Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Avviso di accertamento – IRES – 2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12465/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA n. 301/2023 depositata in data 1° dicembre 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE società sportiva dilettantistica a RAGIONE_SOCIALE. l’avviso di accertamento n. TC503AD01237 IRES per l’anno di imposta 2013 con cui l’Ufficio rettificava il reddito di impresa della società recuperando la somma di euro 45.000,00 per costi dedotti nei precedenti esercizi e non documentati. In particolare, originando la verifica da un’altra
svolta nei confronti di altre società (tali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che avevano utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, l’ente erariale, con l’atto impositivo, recuperava a tassazione come sopravvenienza attiva nell’anno di imposta 2013 il costo dedotto in assenza di fattura nel 2012; nè nel 2013 né al momento della notifica dell’avviso di accertamento la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso alcuna fattura con riferimento ai costi esposti nella dichiarazione del contribuente.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Matera, la quale con sentenza n. 77/2021 rigettava il ricorso ritenendo l’accertamento legittimo ed irrilevante la fattura prodotta del 15 aprile 2019 in quanto emessa dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Basilicata, con sentenza n. 301/2023 depositata in data 1° dicembre 2023, accoglieva l’appello della società.
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. motivazione inesistente o meramente apparente – la motivazione della sentenza, ove anche non graficamente omessa, è talmente oscura da essere non comprensibile, perché fa riferimento esclusivo riferimento a concetti estranei al thema decidendum (‘immodificazione
dell’importo e mancata auto fatturazione’) da cui desume l’erroneità della sentenza di prime cure, senza dunque rendere esplicite le ragioni dell’accoglimento dell’appello» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato il suo decisum con argomenti del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 88, co. 1, d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c. – la sentenza è errata perché la valutazione della legittimità dell’avviso di accertamento deve essere condotta sulla base dei fatti presenti al momento della sua notifica e, a tale momento, il costo dedotto nell’anno 2012 correttamente era stato ripreso a tassazione come sopravvenienza attiva in mancanza della fattura che lo potesse comprovare» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che un debito originariamente iscritto per competenza al bilancio in un esercizio sociale, che successivamente non appare sussistente, non possa costituire una sopravvenienza attiva.
2. Il primo motivo è fondato.
Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127; conf. Sez. 5 del 14/12/2018 n. 32347).
2.1. Effettivamente, sui precipui punti in esame, la motivazione della sentenza di appello si profila apodittica e trascura del tutto i
rilievi fattuali avanzati nel giudizio di merito opzionando il rilievo secondo cui ‘Dalla im modificazione dell’importo e dalla mancata autofatturazione il giudice provinciale ha desunto il mancato pagamento di quella posta debitoria risalente all’anno 2012 e la conseguente insorgenza delle sopravvenienze attiva nel 2013. Senonché l’indicazione dell’importo e la mancata autofatturazione non costituiscono riscontro certo del venir meno del debito. Insomma, un debito iscritto nel 2012, secondo le regole dettate dal comma 1 dell’articolo 109 del d.P.R. 917, ancorché non pagato, non può imputarsi al 2013 quale sopravvenienza attiva. Se, poi, si fosse trattato di costo fittizio, sarebbe stato rettificato il reddito del 2012’.
Orbene è evidente che il percorso argomentativo sulla censura dell’appello erariale relativa alla parte della sentenza di primo grado in cui ha ritenuto corretta la rettifica del reddito di impresa mediante il recupero di una voce di costo di € 45.000,00 è rimasto assolutamente inespresso con conseguente impossibilità di controllare la coerenza logica del ragionamento.
Nella sentenza impugnata, il giudice d’appello non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il suo giudizio finale senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati come rilevanti ai fini del giudizio, né illustrare la valutazione delle risultanze di prova. Tale contenuto decisorio è assolutamente inidoneo a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del suo convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sul ragionamento del collegio giudicante.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento del secondo.
In conclusione, va accolto il primo motivo e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione,
proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2025.