Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Motivazione apparente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17978/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 7297/05/19 depositata il 12 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7297/05/19 del 12/12/2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 8880/06/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento era stato rideterminato induttivamente il reddito della società contribuente.
1.2. La CTR rigettava l’appello di NOME evidenziando che: a) i giudici di prime cure avevano constatato «una sostanziale concordanza tra i ricavi registrati e quelli presunti dall’ente impositore e riconosciuto i costi sostenuti dalla società»; b) i costi potevano essere dedotti anche in caso di omessa od irregolare registrazione, salva la prova degli stessi che il contribuente poteva fornire con ogni mezzo, anche diverso dalle scritture contabili.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare e, in ogni caso, omesso di motiv are in ordine alle riprese concernenti l’omessa contabilizzazione e regolarizzazione di acquisti intracomunitari,
l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT e l’indebita detrazione dell’imposta sugli acquisti in mancanza dell’istituzione dei registri IVA, nonché con riferimento alle sanzioni comminate.
1.1. Il motivo, ammissibile perché l’inserimento di parti selezionate degli atti del giudizio di merito risponde alla necessità di rispettare il principio di autosufficienza, è fondato.
1.2. La ricorrente ha comprovato che le riprese indicate nell’avviso di accertamento riguardano anche l’omessa contabilizzazione e regolarizzazione di acquisti intracomunitari, l’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT e l’indebita detrazione dell’imposta sugli acquisti in mancanza d ell’istituzione dei registri IVA, oltre alle correlative sanzioni. Ed ha, altresì, comprovato di avere proposto appello anche con riferimento a tali riprese.
1.3. La sentenza impugnata, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ma pronunciando soltanto su alcune RAGIONE_SOCIALE riprese, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento , così rigettando espressamente, senza alcuna motivazione diversa dal mero richiamo alla sentenza di primo grado, anche le altre doglianze di AE.
1.4. Trattasi chiaramente di vizio di motivazione apparente sicuramente denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la motivazione è inidonea a chiarire le ragioni dell’annullamento dell’intero avviso di accertamento, sicché va dichiarata la nullità della sentenza in parte qua .
In conclusione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023.