Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
IMU ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 469/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al
controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2694/16/2021, depositata il 21 maggio 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di perdurante controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti nella parte in cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato l’IMU per l’anno di imposta 2013 in relazione agli immobili siti in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO (censiti in categoria B/1, in catasto al folio 849, part. 149, subb. 503, 504 e 505), utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività didattica (scuola paritaria), con riferimento ai quali l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto a corrispondere la suindicata imposta, reputandosi esente a mente dell’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 7204/8/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, così statuendo: «in questa sede il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha ripetuto le argomentazioni già esaminate dai primi giudici senza apportare alcun nuovo elemento da verificare. La CTP riconosceva esenti una serie di immobili. In questa sede il comune non ha contestato la destinazione degli immobili stabilita dai primi giudici RAGIONE_SOCIALE CTP. La commissione non avendo nuovi elementi da esaminare, conferma la sentenza di
primo grado e ne fa propri i motivi RAGIONE_SOCIALE stessa. Ogni altra argomentazione sollevata dalle parti viene assorbita da questa» (così nella sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 18 dicembre 2021, articolando tre motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 27 gennaio 2022.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. c ), d.lgs. n. 504/1992, in combinato disposto con l’art. 2967 c.c., contestando la valutazione fornita dalla Commissione regionale in relazione al requisito oggettivo dell’esenzione, assumendo il ricorrente -che «[…] la destinazione degli immobili di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad attività didattica di per sé solo non costituisce presupposto per poter beneficiare dell’esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 […], ma occorre invece verificare che non abbia in concreto modalità commerciali » (v. pagine nn. 8 e 9 del ricorso), ponendo poi in rilievo che l’attività didattica, esercitata nelle unità immobiliari in contestazione, produceva degli introiti poiché veniva svolta dietro il pagamento di tariffe totalmente a carico dell’utenza che ne usufruiva (v. pagina n. 10 del ricorso).
Con la seconda ragione di contestazione RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.,
rimproverando al Giudice regionale di aver legittimamente addossato all’ente impositore l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dell’invocata esenzione, ponendo erroneamente l’attenzione sulla pacifica destinazione degli immobili ad attività didattica, ma trascurando di verificare le concrete modalità di svolgimento dell’attività e con esso il carattere non commerciale di tale esercizio, che doveva essere fornita dal contribuente.
Con la terza censura l’ente territoriale ha eccepito, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., per la sua inesistente o apparente motivazione, «[…] non essendo possibile ricavare in alcun modo l’iter motivazionale dei Giudici di secondo grado che hanno condotto alla reiezione dell’appello dell’Amministrazione» (così a pagina n. 18 del ricorso).
Rovesciando, anche per ragioni logicogiuridiche, l’ordine dei motivi di ricorso, l’impugnazione va accolta in relazione al suo terzo, assorbente, motivo.
Si è avuto cura di riportare per intero il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in quanto essa rappresenta un caso emblematico di motivazione apparente.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perchè basata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la
formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Ed è stato, altresì, chiarito che «[…] è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza RAGIONE_SOCIALE commissione tributaria regionale priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare ” per relationem ” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del ” thema decidendum ” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione e non può ritenersi che la condivisione RAGIONE_SOCIALE motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame […] (vedi Sez. 5, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01)» (così Cass. Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T, 8 maggio 2023, 12222, che richiama Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n.
22232; Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557).
Nella fattispecie in esame la Commissione regionale innanzitutto non ha riportato i contenuti motivazionali RAGIONE_SOCIALE decisione del primo Giudice alla quale ha inteso aderire, limitandosi a riferire che «La CTP di RAGIONE_SOCIALE sez. 8 accoglieva parzialmente il ricorso ma confermava la tassazione per gli immobili n. 1 e 2» (v. sentenza impugnata), così privando la sentenza oggetto di esame del suo requisito di autosufficienza, nel senso di rappresentare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, anche per relationem , ma, in tal caso, (almeno) sintetizzando l’apparato argomentativo del provvedimento condiviso.
In secondo luogo, il Giudice territoriale ha erroneamente valorizzato la ritenuta circostanza secondo il quale il Comune avrebbe reiterato con i motivi di gravame il medesimo apparato difensivo svolto in primo grado, dimenticando che nel processo tributario vige il principio per cui l’appellante può limitarsi a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado (cfr., ex multis , Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, ai cui più ampi contenuti si rinvia e nello stesso senso e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n. 6690), senza che ciò legittimi il secondo giudice ad aderire tout court alla decisione appellata.
In terzo luogo, nessuna risposta è stata offerta alle ragioni dell’appello (come riportate a pagina n. 5 del ricorso in esame) nella parte in cui l’ente territoriale aveva posto in rilievo che l’attività didattica produceva degli introiti, in quanto svolta dietro pagamento di tariffe totalmente a carico dell’utenza e, soprattutto, nella parte in cui rimarcava che il pagamento di una retta scolastica, invece che la completa gratuità RAGIONE_SOCIALE prestazione, faceva conseguire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura oggettivamente
commerciale dell’attività medesima e, quindi, l’assoggettamento al tributo.
Nessuna valutazione è stata compiuta su tale, essenziale, aspetto RAGIONE_SOCIALE controversia, caratterizzandosi la ‘motivazione’ RAGIONE_SOCIALE sentenza per l’adozione RAGIONE_SOCIALE tecnica di pura adesione alla decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto (non esplicitato) di tale pronuncia, in modo, quindi, talmente generico da inibire qualsiasi tentativo di comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni e, dunque, alla fine, senza alcuna rappresentazione RAGIONE_SOCIALE valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v., sul punto, Cass. Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830, cit. e la giurisprudenza ivi menzionata).
Alla stregua di tali ragioni, la sentenza impugnata va ritenuta nulla, il che -all’evidenza -assorbe l’esame dei primi due motivi di ricorso.
La causa va, quindi, rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 14 novembre