche prospettata, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per più profili: omessa pronuncia sul motivo del ricorso in riassunzione formulato in via pregiudiziale sull’esistenza di un giudicato sull’annullamento del ruolo su cui si fonda la cartella di pagamento in esame, quale effetto della ordinanza di Cassazione n. 5905/2019 del 28 febbraio 2019, anteriore alla ordinanza di Cassa-
zione n. 12904/2019 del 15 maggio 2019 relativa alla controversia riassunta, la quale ha ad oggetto la medesima cartella di pagamento, fondata sulla medesima iscrizione a ruolo n. 2007NUMERO_DOCUMENTO oggetto di annullamento definitivo in esito alla controversia decisa con la prima ordinanza e la formazione del giudicato sull’annullamento del ruolo preclude, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2909 cod. civ. (quinto motivo); omessa pronuncia sui motivi del ricorso in riassunzione nn. 4 e 5, secondo cui sia il ruolo sia la cartella sarebbero nulle perché emesse nei confronti soggetto inesistente poiché la sentenza impugnata travisa la giurisprudenza della Corte e confonde il fenomeno della successione nei diritti con una deroga alle norme e garanzie procedimentali (sesto e settimo motivo); omessa pronuncia sul sesto motivo del ricorso in riassunzione relativo all’intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (ottavo motivo); omessa pronuncia sul motivo ricorso contro il provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art. 6, comma 12, d.l. n. 1 19/2018 rubricato della controversia allora pendente in Cassazione (nono motivo).
11. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME