Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
CARTELLA PAGAMENTO IRPEF 2004.
DI
–
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13535/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Milano, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale del 6 aprile 2016 autenticata dal AVV_NOTAIO, n. NUMERO_DOCUMENTO rep.,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 5003/34/2015, depositata il 2 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con cartella di pagamento n. 293 2008 0061249750 il concessionario per la riscossione per la provincia di Catania, RAGIONE_SOCIALE, richiedeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 893.106,31 per IRPEF, ritenute alla fonte, provvigioni e redditi diversi, a seguito di controllo automatizzato operato ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2004, NUMERO_DOCUMENTO.
Avverso tale atto la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 424/14/2010 del 26 aprile 2010 lo accoglieva, annullando la cartella impugnata.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 5003/34/2015, pronunciata il 23 settembre 2015 e depositata in segreteria il 2 dicembre 2015, accoglieva l’appello e rigettava il ricorso originario proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
La discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 58, comma 2, del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE, da un lato, non aveva tenuto conto della rituale produzione documentale della società ricorrente, e, dall’altro, non aveva rispettato il principio di non contestazione, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta (art. 115 cod. proc. civ.), quali, nel caso di specie, i versamenti da cui si era originato il credito utilizzato in compensazione, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato nella dovuta sede, ovvero nella prima difesa in giudizio.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era nulla per difetto assoluzione di motivazione, nella forma di motivazione meramente apparente, in quanto la corte territoriale si era limitata ad affermare apoditticamente che la sentenza di prima
cure fosse stata emessa in ‘presenza di documentazione carente’, omettendo qualsiasi riferimento alle specifiche produzioni documentali versate in atti, e ricorrendo quindi ad una formula di mero stile, priva di effettivo contenuto motivazionale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che la corte territoriale aveva omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, e cioè la sussistenza dei versamenti effettuati per come allegati e documentati dalle copie dei singoli versamenti da parte RAGIONE_SOCIALE società oggetto di fusione, copia dei registri contabili e copia degli atti di fusione RAGIONE_SOCIALE società interessate dai versamenti.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare, per ragioni di pregiudizialità logicogiuridica, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, che appare fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., tra le altre, Cass. 8 febbraio 2023,
n. 3799; Cass. 9 settembre 2019, n. 22507; Cass., sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nel caso di specie, sussiste il vizio di motivazione apparente perché, a fronte della decisione di primo grado (che ha ritenuto che non vi era stato alcun utilizzo indebito di crediti d’ imposta, in quanto le ritenute erano state versate quale anticipazione sulle indennità per cessazione dei rapporti di lavoro per gli anni 1997 e 1998 da società poi fuse con la RAGIONE_SOCIALE), il giudice di seconde cure ha stabilito laconicamente che «la decisione di primo grado è stata adottata in presenza di documenta zione carente in relazione all’assunto della società ricorrente e ciò induce a ritenere fondata la pretesa tributaria formulata a seguito di controllo automatizzato a norma dell’art – 36bis d.P.R. n. 600/1973».
La C.T.R., invero, non ha esposto il ragionamento logicogiuridico seguito nel riformare integralmente la sentenza impugnata, così non riuscendo la relativa motivazione a superare il c.d. minimo costituzionale. Non è dato cogliere all’interprete, in particolare, il fondamento giuridico adottato dal giudice a quo nel ritenere carente la documentazione prodotta dalla ricorrente, viste le allegazioni in primo grado dei modelli di versamento dell’anticipazione RAGIONE_SOCIALE imposte e dei registri contabili, e la produzione in secondo grado degli atti di fusione RAGIONE_SOCIALE società che avevano effettuato i versamenti, di talché tale affermazione si rivela del tutto apodittica e priva di reale contenuto.
In altri termini, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali la documentazione prodotta dalla contribuente non sarebbe stata sufficiente per provare i
versamenti effettuati (ed utilizzati come credito in compensazione).
In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata appare sostanzialmente priva di motivazione, in quanto accoglie l’appello della parte pubblica, senza specificare i motivi per i quali la documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado fosse carente, e senza argomentare alcunché sul merito della pretesa tributaria.
2.2. Il primo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Tanto considerato, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.