Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6787-2017 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 2754/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del l’11 /6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Palermo propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso cartella esattoriale relativa al pagamento TARSU annualità 2010;
la Concessionaria resiste con controricorso, la società contribuente è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 62, 67, e 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e degli artt. 11 e 12 Regolamento Tarsu del Comune di Palermo per avere la Commissione tributaria regionale confermato la sentenza di primo grado per insussistenza della pretesa impositiva dell’ente impositore pur non avendo la contribuente dimostrato di aver formulato alcuna istanza di riduzione della tariffa e di concessione RAGIONE_SOCIALE relative agevolazioni;
1.2. con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sui motivi di appello del Comune circa la violazione degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 1, del Regolamento Tarsu del Comune, che prevedono per il contribuente l’obbligo di una preventiva istanza al fine di ottenere l’agevolazione prevista per il caso in cui lo stesso avesse provveduto autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
1.3. con il terzo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo di aver eccepito nell’atto di appello che l’affidamento a terzi dello smaltimento dei rifiuti assimilati non esonerava la contribuente dal pagamento della TARSU e che la contribuente non aveva presentato l’istanza di cui agli artt. 11 e 12 Reg. cit. al fine di ottenere le agevolazioni previste per il caso di smaltimento autonomo di rifiuti speciali assimilati;
2.1. va preliminarmente disattesa l’eccezione preliminare della controricorrente circa l’infondatezza del ricorso «nella parte in cui …(è stat a chiesta ).. la riforma della sentenza impugnata … senza limitarla alla parte non coperta da giudicato» relativo al difetto di legittimazione passiva della Concessionaria, dichiarato dai Giudici di prime cure e non impugnato in appello dal Comune;
2.2. la doglianza è invero inammissibile per carenza di interesse a proporla da parte della controricorrente, avendo quest’ultima confermato che non era stata impugnata in parte qua la sentenza di primo grado, dovendo inoltre essere posto in rilievo che i Giudici d’appello, nella sentenza impugnata, non hanno in alcun modo esaminato la questione in esame, né con l’odierno ricorso il Comune ha sollevato censure al riguardo;
3.1. il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, in quanto pregiudiziale, è fondato;
3.2. in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico RAGIONE_SOCIALE stesse in base ai motivi di gravame (cfr. Cass. n. 21443 del 06/07/2022; Cass. n. 2397 del 03/02/2021; Cass. 20883 del 05/08/2019; Cass. n. 27112 del 25/10/2018);
3.3. la sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nell’applicazione di tale principio di diritto, posto che non sviluppa in alcun apprezzabile modo
un’autonoma valutazione sul meritum causae , come gli era stato richiesto con i motivi dell’appello e come quindi aveva l’obbligo giuridico processuale, anche costituzionale, di fare, limitandosi ad affermare che l’appello doveva essere «rigettato, essendo i motivi dedotti dall’ente appellante del tutto inconducenti rispetto alle ragioni poste dal primo Giudice a fondamento della propria decisione e come tali inidonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata»;
3.4. in particolare, la Commissione tributaria regionale non ha in alcun modo esaminato i motivi di gravame relativi all’omessa denuncia da parte della contribuente ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 e del Regolamento TARSU cit. al fine di ottenere l’esclusione RAGIONE_SOCIALE aree di sua proprietà dalla superficie tassabile o la riduzione della tariffa applicabile;
3.5. è opportuno, peraltro, evidenziare che secondo consolidato orientamento di questa Corte, la TARSU è dovuta, a norma dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e RAGIONE_SOCIALE aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella «di variazione», e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. Cass. n. 31460 del 03/12/2019; Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 18054 del 14/09/2016);
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il secondo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da