Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5991/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PORCARI SERGIO, SERAVALLE NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO SEZ.DIST. LATINA n. 4594/2015 depositata il 31/08/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. dist. Latina ( hinc: CTR), con sentenza n. 4594/2015 depositata in data 31/08/2015, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 169/3/11 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
La CTR ha ritenuto che i contribuenti avessero fornito gli elementi necessari a evidenziare i movimenti degli incassi che hanno reso non applicabile lo Studio di Settore, fornendo valide argomentazioni e documentazioni relative all’impossibilità di occultare i ricavi dichiarati. L’avviso di accertamento non avrebbe preso in considerazione gli elementi prodotti dai contribuenti, con la conseguenza che non è condivisibile la conclusione che la società abbia occultato o ridotto il fatturato, con abbattimento in ordine al fisco.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha contestato la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva che nel caso di specie si ha una motivazione del tutto apparente, in quanto inidonea a chiarire, in fatto e in diritto, le ragioni della decisione. Non è chiaro quali siano le argomentazioni e documentazioni prese in esame dalla CTR, né quali siano i movimenti degli incassi tali da rendere inapplicabile lo studio di settore.
Con il secondo motivo, in via gradata, è stata contestata la violazione ed erronea applicazione dell’art. 62 -sexies d.l. 30/08/1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29/10/1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La ricorrente rileva che la CTR ha erroneamente applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 18/12/2009, n. 26635, 26636, 26637, 26638) alla procedura di cui all’art. 62 -sexies d.l. n. 331 del 1993 , ritenendo che l’ufficio non avrebbe preso in esame gli elementi addotti dal contribuente, dal momento che: a) lo svolgimento del contraddittorio è stato regolare; b) solo la socia RAGIONE_SOCIALE ha preso parte al contraddittorio; c) l’unico argomento dedotto dalla società contribuente in sede contenziosa era già stato disatteso motivatamente dall’atto impugnato. Sulla base di tale presupposto non è dato, quindi, ravvisare alcun vizio nell’avviso in relazione al mancato apprezzamento di informazioni provenienti dai contribuenti. Nell’ipotesi in cui questi ultimi non avessero inteso prendere parte al contraddittorio endoprocedimentale, le relative difese avrebbero potuto essere fatte valere in ambito processuale.
L’unico elemento addotto dalla società contribuente è stato, peraltro, quello di avere un unico cliente (i.e. la società RAGIONE_SOCIALE) da oltre un decennio. Tale elemento era stato confutato dall’amministrazione finanziaria, sia nell’avviso di accertamento che nell’atto di appello, evidenziando come non fosse comprensibile per quale motivo la società -negli anni precedenti e in quelli successivi a quello oggetto
di accertamento -avesse dichiarato ricavi al di sopra del puntuale riferimento (forse la circostanza che lo studio di settore non potesse essere usato per stimare i ricavi conseguiti dall’impresa con un unico cliente). Non sussistevano, quindi, motivi per non applicare lo studio di settore nel caso di specie.
Il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo motivo.
3.1. La motivazione della sentenza impugnata è la seguente: « La Commissione, esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno. Il Collegio rileva che i contribuenti hanno fornito documentazione necessaria per evidenziare i movimenti degli incassi che hanno reso non applicabile lo Studio di Settore. I contribuenti hanno fornito sostanzialmente valide argomentazioni e documentazioni relative alla impossibilità di occultare i ricavi dichiarati. LAVV_NOTAIO non risulta in sostanza aver preso in considerazione gli elementi prodotti dai contribuenti per cui non risulta condivisibile che la società ha occultato o ridotto il fatturato con abbattimento in ordine al fisco. La decisione e la motivazione di 1° grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello va respinto.»
3.2. La motivazione della decisione non consente di individuare l’iter logico e argomentativo con il quale il giudice di secondo grado è pervenuto alla conferma della decisione di primo grado, nonostante le censure della parte appellante. Non vi è alcuna disamina di queste ultime, né alcuna indicazione dei motivi per i quali le stesse non potessero intaccare l’impianto argomentativo e i contenuti della decisione impugnata.
3.3. Secondo questa Corte: « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione). » (Cass., 03/11/2016, n. 22232).
Inoltre, è stato precisato che: « In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico RAGIONE_SOCIALE stesse in base ai motivi di gravame. » (Cass., 25/10/2018, n. 27112).
4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, sez. dist. di Latina, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, sez. dist. Latina, affinché in diversa composizione decida anche sulle spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/09/2024